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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37924/2022

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21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5237/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] dei Mellini n. 17 , presso l o studio degli avv.ti Guglielmo ed [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta no e difendonocome da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – N. 5237/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 3996/2020depositata in data 8.9.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Campania , sezione staccata di Salerno, accolse parzialmente sia l’appelloprincipale dell’Agenzia delle Entrate , chequello incidentale della A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], avverso l a sentenz a n. 3432/2018della C.T.P. di Salerno, che aveva parzialmente annullato l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva contestato all’Associazione , per l’anno 2012,la natura commerciale dei corrispettivi connessi all’uso dei posti barca da parte dei soci, confermando però la ripresafiscale quanto ad € 31.333,00: ciò in quanto non era stata fornita la prova circa la destinazione a scopi statutari della detta somma; nel riformare la sentenza d i primo grado, il giudice d’appello osservò che , in relazione alle finalità statutarie dell’Associazione, l’utilizzo dei posti barca poteva dirsi ad esse collegato per sole 13 imbarcazioni a vela, ma non anche per le altre (a motore) che fruivano della relativa locazione : dette ultime costituivano dunque servizi di natura commerciale, regolarmente assoggettabili a tassazione; al contempo, rilevò che il recupero a tassazione era giustificat o per la sola somma di € 4.883,00, in detti termini accogliendo, dunque, l’appello incidentale dell’Associazione; N. 5237/21 R.G. avverso detta sentenza,l’A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si eccepisce l’intervenuto giudicato esterno di C.T.R.

Campania, sezione staccata di Salerno, n. 315/2020, depositata il 14.1.2020 e divenuta definitiva il19.10.2020 ( rectius , 20.10.2020) ; rileva la ricorrente che detta sentenza è stata resa sulla base del medesimo p. v.c. del 18.12.2015, benché sull’anno d’imposta 2011, e quindi sui medesimi presupposti fattuali e giuridici rispetto alla presente controversia, relativa all’anno d’imposta 2012, tanto che i rispettivi avvisi di accertamento vennero notificati entrambi indata 6.5.2016; evidenzia che l’eccepito giudicato s’è formato per mancata impugnazioneda parte dell’Ufficio e che la citata sentenza ha definitivamente accertato: a)che l’attività di uso di posti barca da parte dei soci per imbarcazioni a motore è svolta in diretta attuazione degli scopi statutari; e b)che l’attività di uso dei posti barca è esclusa dai servizi di carattere portuale e non ha, dunque, carattere commerciale; pertanto, conclude la ricorrente, trattandosi di accertamento definitivo reso tra le stesse parti, sulle stesse imposte e sugli stessi elementi costitutivi della pretesa fiscale, fondati su quanto emergente dal p.v.c. del 18.12.2015, ne discende che la ripresa avente ad oggetto l’anno 2012 deve corrispondentemente ritenersi infondata, in forza della regola dettata dall’art.2909 c.c., secondo cui la sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa; 1.2 –la questione posta col primo mezzo è fondata; N. 5237/21 R.G. risultano anzitutto pienamente rispettati i presupposti necessari ai fini della proponibilità della questione in questa sede di legittimità (si veda, da ultimo, Cass. n. 35920/2021), in quanto, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., senz’altro applicabile non risultando che la sentenza sia stata notificata, il dedotto giudicato esterno s’è formato decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza n. 315/2020 (avvenuta in data 14.1.2020), e quindi il 20.10.2020 (tenuto co nto della sospensione della legislazione emergenziale Covid) , ossia dopo la pubblicazione della sentenza qui impugnata (avvenuta in data 8.9.2020), ma prima della proposizione del ricorso per cassazione (notificato il 12.10.2021); ciò posto, dalla copia certificata conforme della sentenza emessa dalla C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 315/2020 del 14.1.2020, versata in atti dalla ricorrente, emerge che la ripresa fiscale oggetto di quel giudizio concerneva le medesime questioni qui in rilievo, benché per l’anno 2011,e che la stessa è passata in giudicato perché non impugnata , come da relativa attestazione del cancelliere datata 20.11.2020 (benché l’Agenzia neghi che il giudicato stesso si sia formato); del resto, la stessa Agenzia riconosce (v. controricorso, p. 2) che entrambi gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dell’A.S.D. per gli anni 2011 e 2012 si fondano sul medesimo p.v.c. del 18.12.2015 e sulle medesime contestazioni (ossia, la pretesa natura non commerciale dell’attività di locazione dei posti barca ai soci dell’Associazione e la non conformità agli scopi statutari delle somme all’uopo versate dagli