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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 02756/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso fa sentenza del 10/04/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ritenuto la responsabilità dei ricorrente in ordine ai delitto di minaccia aggravata; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. in relazione al dovere del giudice di valutare le prove; il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata; il terzo motivo di ricorso contesta l'omesso esame di elementi istruttori; Rilevato che tali motivi risultano manifestamente infondati nonché generici, limitandosi a riportare il contenuto di norme processuali, anche non pertinenti, senza confrontarsi con la sentenza impugnata; considerato che i motivi sono anche inediti e, quindi, non deducibili in sede di legittimità, non avendo le censure ora proposte costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; [OSCURATO:PERSONA] che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il Giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della cch;arazione dea responsabilità e deUa sussistenza deJ reato s veda in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 novembre 2025 Il consiglie estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso fa sentenza del 10/04/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ritenuto la responsabilità dei ricorrente in ordine ai delitto di minaccia aggravata; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. in relazione al dovere del giudice di valutare le prove; il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata; il terzo motivo di ricorso contesta l'omesso esame di elementi istruttori; Rilevato che tali motivi risultano manifestamente infondati nonché generici, limitandosi a riportare il contenuto di norme processuali, anche non pertinenti, senza confrontarsi con la sentenza impugnata; considerato che i motivi sono anche inediti e, quindi, non deducibili in sede di legittimità, non avendo le censure ora proposte costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; [OSCURATO:PERSONA] che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il Giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della cch;arazione dea responsabilità e deUa sussistenza deJ reato s veda in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il consiglie estensore Il
Sentenza Cassazione n. 02756/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris