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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16463/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data 19 giugno 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile del reato di calunnia e condannato ad anni due di reclusione, con la sospensione condizionale della pena. 5t-La Corte ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice circa la consistenza in fatto del reato contestato e riteneva non fondati i rilievi difensivi avanzati relativamente all'attendibilità della parte civile, [OSCURATO:PERSONA].

La descrizione da parte di quest'ultimo risultava confermata da rilevanti riscontri esterni, quali le riprese effettuate dalla medesima parte civile con lo smartphone, i fotogrammi estrapolati dalla registrazione nonché la ricostruzione effettuata dagli agenti di polizia.

La Corte riteneva, inoltre, tali elementi idonei a dimostrare la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato da parte del ricorrente.

Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, la Corte escludeva altresì la necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di effettuare una perizia volta all'accertamento della traiettoria e delle dimensioni della pietra utilizzata.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte respingeva la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione della spregiudicatezza dimostrata dall'imputato nonché dell'assenza di elementi idonei a dimostrare la particolare tenuità del fatto.

2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo:

2.1. alla ritenuta responsabilità del ricorrente, giacché il video acquisito agli atti non sarebbe idoneo a fornire prova certa, date le contraddizioni emergenti tra le diverse sequenze nonché dell'assenza di un'adeguata motivazione sul punto.

In particolare, la difesa evidenzia come i fotogrammi estrapolati e il fascicolo fotografico formato dai Carabinieri escluderebbero che il sasso lanciato dalla moglie possa aver colpito il ricorrente, che la stessa pietra abbia proseguito la traiettoria per diversi metri anche dopo l'impatto, nonché che tale evento abbia provocato la ferita riportata;

2.2. all'omessa valutazione di prove decisive offerte dalla difesa, quali la consulenza tecnica dell'Ing.

Saja, e le dichiarazioni della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], senza che la Corte territoriale abbia indicato le ragioni della ritenuta inattendibilità e irrilevanza delle stesse;

2.3. alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, in assenza di elementi concreti idonei a dimostrare per quale ragione il ricorrente avrebbe dovuto avere l'immediata percezione di non essere stato colpito da [OSCURATO:PERSONA], anziché dalla moglie.

Peraltro, la stessa Corte qualifica l'accusa come "automatica e impulsiva", così evidenziandone l'incompatibilità con la certa consapevolezza dell'altrui innocenza che il delitto richiede;2.4. alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché al difetto di motivazione sul punto, avendo la Corte territoriale omesso di considerare e valutare le concrete modalità della condotta, consistita in una singola denuncia, l'esiguità del danno arrecato all'amministrazione della giustizia, avuto riguardo all'intervenuta archiviazione del procedimento, nonché la quantomeno dubbia sussistenza dell'elemento soggettivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato e, per taluni versi, affetto da aspecificità.

2. Quanto ai primi tre motivi, che data la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, emerge dalla motivazione della decisione impugnata come la Corte distrettuale, nel confermare l'apprezzamento già espresso in punto di fatto dal primo giudice, abbia, con congrua e lineare esposizione logico-argomentativa, esaminato e puntualmente disatteso le deduzioni ed i rilievi critici mossi dalla difesa, giustificando la valutazione di responsabilità dell'imputato per la condotta criminosa, oggetto del tema d'accusa, sulla base delle risultanze probatorie vagliate nelle loro rispettive implicazioni.

Muovendo dagli inequivoci elementi di prova - costituiti dalla versione dei fatti fornita dalla persona offesa riscontrata dall'esame del video effettuato dalla medesima tramite lo smartphone - la sentenza analizza, senza fratture logiche e con argomentazioni congrue, quanto emerso dai fotogrammi, in modo coerente a quanto rilevato dai Carabinieri.

