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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19970/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 febbraio 2022 la Corte di appello di Catanzaro ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari sofferta dal 4 febbraio 2013 al 25 ottobre 2013.

La misura cautelare era stata disposta dal G.i.p. del Tribunale di Crotone con ordinanza del 4 febbraio 2013 a seguito della convalida dell'arresto eseguito nei confronti della stessa Bianchino, del marito di lei, [OSCURATO:PERSONA] e del figlio, [OSCURATO:PERSONA], che erano stati accusati di aver provocato lesioni ad [OSCURATO:PERSONA] percuotendolo, cercando di colpirlo con un coltello e buttandolo fuori dalla loro casa attraverso un balcone per averlo sorpreso in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] (figlia della Bianchini e di [OSCURATO:PERSONA] e sorella di [OSCURATO:PERSONA]) con la quale egli intratteneva una relazione osteggiata dai familiari della giovane. [OSCURATO:PERSONA] è stata assolta dal Tribunale di Crotone con sentenza dell'Il novembre 2013 per insussistenza del fatto.

L'assoluzione, impugnata dal pubblico ministero, è stata confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 27 settembre 2017, irrevocabile il 10 febbraio 2018.

2. Dal provvedimento impugnato risulta che la misura cautelare fu disposta sulla base delle concordi dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che, nell'udienza di convalida dell'arresto, la Bianchini, dichiaratasi sin da subito estranea ai fatti, aveva reso una versione contrastante con quella fornita dai coindagati.

Risulta, inoltre, che l'assoluzione fu determinata dal fatto che, nel corso del giudizio, sia [OSCURATO:PERSONA] che Berlinghieri si avvalsero della facoltà di non rispondere.

La Corte territoriale ha ritenuto che la domanda di riparazione non fosse meritevole di accoglimento perché «le circostanze emerse in sede di indagine non sono state smentite o resistite da elementi di segno contrario» e l'assoluzione è stata pronunciata «sulla scorta di un compendio probatorio non confluito nella sua interezza in giudizio».

Ha perciò ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessata sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni che si sono sottratti all'esame dibattimentale.

3. Contro l'ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha proposto tempestivo ricorso.

Col primo motivo, la difesa deduce erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

Nel farlo, sostiene che la misura cautelare fu applicata sulla base di un quadro indiziario non univoco, senza tenere conto del fatto che la Bianchino si era dichiarata estranea all'accaduto.

Sottolinea che l'asserito contrasto tra le dichiarazioni rese dalla Bianchino e quelle rese dal marito di lei era in realtà inesistente. [OSCURATO:PERSONA] dichiarò, infatti, di aver pensato che un ladro fosse entrato in casa e, poiché i fatti si verificarono in piena notte, la circostanza che la Bianchino conoscesse Berlinghieri non contraddice questa affermazione.

Col secondo motivo, la ricorrente riferisce che la Corte di appello di Catanzaro ha accolto la domanda per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere avanzata da [OSCURATO:PERSONA].

Sottolinea che questa domanda si riferiva alla medesima vicenda processuale ed era fondata sui medesimi presupposti di quella proposta dalla Bianchino e si duole della contraddittorietà tra le due decisioni desumendo dalla stessa una violazione dell'art. 3 Cost.

4. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.

Nello stesso senso ha concluso l'Avvocatura generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare.

Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dall'esistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una conddtta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez.

U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).

Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).

3. L' autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate.

In particolare, si è affermato che, «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859).

Questi principi sono coerenti con l'affermazione secondo la quale, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez.

U.n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636).

L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491).

Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione - che deve essere compiuta "ex ante" - non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità.

4. Come si è detto, la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda di riparazione non fosse meritevole di accoglimento perché le circostanze emerse in sede di indagine non sono state «smentite o resistite da elementi di segno contrario» e l'assoluzione è stata pronunciata «sulla scorta di un compendio probatorio non confluito nella sua interezza in giudizio».

La difesa non contesta tali affermazioni e si limita a criticarle, sicché il ricorso pecca di genericità.

Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di sottolineare che «nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sono utilizzabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'istante ostativi alla riparazione, le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali, anche nel caso in cui la stessa si sia successivamente sottratta all'esame dibattimentale, con conseguente inutilizzabilità ai sensi dell'art. 526, comma 1 bis, cod. proc. pen., dovendo la condotta dell'indagato essere vagliata, ai fini della riparazione, tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela» (Sez. 4, n. 40281 del 23/05/2019, Bonsignore, Rv. 278284).

Si è affermato, dunque, che la diversità tra le regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito ha rilievo nel giudizio sulla riparazione e che, quando non vi sia coincidenza tra il quadro indiziario esaminato nella fase cautelare e il quadro probatorio posto alla base del giudizio assolutorio, il giudice della riparazione può tenere conto di atti che siano risultati fisiologicamente inutilizzabili in dibattimento (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238).

Nel caso di specie, la difesa non sostiene che la colpa grave dell'interessata sia stata ritenuta sussistente sulla base di dichiarazioni inutilizzabili ab origine e neppure indica le ragioni per le quali in dibattimento [OSCURATO:PERSONA], persona offesa dal reato, potè avvalersi della facoltà di non rispondere.

Pertanto, il motivo di ricorso non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione.

Ne consegue l'aspecificità e, quindi, l'inammissibilità del motivo (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282949).

5. Col secondo motivo la difesa lamenta che, nel valutare la sussistenza del diritto all'indennizzo, non si sia tenuto conto del fatto che quel diritto è stato riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione era sovrapponibile a quella della Bianchino.

Il motivo è manifestamente infondato non essendo possibile desumere una violazione di legge dalla diversità delle decisioni adottate in procedimenti diversi, pur aventi ad oggetto casi analoghi.

