CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 28828/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze probatorie (il primo motivo sul giudizio di responsabilità) o del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (il secondo motivo sull'accertamento della causa di non punibilità che non affronta l'argomento usato dalla Corte di merito circa la possibilità di ricavare la non tenuità anche dallo stesso accertamento di pericolosità; il terzo motivo sulla concessione delle attenuanti generiche, che non indica quali sarebbero gli elementi in positivo da cui ricavarle); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023