stessi, per come verificata dai propri funzionari accertatori), sicché non è revocabil e in dubbio che il descritto giudicato abbia investito pienamente le stesse questioni qui ancora “vive”; N. 5237/21 R.G. ne discende chedeve ritenersi pienamente assolto l’onere della prova gravante sull’odierna ricorrente, che a ragione invoca il giudicato esterno circa la medesimezza degli elementi fattuali e giuridici post i a sostegno dell e ripres e fiscali per gli anni 2011 e 2012, pur dovendo pienamente condividersi – come coevamente alla presente decisione ha affermato questa stessa Corte, con sentenza n. 29992 del 13.10.2022 – il principio per cui la natura non commerciale dell’attività svolta da una associazione, ove accertata con autorità di cosa giudicata per una determinata annualità, non può di regola dirsi definitivamente acquisita in relazione ad annualità future , essendo onere del contribuente “dimostrare l'identità delle questioni e dei presupposti di fatto alla base delle riprese per le diverse annualità, in presenza di questioni e presupposti che non possono essere considerati accertati una volta per sempre, nel pieno rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. e, con riferimento all'imposizione indiretta, anche del diritto unionale come interpretato da CGUE 3 settembre 2009, C-2/08, Olimpiclub”; 2.1 – il secondo e il terzo motivo, con cui rispettivamente si denuncia la violazione dell’art. 148, comma 3, TUIR e dell’art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633/1972, nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, restanoconseguentemente assorbiti; 3.1 -in definitiva, il primo motivo di ricorso è accolto , il secondo e il terzo sono assorbiti; la sentenza è dunque cassata in relazione e, non essendovi altri accertamenti in fatto da compiere, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con accoglimento integrale del ricorso introduttivo della contribuente (fermo il giudicato già formatosi sull’appello incidentale della stessa N. 5237/21 R.G.

A.S.D., già accolto dalla C.T.R. della Campania), stante l’infondatezza della ripresa per cui è processo; le spese di lite possono integralmente compensarsi per quanto concerne il giudizio di merito; nel resto, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. accoglie il primo motivo e dichiara assorbit i il secondo e il terzo ; cassa in relazione e , decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente, annullando l’avviso di accertamento impugnato.

Compensa integralmente le spese del giudizio di merito, condannando la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.100,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5237/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] dei Mellini n. 17 , presso l o studio degli avv.ti Guglielmo ed [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta no e difendonocome da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – N. 5237/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 3996/2020depositata in data 8.9.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Campania , sezione staccata di Salerno, accolse parzialmente sia l’appelloprincipale dell’Agenzia delle Entrate , chequello incidentale della A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], avverso l a sentenz a n. 3432/2018della C.T.P. di Salerno, che aveva parzialmente annullato l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva contestato all’Associazione , per l’anno 2012,la natura commerciale dei corrispettivi connessi all’uso dei posti barca da parte dei soci, confermando però la ripresafiscale quanto ad € 31.333,00: ciò in quanto non era stata fornita la prova circa la destinazione a scopi statutari della detta somma; nel riformare la sentenza d i primo grado, il giudice d’appello osservò che , in relazione alle finalità statutarie dell’Associazione, l’utilizzo dei posti barca poteva dirsi ad esse collegato per sole 13 imbarcazioni a vela, ma non anche per le altre (a motore) che fruivano della relativa locazione : dette ultime costituivano dunque servizi di natura commerciale, regolarmente assoggettabili a tassazione; al contempo, rilevò che il recupero a tassazione era giustificat o per la sola somma di € 4.883,00, in detti termini accogliendo, dunque, l’appello incidentale dell’Associazione; N. 5237/21 R.G. avverso detta sentenza,l’A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si eccepisce l’intervenuto giudicato esterno di C.T.R. Campania, sezione staccata di Salerno, n. 315/2020, depositata il 14.1.2020 e divenuta definitiva il19.10.2020 ( rectius , 20.10.2020) ; rileva la ricorrente che detta sentenza è stata resa sulla base del medesimo p. v.c. del 18.12.2015, benché sull’anno d’imposta 2011, e quindi sui medesimi presupposti fattuali e giuridici rispetto alla presente controversia, relativa all’anno d’imposta 2012, tanto che i rispettivi avvisi di accertamento vennero notificati entrambi indata 6.5.2016; evidenzia che l’eccepito giudicato s’è formato per mancata impugnazioneda parte dell’Ufficio e che la citata sentenza ha definitivamente accertato: a)che l’attività di uso di posti barca da parte dei soci per imbarcazioni a motore è svolta in diretta attuazione degli scopi statutari; e b)che l’attività di uso dei posti barca è esclusa dai servizi di carattere portuale e non ha, dunque, carattere commerciale; pertanto, conclude la ricorrente, trattandosi di accertamento definitivo reso tra le stesse parti, sulle stesse imposte e sugli stessi elementi costitutivi della pretesa fiscale, fondati su quanto emergente dal p.v.c. del 18.12.2015, ne discende che la ripresa avente ad oggetto l’anno 2012 deve corrispondentemente ritenersi infondata, in forza della regola dettata dall’art.2909 c.c., secondo cui la sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa; 1.2 –la questione posta col primo mezzo è fondata; N. 5237/21 R.G. risultano anzitutto pienamente rispettati i presupposti necessari ai fini della proponibilità della questione in questa sede di legittimità (si veda, da ultimo, Cass. n. 35920/2021), in quanto, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., senz’altro applicabile non risultando che la sentenza sia stata notificata, il dedotto giudicato esterno s’è formato decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza n. 315/2020 (avvenuta in data 14.1.2020), e quindi il 20.10.2020 (tenuto co nto della sospensione della legislazione emergenziale Covid) , ossia dopo la pubblicazione della sentenza qui impugnata (avvenuta in data 8.9.2020), ma prima della proposizione del ricorso per cassazione (notificato il 12.10.2021); ciò posto, dalla copia certificata conforme della sentenza emessa dalla C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 315/2020 del 14.1.2020, versata in atti dalla ricorrente, emerge che la ripresa fiscale oggetto di quel giudizio concerneva le medesime questioni qui in rilievo, benché per l’anno 2011,e che la stessa è passata in giudicato perché non impugnata , come da relativa attestazione del cancelliere datata 20.11.2020 (benché l’Agenzia neghi che il giudicato stesso si sia formato); del resto, la stessa Agenzia riconosce (v. controricorso, p. 2) che entrambi gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dell’A.S.D. per gli anni 2011 e 2012 si fondano sul medesimo p.v.c. del 18.12.2015 e sulle medesime contestazioni (ossia, la pretesa natura non commerciale dell’attività di locazione dei posti barca ai soci dell’Associazione e la non conformità agli scopi statutari delle somme all’uopo versate dagli stessi, per come verificata dai propri funzionari accertatori), sicché non è revocabil e in dubbio che il descritto giudicato abbia investito pienamente le stesse questioni qui ancora “vive”; N. 5237/21 R.G. ne discende chedeve ritenersi pienamente assolto l’onere della prova gravante sull’odierna ricorrente, che a ragione invoca il giudicato esterno circa la medesimezza degli elementi fattuali e giuridici post i a sostegno dell e ripres e fiscali per gli anni 2011 e 2012, pur dovendo pienamente condividersi – come coevamente alla presente decisione ha affermato questa stessa Corte, con sentenza n. 29992 del 13.10.2022 – il principio per cui la natura non commerciale dell’attività svolta da una associazione, ove accertata con autorità di cosa giudicata per una determinata annualità, non può di regola dirsi definitivamente acquisita in relazione ad annualità future , essendo onere del contribuente “dimostrare l'identità delle questioni e dei presupposti di fatto alla base delle riprese per le diverse annualità, in presenza di questioni e presupposti che non possono essere considerati accertati una volta per sempre, nel pieno rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. e, con riferimento all'imposizione indiretta, anche del diritto unionale come interpretato da CGUE 3 settembre 2009, C-2/08, Olimpiclub”; 2.1 – il secondo e il terzo motivo, con cui rispettivamente si denuncia la violazione dell’art. 148, comma 3, TUIR e dell’art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633/1972, nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, restanoconseguentemente assorbiti; 3.1 -in definitiva, il primo motivo di ricorso è accolto , il secondo e il terzo sono assorbiti; la sentenza è dunque cassata in relazione e, non essendovi altri accertamenti in fatto da compiere, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con accoglimento integrale del ricorso introduttivo della contribuente (fermo il giudicato già formatosi sull’appello incidentale della stessa N. 5237/21 R.G. A.S.D., già accolto dalla C.T.R. della Campania), stante l’infondatezza della ripresa per cui è processo; le spese di lite possono integralmente compensarsi per quanto concerne il giudizio di merito; nel resto, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. accoglie il primo motivo e dichiara assorbit i il secondo e il terzo ; cassa in relazione e , decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente, annullando l’avviso di accertamento impugnato. Compensa integralmente le spese del giudizio di merito, condannando la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.100,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misur