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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 20164/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio,per sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità dovuta alla remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa, ritenendo anche la sussistenza della recidiva reiterata.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore, che deduceva: violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità; il difensore allegava che, nelle more del termine per la presentazione del ricorso, era intervenuta la remissione di querela, che era stata accettata dal ricorrente; si instava, pertanto, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

3. Il collegio, preso atto della sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Visto l'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il giorno 18 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio,per sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità dovuta alla remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa, ritenendo anche la sussistenza della recidiva reiterata. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore, che deduceva: violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità; il difensore allegava che, nelle more del termine per la presentazione del ricorso, era intervenuta la remissione di querela, che era stata accettata dal ricorrente; si instava, pertanto, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3. Il collegio, preso atto della sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità, annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Visto l'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 18 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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