A ciò deve aggiungersi che, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la contraddittorietà di una motivazione può essere fatta valere solo quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo sicché l'ipotizzata contraddittorietà delle motivazioni adottate all'esito di due diversi procedimenti non può avere rilevanza alcuna.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano come da dispositivo.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione al Ministero resistente delle spese di questo giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 febbraio 2022 la Corte di appello di Catanzaro ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari sofferta dal 4 febbraio 2013 al 25 ottobre 2013. La misura cautelare era stata disposta dal G.i.p. del Tribunale di Crotone con ordinanza del 4 febbraio 2013 a seguito della convalida dell'arresto eseguito nei confronti della stessa Bianchino, del marito di lei, [OSCURATO:PERSONA] e del figlio, [OSCURATO:PERSONA], che erano stati accusati di aver provocato lesioni ad [OSCURATO:PERSONA] percuotendolo, cercando di colpirlo con un coltello e buttandolo fuori dalla loro casa attraverso un balcone per averlo sorpreso in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] (figlia della Bianchini e di [OSCURATO:PERSONA] e sorella di [OSCURATO:PERSONA]) con la quale egli intratteneva una relazione osteggiata dai familiari della giovane. [OSCURATO:PERSONA] è stata assolta dal Tribunale di Crotone con sentenza dell'Il novembre 2013 per insussistenza del fatto. L'assoluzione, impugnata dal pubblico ministero, è stata confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 27 settembre 2017, irrevocabile il 10 febbraio 2018. 2. Dal provvedimento impugnato risulta che la misura cautelare fu disposta sulla base delle concordi dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che, nell'udienza di convalida dell'arresto, la Bianchini, dichiaratasi sin da subito estranea ai fatti, aveva reso una versione contrastante con quella fornita dai coindagati. Risulta, inoltre, che l'assoluzione fu determinata dal fatto che, nel corso del giudizio, sia [OSCURATO:PERSONA] che Berlinghieri si avvalsero della facoltà di non rispondere. La Corte territoriale ha ritenuto che la domanda di riparazione non fosse meritevole di accoglimento perché «le circostanze emerse in sede di indagine non sono state smentite o resistite da elementi di segno contrario» e l'assoluzione è stata pronunciata «sulla scorta di un compendio probatorio non confluito nella sua interezza in giudizio». Ha perciò ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessata sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni che si sono sottratti all'esame dibattimentale. 3. Contro l'ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha proposto tempestivo ricorso. Col primo motivo, la difesa deduce erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Nel farlo, sostiene che la misura cautelare fu applicata sulla base di un quadro indiziario non univoco, senza tenere conto del fatto che la Bianchino si era dichiarata estranea all'accaduto. Sottolinea che l'asserito contrasto tra le dichiarazioni rese dalla Bianchino e quelle rese dal marito di lei era in realtà inesistente. [OSCURATO:PERSONA] dichiarò, infatti, di aver pensato che un ladro fosse entrato in casa e, poiché i fatti si verificarono in piena notte, la circostanza che la Bianchino conoscesse Berlinghieri non contraddice questa affermazione. Col secondo motivo, la ricorrente riferisce che la Corte di appello di Catanzaro ha accolto la domanda per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. Sottolinea che questa domanda si riferiva alla medesima vicenda processuale ed era fondata sui medesimi presupposti di quella proposta dalla Bianchino e si duole della contraddittorietà tra le due decisioni desumendo dalla stessa una violazione dell'art. 3 Cost. 4. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. Nello stesso senso ha concluso l'Avvocatura generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dall'esistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una conddtta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. L' autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. In particolare, si è affermato che, «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). Questi principi sono coerenti con l'affermazione secondo la quale, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U.n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione - che deve essere compiuta "ex ante" - non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 4. Come si è detto, la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda di riparazione non fosse meritevole di accoglimento perché le circostanze emerse in sede di indagine non sono state «smentite o resistite da elementi di segno contrario» e l'assoluzione è stata pronunciata «sulla scorta di un compendio probatorio non confluito nella sua interezza in giudizio». La difesa non contesta tali affermazioni e si limita a criticarle, sicché il ricorso pecca di genericità. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di sottolineare che «nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sono utilizzabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'istante ostativi alla riparazione, le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali, anche nel caso in cui la stessa si sia successivamente sottratta all'esame dibattimentale, con conseguente inutilizzabilità ai sensi dell'art. 526, comma 1 bis, cod. proc. pen., dovendo la condotta dell'indagato essere vagliata, ai fini della riparazione, tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela» (Sez. 4, n. 40281 del 23/05/2019, Bonsignore, Rv. 278284). Si è affermato, dunque, che la diversità tra le regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito ha rilievo nel giudizio sulla riparazione e che, quando non vi sia coincidenza tra il quadro indiziario esaminato nella fase cautelare e il quadro probatorio posto alla base del giudizio assolutorio, il giudice della riparazione può tenere conto di atti che siano risultati fisiologicamente inutilizzabili in dibattimento (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238). Nel caso di specie, la difesa non sostiene che la colpa grave dell'interessata sia stata ritenuta sussistente sulla base di dichiarazioni inutilizzabili ab origine e neppure indica le ragioni per le quali in dibattimento [OSCURATO:PERSONA], persona offesa dal reato, potè avvalersi della facoltà di non rispondere. Pertanto, il motivo di ricorso non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione. Ne consegue l'aspecificità e, quindi, l'inammissibilità del motivo (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282949). 5. Col secondo motivo la difesa lamenta che, nel valutare la sussistenza del diritto all'indennizzo, non si sia tenuto conto del fatto che quel diritto è stato riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione era sovrapponibile a quella della Bianchino. Il motivo è manifestamente infondato non essendo possibile desumere una violazione di legge dalla diversità delle decisioni adottate in procedimenti diversi, pur aventi ad oggetto casi analoghi. A ciò deve aggiungersi che, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la contraddittorietà di una motivazione può essere fatta valere solo quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo sicché l'ipotizzata contraddittorietà delle motivazioni adottate all'esito di due diversi procedimenti non può avere rilevanza alcuna. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano come da dispositivo. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione al Ministero resistente delle spese di questo giudizi
Sentenza Cassazione n. 19970/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris