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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 12225/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4068-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso opelegis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazione all’indirizzo PEC d e ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.4068/2018 Cron.

Rep.

Ud.04/04/2024 CC avverso la sentenza n. 5123/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/07/2017 R.G.N. 1708/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte.

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Napoli condannava ilConsiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito CNR) al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dipendente CNR fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], della somma di €. 5.843,57, a titolo di risarcimento deldanno per il mancato tempestivo investimento inbuoni postali fruttiferi delle quote annualmente accantonate del suotrattamento di fine rapporto.

2. Il CNR impugnava la decisione dinanzi alla Corte d‘appello di Napoli sostenendo che il primo giudice non aveva assoggettato l’obbligazione risarcitoria allo stesso termine (quinquennale) di prescrizione proprio del regime giuridico della buonuscita, pur costituendone i buoni fruttiferi, del cui investimento si disquisisce, parte integrante.

3. Con sentenza del 24 luglio 2017 la Corte d’appello respingeva l’impugnazione.

Secondo la Corte territoriale il d.P.C.m. 8.6.1946 stabiliva , all’articolo 2,che il CNR provvedesse al trattamento in quiescenza del personale mediante capitalizzazione finanziaria, aprendo un conto alimentato annualmente dal datore di lavoro mediante versamento di una mensilità che avrebbe dovutoessere investita, assieme ai relativi interessi, in buoni postali fruttiferi; era incontestato che il CNR, in diversi anni, aveva provveduto a tali investimenti in ritardo rispetto alle date previste, donde il danno pari alle somme di cui al conteggio prodotto e rimasto fra le parti incontestato.

L’obbligazione risarcitoria in parola non afferiva, dunque, al pagamento dell’indennità, di per sé pacificamente avvenuto, ma al mancato investimento delle somme che il datore di lavoro doveva via via accantonare, e ciò implicava che la prescrizione era legata a un danno da inadempimento contrattuale, con dies a quo che decorreva dalla cessazione del rapporto (1° luglio 2003) e con termine (decennale) non decorso alla data di proposizione del ricorso originario (aprile 2013). 4.Avverso tale pronuncia ricorre per Cassazione il CNR con unico motivoassistito da memoria, cui resiste con controricorso il lavoratore.

5. La Procura Generale conclude per la reiezione del ricorso.

Considerato che:

1. Nell’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione deld.P.C.m. 8 giugno 1946, art. 2 e 3 , e dell’ art. 2948 cod. c iv . ( art. 360 c od . p roc . c iv ., n. 3 - 5), censurandosi la sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto che il risarcimento del danno va ricondotto nello schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege, con termine di prescrizione decennale.

In realtà, prosegue il ricorrente, tali investimenti erano legati all’indennità di anzianità, da corrispondere in parte con buoni fruttiferi, ma ciò non mutava la natura dell’emolumento in questione, assoggettato a prescrizione quinquennale (art. 2948 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.).

2. Il motivo non è fondato. 2.1 L e parti hanno concordato circa l ’ applicabilità, nella controversia in esame, delle disposizioni contenute nel d.P.C.m. del 1946, richiamate dalla Corte di merito senza alcuna specifica censura sul punto, sicchè in proposito non è consentito a questa Corte ‒ in presenza di un giudicato interno al riguardo ‒ di esaminare la questione della compatibilità di tali disposizioni con la nuova disciplina dell'indennità di anzianità fissata dall'art. 13 della legge n. 75 del 1970(cfr. cfr. Cass.

S.U. n. 28056/2008 ; Cass., Sez.

L, n. 12101 del 2010). 2.2 Il d.P.C.m. 8 giugno 1946, art. 2 , dispone che il CNR provvede altrattamento di quiescenza del personale mediante capitalizzazione finanziaria, aprendo un conto individuale alimentato annualmente daldatore di lavoro mediante versamento di una mensilità che deve essere investita, assieme ai relativi interessi in buoni postali fruttiferi. 2.3 L'art. 3 dello stesso decreto dispone che, alla cessazione delrapporto, spetta al dipendente il trattamento di quiescenza costituito dall'intero importo accantonato.

La ricognizione di tali disposizioni consente di configurare, quindi, un obbligo dell'ente ‒all'interno del contratto di lavoro ‒ di procedere all'acquisto dibuoni postali fruttiferi, si che in mancanza dell'investimento, o in caso di investimento non puntuale, al medesimo ente deve essere imputato l'inadempimento, secondo le regole proprie della responsabilità contrattuale. 2.4 Nel caso di specie, poiché è rimasto accertato che il CNR ha effettuato in ritardo l'investimento delle quote accantonate e che da tale ritardo il dipendente ha subito un pregiudizio patrimoniale, pari agli interessi perduti ed alla loro capitalizzazione (secondo la determinazione operata mediante conteggi rimasti privi di contestazione), i giudici di merito hanno correttamente configurato la responsabilità dell'ente per il medesimo pregiudizio.2.5 Rispetto a tale valutazione, le censure mosse in questa sede dal CNR sono destituite di fondamento nella parte in cui viene dedotta l’assimilabilità, sotto il profilo del regime prescrizionale, di tali poste risarcitorie alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro. 2.6 Non vi era luogo quindi a richiamare l’art. 2948 n. 4 cod.civ. e la prescrizione quinquennale, perché si tratta di importi dovuti tout court a titolo di danno da responsabilità per inadempimento ad un’obbligazione, sicché opera la ordinaria prescrizione decennale con decorrenza dalla data di maturazione del credito al t.f.r. e dunque dalla cessazione del rapporto(Cass. 5/12/2023, n. 34031).

La censur a confond e , infatti, le poste indennitarie con quelle risarcitorie, le quali sono originate dall'inadempimento di obblighi contrattuali nell'ambito delrapporto di impiego pubblico (Cass., Sez.

L, n. 12101 del 2010, cit.).

Orbene, in relazione a tale inadempimento, imputabile al CNR ai sensi dell'art. 1218 cod.civ., per l’omessa adozione da parte datoriale di comportamenti cautelativi a protezione del creditore, in modo da evitare che si determinino effetti pregiudizievoli adanno di quest'ultimo, non può che operare il regime di prescrizione ordinario connesso alle inadempienze contrattuali. 2.7 E d'altra parte ‒come questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha già osservato ‒il principio di correttezza e buona fede, il quale secondo la Relazione ministeriale al codice civile «richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore», deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti delrapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, si che dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé , undanno risarcibile (cfr. Cass.

S.U. n. 28056/2008 , cit. )

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LaCorte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi, ed oltre spese generali al 15% , ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistataria.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4068-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso opelegis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazione all’indirizzo PEC d e ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.4068/2018 Cron. Rep. Ud.04/04/2024 CC avverso la sentenza n. 5123/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/07/2017 R.G.N. 1708/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Napoli condannava ilConsiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito CNR) al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dipendente CNR fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], della somma di €. 5.843,57, a titolo di risarcimento deldanno per il mancato tempestivo investimento inbuoni postali fruttiferi delle quote annualmente accantonate del suotrattamento di fine rapporto. 2. Il CNR impugnava la decisione dinanzi alla Corte d‘appello di Napoli sostenendo che il primo giudice non aveva assoggettato l’obbligazione risarcitoria allo stesso termine (quinquennale) di prescrizione proprio del regime giuridico della buonuscita, pur costituendone i buoni fruttiferi, del cui investimento si disquisisce, parte integrante. 3. Con sentenza del 24 luglio 2017 la Corte d’appello respingeva l’impugnazione. Secondo la Corte territoriale il d.P.C.m. 8.6.1946 stabiliva , all’articolo 2,che il CNR provvedesse al trattamento in quiescenza del personale mediante capitalizzazione finanziaria, aprendo un conto alimentato annualmente dal datore di lavoro mediante versamento di una mensilità che avrebbe dovutoessere investita, assieme ai relativi interessi, in buoni postali fruttiferi; era incontestato che il CNR, in diversi anni, aveva provveduto a tali investimenti in ritardo rispetto alle date previste, donde il danno pari alle somme di cui al conteggio prodotto e rimasto fra le parti incontestato. L’obbligazione risarcitoria in parola non afferiva, dunque, al pagamento dell’indennità, di per sé pacificamente avvenuto, ma al mancato investimento delle somme che il datore di lavoro doveva via via accantonare, e ciò implicava che la prescrizione era legata a un danno da inadempimento contrattuale, con dies a quo che decorreva dalla cessazione del rapporto (1° luglio 2003) e con termine (decennale) non decorso alla data di proposizione del ricorso originario (aprile 2013). 4.Avverso tale pronuncia ricorre per Cassazione il CNR con unico motivoassistito da memoria, cui resiste con controricorso il lavoratore. 5. La Procura Generale conclude per la reiezione del ricorso. Considerato che: 1. Nell’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione deld.P.C.m. 8 giugno 1946, art. 2 e 3 , e dell’ art. 2948 cod. c iv . ( art. 360 c od . p roc . c iv ., n. 3 - 5), censurandosi la sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto che il risarcimento del danno va ricondotto nello schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege, con termine di prescrizione decennale. In realtà, prosegue il ricorrente, tali investimenti erano legati all’indennità di anzianità, da corrispondere in parte con buoni fruttiferi, ma ciò non mutava la natura dell’emolumento in questione, assoggettato a prescrizione quinquennale (art. 2948 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.). 2. Il motivo non è fondato. 2.1 L e parti hanno concordato circa l ’ applicabilità, nella controversia in esame, delle disposizioni contenute nel d.P.C.m. del 1946, richiamate dalla Corte di merito senza alcuna specifica censura sul punto, sicchè in proposito non è consentito a questa Corte ‒ in presenza di un giudicato interno al riguardo ‒ di esaminare la questione della compatibilità di tali disposizioni con la nuova disciplina dell'indennità di anzianità fissata dall'art. 13 della legge n. 75 del 1970(cfr. cfr. Cass. S.U. n. 28056/2008 ; Cass., Sez. L, n. 12101 del 2010). 2.2 Il d.P.C.m. 8 giugno 1946, art. 2 , dispone che il CNR provvede altrattamento di quiescenza del personale mediante capitalizzazione finanziaria, aprendo un conto individuale alimentato annualmente daldatore di lavoro mediante versamento di una mensilità che deve essere investita, assieme ai relativi interessi in buoni postali fruttiferi. 2.3 L'art. 3 dello stesso decreto dispone che, alla cessazione delrapporto, spetta al dipendente il trattamento di quiescenza costituito dall'intero importo accantonato. La ricognizione di tali disposizioni consente di configurare, quindi, un obbligo dell'ente ‒all'interno del contratto di lavoro ‒ di procedere all'acquisto dibuoni postali fruttiferi, si che in mancanza dell'investimento, o in caso di investimento non puntuale, al medesimo ente deve essere imputato l'inadempimento, secondo le regole proprie della responsabilità contrattuale. 2.4 Nel caso di specie, poiché è rimasto accertato che il CNR ha effettuato in ritardo l'investimento delle quote accantonate e che da tale ritardo il dipendente ha subito un pregiudizio patrimoniale, pari agli interessi perduti ed alla loro capitalizzazione (secondo la determinazione operata mediante conteggi rimasti privi di contestazione), i giudici di merito hanno correttamente configurato la responsabilità dell'ente per il medesimo pregiudizio.2.5 Rispetto a tale valutazione, le censure mosse in questa sede dal CNR sono destituite di fondamento nella parte in cui viene dedotta l’assimilabilità, sotto il profilo del regime prescrizionale, di tali poste risarcitorie alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro. 2.6 Non vi era luogo quindi a richiamare l’art. 2948 n. 4 cod.civ. e la prescrizione quinquennale, perché si tratta di importi dovuti tout court a titolo di danno da responsabilità per inadempimento ad un’obbligazione, sicché opera la ordinaria prescrizione decennale con decorrenza dalla data di maturazione del credito al t.f.r. e dunque dalla cessazione del rapporto(Cass. 5/12/2023, n. 34031). La censur a confond e , infatti, le poste indennitarie con quelle risarcitorie, le quali sono originate dall'inadempimento di obblighi contrattuali nell'ambito delrapporto di impiego pubblico (Cass., Sez. L, n. 12101 del 2010, cit.). Orbene, in relazione a tale inadempimento, imputabile al CNR ai sensi dell'art. 1218 cod.civ., per l’omessa adozione da parte datoriale di comportamenti cautelativi a protezione del creditore, in modo da evitare che si determinino effetti pregiudizievoli adanno di quest'ultimo, non può che operare il regime di prescrizione ordinario connesso alle inadempienze contrattuali. 2.7 E d'altra parte ‒come questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha già osservato ‒il principio di correttezza e buona fede, il quale secondo la Relazione ministeriale al codice civile «richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore», deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti delrapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, si che dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé , undanno risarcibile (cfr. Cass. S.U. n. 28056/2008 , cit. ) 3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. LaCorte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi, ed oltre spese generali al 15% , ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistataria. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di co
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