CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24325/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato GiorgioRoderi ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –controComune di [OSCURATO:PERSONA] (03353020153), in persona del suoSindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza n. 3269/21, depositata il 15 settembre 2021, dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia;Numero registro generale 7760/2022Numero sezionale 118/2026Numero di raccolta generale 24325/2026Data pubblicazione 31/07/2026Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 25 febbraio 2026,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che laCorte dichiari l’estinzione del ricorso.1. – Con sentenza n. 3269/21, depositata il 15 settembre 2021, laCommissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appellodi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., così confermando la decisione di prime cure che, asua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di pagamentoemesso per il recupero a tassazione della Tari dovuta dalla contribuenteper l’anno 2018.1.1 – Il giudice del gravame ha considerato che:- i rifiuti prodotti dalla contribuente erano stati assimilati ai rifiutiurbani con l’art. 3 del regolamento Tari (approvato con deliberazionedel Consiglio Comunale n. 32 del 19 settembre 2014), così comeconsentito dalle vigenti disposizioni normative;- pertanto, «i rifiuti da imballaggio, anche terziari» dovevanoritenersi assimilati ai rifiuti urbani «fatta salva la dimostrazione, perquesti ultimi, di aver delimitato aree che, in quanto produttive in viaesclusiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, non concorranoalla quantificazione della complessiva superficie imponibile.»; e, sulpunto, «i primi giudici sono stati chiari laddove hanno evidenziato lacarenza di prova da parte della società per dimostrare il dirittoall'esenzione.»;- gli imballaggi prodotti nelle corsie di vendita dovevano qualificarsicome secondari in quanto «la stragrande maggioranza degli imballaggiNumero registro generale 7760/2022Numero sezionale 118/2026Numero di raccolta generale 24325/2026Data pubblicazione 31/07/2026cui si riferiscono i formulari prodotti in giudizio dalla appellante ècostituita da carta e cartone (codice CER 150101), i quali (a differenzadegli imballaggi in legno e plastica) ben difficilmente possono esserericondotti al genus degli imballaggi terziari, quelli cioè per il trasportoche, invece, sono allocati nella parte scoperta esterna - posta nel retrodel punto vendita della superficie di 274 mq che, invece, è stataesentata dalla tassa in parola.»;- non poteva, poi, ritenersi concludente il superamento del limite diassimilazione per quantità dei rifiuti speciali prodotti in quanto «ilsuperamento del limite non è significativo» e, per di più, il serviziocomunale, come dimostrato in giudizio, era in grado «di gestire i rifiutidi imballaggio prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., ancorché venga superatoil limite previsto in via generale dall'art. 3, 1° comma, del Regolamentocomunale»; difatti, l’Ente impositore aveva dato prova «di provvedereal prelievo presso il punto vendita dei rifiuti urbani e assimilati prodottidal supermercato.»;- il Comune, ad ogni modo, aveva riconosciuto «una riduzione dellaquota variabile del contributo nella misura massima del 40% e …provveduto al rimborso, per l'anno 2018, della somma di € 9.097,00.»;- il sesto motivo di appello – che recava la denuncia di «Violazionee falsa applicazione, sotto ulteriore profilo, dell'art. 1, comma 649Legge n. 147/2013 in relazione all'art. 184, comma 3, lett. e) D.Lgs.n. 152/2006- Violazione del divieto di doppia imposizione - Violazionedel principio comunitario 'chi inquina paga' - Indebito arricchimento -Erroneità della sentenza per irragionevolezza, illogicità econtraddittorietà- Travisamento.» - doveva ritenersi inammissibile«trattandosi di doglianza non sollevata nel ricorso introduttivo».2. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sullabase di nove motivi.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Numero registro generale 7760/2022Numero sezionale 118/2026Numero di raccolta generale 24325/2026Data pubblicazione 31/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via pregiudiziale di rito, va rilevato che parte ricorrente hadepositato il 13 febbraio 2026 una «istanza di estinzione del giudizioper cessazione della materia del contendere, con integralecompensazione delle spese di lite», deducendo che «nelle more delgiudizio di legittimità, le Parti hanno raggiunto una soluzione condivisasul presupposto impositivo e sulla misura della TARI dovuta da [OSCURATO:PERSONA] l’annualità 2018 e, a tal fine, hanno sottoscritto apposito atto diconciliazione stragiudiziale che prevede l’abbandono del presentegiudizio a spese integralmente compensate.».Il difensore di parte controricorrente, a sua volta, il 16 dicembre2025 aveva depositato un’istanza di rinvio dell’adunanza «sufficiente(circa un paio di mesi) per consentire alle parti di addivenire alladefinizione bonaria del ricorso n.r.g. 7760/2022», deducendo ditrovarsi «impossibilitata alla partecipazione alla discussione, per unpregresso impegno fuori dall’Italia» nonché che «tra le parti sono incorso trattative per addivenire alla definizione bonaria anche di questocontenzioso, essendo stato già definito quello relativo ad altraannualità».1.1 – Tanto posto, il giudizio può essere definito all’odiernaadunanza, tenuto conto dell’obiettivo contenuto delle deduzioni hinc etinde svolte – che convergono nella direzione della prospettatasoluzione conciliativa, – e dello stesso principio di diritto in più occasionienunciato dalla Corte, secondo il quale l'istanza di rinvio dell'udienza didiscussione per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115disp. att. c.p.c., allorché non faccia riferimento all'impossibilità disostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltà oraconfermata dall'art. 9, comma 2, della l. n. 247 del 2012 e tale darendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituito l'attivitàprocessuale svolta dal sostituto), si risolve nella prospettazione di unNumero registro generale 7760/2022Numero sezionale 118/2026Numero di raccolta generale 24325/2026Data pubblicazione 31/07/2026problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, chenon rileva ai fini del richiesto differimento (Cass. Sez. U., 26 marzo2012, n. 4773 cui adde Cass., 10 giugno 2020, n. 11121; Cass., 3maggio 2018, n. 10546; Cass., 17 ottobre 2014, n. 22094).2. – La deduzione di parte ricorrente – che non è accompagnatadalla produzione della pertinente (e richiamata) documentazione (art.372 cod. proc. civ.) né trova riscontro in una specifica allegazione dellaparte controricorrente – è, ad ogni modo, significativa del(sopravvenuto) difetto di interesse al ricorso.Come, difatti, la Corte ha avuto modo di rilevare, nel giudizio dicassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alladefinizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale,non può comportare la cessazione della materia del contendere - chepresuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenutomutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio esottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso - ma deveessere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenzache, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione,la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione delprocesso, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, attesoche l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere nonsoltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamentefino alla decisione della causa (Cass., 12 novembre 2020, n. 25625;v., altresì, Cass. Sez. U., 10 dicembre 2020, n. 28182; Cass. Sez. U.,18 febbraio 2010, n. 3876).3. – Tenuto conto delle ragioni poste a fondamento delle deduzionidi parte ricorrente, e della stessa sopravvenienza del difetto diinteresse a ricorrere, le spese del giudizio vanno compensate tra leparti.Numero registro generale 7760/2022Numero sezionale 118/2026Numero di raccolta generale 24325/2026Data pubblicazione 31/07/2026Non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributounificato (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater,introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228)trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensusanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nellafattispecie venendo, dunque, in considerazione un'ipotesi diinammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso percassazione (Cass., 2 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 7 dicembre2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio2017, n. 3542). P.Q.MLa Corte- dichiara inammissibile il ricorso;- compensa, tra le parti, le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] StallaIl Consigliere estensoredott. [OSCURATO:PERSONA]