Dalle immagini è emerso che [OSCURATO:PERSONA] è stato colpito, in modo peraltro involontario, dalla moglie, che lanciando una delle pietre collocate su ciglio del torrente da [OSCURATO:PERSONA], chinatasi contemporaneamente al marito, non si era avveduta della vicinanza dello stesso, che stava parimenti raccogliendo un sasso, e lo aveva colpito al lobo frontale sinistro.

Anche quanto alla sostenuta errata valutazione delle prove a discarico, consistenti nella consulenza tecnica di parte e nella testimonianza della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha fornito argomentazioni consequenziali.

La posizione di [OSCURATO:PERSONA] era esattamente di fronte a [OSCURATO:PERSONA], che prima di rimanere lesionato si chinava voltandosi leggermente a sinistra, tanto da mostrare a [OSCURATO:PERSONA] l'emivolto destro e alla moglie, quello sinistro, ove riceveva effettivamente il colpo. 3La Corte d'appello riteneva quindi pacifica anche la dimostrazione dell'elemento soggettivo, nel caso della calunnia consistente nella semplice cognizione dell'innocenza della persona incolpata, che nel caso di specie coincide con la consapevolezza che la pietra fosse stata tirata dalla moglie e non da [OSCURATO:PERSONA].

Ciò posto in linea di fatto, va rimarcato che non rientra nei poteri della Corte di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito.

Il relativo sindacato è circoscritto infatti alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti del percorso motivazionale: verifica il cui esito, nel caso in esame, non può che dirsi positivamente raggiunto.

Le suesposte doglianze difensive, in definitiva, si palesano inammissibili perché tendono a prospettare una ricostruzione alternativa, come tale non consentita in questa sede, dei fatti oggetto del tema d'accusa, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative addotte a sostegno della pronuncia di responsabilità.

3. Manifestamente infondata è altresì la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. , dal momento che la Corte ha sinteticamente ma congruamente argomentato circa la spregiudicatezza mostrata dall'imputato nel muovere accuse significative, che le generiche affermazioni contrarie contenute nel ricorso non valgono ad inficiare.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo fissare in euro tremila.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data 19 giugno 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile del reato di calunnia e condannato ad anni due di reclusione, con la sospensione condizionale della pena. 5t-La Corte ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice circa la consistenza in fatto del reato contestato e riteneva non fondati i rilievi difensivi avanzati relativamente all'attendibilità della parte civile, [OSCURATO:PERSONA]. La descrizione da parte di quest'ultimo risultava confermata da rilevanti riscontri esterni, quali le riprese effettuate dalla medesima parte civile con lo smartphone, i fotogrammi estrapolati dalla registrazione nonché la ricostruzione effettuata dagli agenti di polizia. La Corte riteneva, inoltre, tali elementi idonei a dimostrare la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato da parte del ricorrente. Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, la Corte escludeva altresì la necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di effettuare una perizia volta all'accertamento della traiettoria e delle dimensioni della pietra utilizzata. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte respingeva la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione della spregiudicatezza dimostrata dall'imputato nonché dell'assenza di elementi idonei a dimostrare la particolare tenuità del fatto. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo: 2.1. alla ritenuta responsabilità del ricorrente, giacché il video acquisito agli atti non sarebbe idoneo a fornire prova certa, date le contraddizioni emergenti tra le diverse sequenze nonché dell'assenza di un'adeguata motivazione sul punto. In particolare, la difesa evidenzia come i fotogrammi estrapolati e il fascicolo fotografico formato dai Carabinieri escluderebbero che il sasso lanciato dalla moglie possa aver colpito il ricorrente, che la stessa pietra abbia proseguito la traiettoria per diversi metri anche dopo l'impatto, nonché che tale evento abbia provocato la ferita riportata; 2.2. all'omessa valutazione di prove decisive offerte dalla difesa, quali la consulenza tecnica dell'Ing. Saja, e le dichiarazioni della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], senza che la Corte territoriale abbia indicato le ragioni della ritenuta inattendibilità e irrilevanza delle stesse; 2.3. alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, in assenza di elementi concreti idonei a dimostrare per quale ragione il ricorrente avrebbe dovuto avere l'immediata percezione di non essere stato colpito da [OSCURATO:PERSONA], anziché dalla moglie. Peraltro, la stessa Corte qualifica l'accusa come "automatica e impulsiva", così evidenziandone l'incompatibilità con la certa consapevolezza dell'altrui innocenza che il delitto richiede;2.4. alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché al difetto di motivazione sul punto, avendo la Corte territoriale omesso di considerare e valutare le concrete modalità della condotta, consistita in una singola denuncia, l'esiguità del danno arrecato all'amministrazione della giustizia, avuto riguardo all'intervenuta archiviazione del procedimento, nonché la quantomeno dubbia sussistenza dell'elemento soggettivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato e, per taluni versi, affetto da aspecificità. 2. Quanto ai primi tre motivi, che data la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, emerge dalla motivazione della decisione impugnata come la Corte distrettuale, nel confermare l'apprezzamento già espresso in punto di fatto dal primo giudice, abbia, con congrua e lineare esposizione logico-argomentativa, esaminato e puntualmente disatteso le deduzioni ed i rilievi critici mossi dalla difesa, giustificando la valutazione di responsabilità dell'imputato per la condotta criminosa, oggetto del tema d'accusa, sulla base delle risultanze probatorie vagliate nelle loro rispettive implicazioni. Muovendo dagli inequivoci elementi di prova - costituiti dalla versione dei fatti fornita dalla persona offesa riscontrata dall'esame del video effettuato dalla medesima tramite lo smartphone - la sentenza analizza, senza fratture logiche e con argomentazioni congrue, quanto emerso dai fotogrammi, in modo coerente a quanto rilevato dai Carabinieri. Dalle immagini è emerso che [OSCURATO:PERSONA] è stato colpito, in modo peraltro involontario, dalla moglie, che lanciando una delle pietre collocate su ciglio del torrente da [OSCURATO:PERSONA], chinatasi contemporaneamente al marito, non si era avveduta della vicinanza dello stesso, che stava parimenti raccogliendo un sasso, e lo aveva colpito al lobo frontale sinistro. Anche quanto alla sostenuta errata valutazione delle prove a discarico, consistenti nella consulenza tecnica di parte e nella testimonianza della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha fornito argomentazioni consequenziali. La posizione di [OSCURATO:PERSONA] era esattamente di fronte a [OSCURATO:PERSONA], che prima di rimanere lesionato si chinava voltandosi leggermente a sinistra, tanto da mostrare a [OSCURATO:PERSONA] l'emivolto destro e alla moglie, quello sinistro, ove riceveva effettivamente il colpo. 3La Corte d'appello riteneva quindi pacifica anche la dimostrazione dell'elemento soggettivo, nel caso della calunnia consistente nella semplice cognizione dell'innocenza della persona incolpata, che nel caso di specie coincide con la consapevolezza che la pietra fosse stata tirata dalla moglie e non da [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto in linea di fatto, va rimarcato che non rientra nei poteri della Corte di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito. Il relativo sindacato è circoscritto infatti alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti del percorso motivazionale: verifica il cui esito, nel caso in esame, non può che dirsi positivamente raggiunto. Le suesposte doglianze difensive, in definitiva, si palesano inammissibili perché tendono a prospettare una ricostruzione alternativa, come tale non consentita in questa sede, dei fatti oggetto del tema d'accusa, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative addotte a sostegno della pronuncia di responsabilità. 3. Manifestamente infondata è altresì la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. , dal momento che la Corte ha sinteticamente ma congruamente argomentato circa la spregiudicatezza mostrata dall'imputato nel muovere accuse significative, che le generiche affermazioni contrarie contenute nel ricorso non valgono ad inficiare. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo fissare in euro tremila. P. P.Q.M
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