CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 25248/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36320/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con gli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n.2981/2019 depositata il 09/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: in controversia avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento per Ires 2012, emessa ai sensi dell’art. 36-bis DPR n. 600/1073 a seguito del disconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 388/2000 (c.d. Tremonti am biente), il contribuente ha depositato istanza con cui, premettendo di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. ex art. 1 legge 197 del 2022, con allegata copia della domanda di definizione e attestazione di pagamento dell’importo dovuto in relazione all’atto impugnato, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere; che la Difesa erariale ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.с., nella quale ha dato atto che dall’allegata risultanza afferente alla domanda n. 200798/2023 presentata dalla parte contribuente si evince la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1 commi 186-203 l. n. 197/2022 e ha chiesto che questa Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46 comma 3 d.lgs. n. 546/92; Ritenuto che: la prova del deposito della domanda di definizione agevolata unitamente a quella del versamento nei termini ed alle condizioni previste, determina l’estinzione del giudizio dell’art. 1 comma 198 della legge 197 del 2022, ferma restando la facoltà da parte dell’Agenzia di opporre il diniego, con le conseguenze di legge; che il comma 198 cit. prevede inoltre che le spese del processo restino a carico della parte che le ha anticipate; che non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 198 della legge 197 del 2022. Spese a carico della parte che le