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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03850/2026

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 16802/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegata al ricorso per cassazione; –ricorrente – Contro Agenzia delle e ntrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Sardegnan. 842/01/2021 , depositata il 29 . 12 .20 21 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del29 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La C TP di Cagliari accoglieva i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci della [OSCURATO:SOCIETA]., posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese dal Oggetto: Tributi 3.02.2012, avverso l’ avvis o di accertamento, relativ o a ll’anno d i imposta 2007, con il quale erano stati ripresi a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA indetraibile, in relazione ad una fattura emessa dalla ASD [OSCURATO:PERSONA] C5 ( il cui rappresentante legale era [OSCURATO:PERSONA] che era anche legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].); - detto atto impositivo , riguardante sponsorizzazioni considerate inesistenti, il cui debito era stato compensato con crediti personali di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ASD , era stato notificato a i contribuenti sia ai sensi dell’art. 2495 cod. civ., nella qualità di successori della società [OSCURATO:SOCIETA], sia ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, avendo [OSCURATO:PERSONA] ricoperto anche la carica di amministratore e liquidatore della società cancellata; - con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR del la Sardegna , previa dichiarazione di contumacia degli appellati, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrateosservando, per quanto qui rileva, che la liquidazione e la successiva cancellazione della [OSCURATO:SOCIETA], in concomitanza con l’inizio dellaverifica fiscale, avevano carattere elusivo, non avendo i contribuenti provato l’esistenza di ragioni economiche che giustificassero tali operazioni; - la ripresa andava confermata, avendo l’Amministrazione provato l’esistenza del disegno elusivo e le modalità di manipolazione degli schemi negoziali, perseguiti solo per ottenere un vantaggio fiscale derivante dalla artificiosa operazione di liquidazione della società; - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della C TR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo di ricorso il contribuente deduce la nullità della sentenza e del procedimento per mancanza di contraddittorio, per violazione degli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, 101 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente dichiarato la contumacia degli appellati, sebbene si fossero regolarmente costituiti con la presentazione delle controdeduzioni in data 2.09.2021, che non sono state esaminate, avendo i giudici di appello motivato esclusivamente facendo riferimento alle argomentazioni contenute nell’atto di appello dell’Ufficio; - con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per non avere la CTR motivato in ordine agli elementi indicati nelle controdeduzioni presentate in appello dalle parti appellate, per non avere indicato l’inquadramento normativo della qualificazione dell’operazione di liquidazione della società come antielusiva e per avere motivato in modo contraddittorio rispetto al dispositivo, affermando, nella parte motiva della sentenza, il carattere elusivo dell'operazione di messa in liquidazione della società [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. e, quindi, l’inopponibilità degli effetti della liquidazione all'amministrazione finanziaria, ma riconoscendo, con la conferma nel dispositivo dell'avviso di accertamento, che l'applicazione delle disposizioni in esso contenute, in particolare gli articoli 2495, comma 2, c.c. e 36 d.P.R. n. 602 del 1973 , era corretta anche se specificatamente riguardanti gli effetti fiscali dalla liquidazione della società; - il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento del secondo; - a prescindere dalla erronea dichiarazione di contumacia degli appellati, contenuta nella sentenza impugnata, non prevista nel processotributario nel quale rileva solo la mancata costituzione del resistente come mera assenza di fatto (Cass. n. 14577 del 2018), dalla documentazione allegata al ricorso risulta che gli appellati si erano costituiti, seppure tardivamente, in data 2.09.2021, mentre l’udienza di trattazione si era svolta in camera di consiglio in data 24.09.2021; -orbene, come ha più volte condivisibilmente affermato questa Corte, nel processo tributario la tardiva costituzione in giudizio dell’appellato –sia per quanto stabilito dagli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 e sia per l'operare in via residuale delle disposizioni del codice di procedura civile - non comporta, in difetto di un'espressa previsione, alcuna invalidità ma soltanto la decadenza della parte dalla facoltà di svolgere le attività processuali eventualmente precluse (Cass. n. 947 del 2019); è stato affermato, in particolare, che nelprocesso tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per lacostituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs. (Cass. n. 12672 del 2025); - da un lato, infatti, il d.lgs. n. 546/92 non prevede alcuna espressa sanzione processuale in caso di inosservanza del termine di sessanta giorni per la costituzione in giudizio della parte resistente e , dall'altro lato, il resistente - pur potendosi costituire tardivamente - deve esercitare tale diritto nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 32 del d.lgs. 546/92 e, pertanto, fino a 20 o 10 giorni liberi prima dell'udienza di trattazione, a seconda che si tratti rispettivamente di documenti o memorie illustrative; - del resto, nel processo tributario, è altresì ammissibile la costituzione dell'appellato in udienza, senza l'osservanza dei termini e dei modi indicati nell'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, atteso che la sanzione processuale dell'inammissibilità non è prevista dalla norma e la sua applicazione impedirebbe alla parte, in violazione dell'art. 24 Cost., di partecipare alla discussione orale della causa all'udienza e di esercitare il diritto fondamentale alla difesa, confutando le ragioni della controparte e la ricorrenza delle norme da questa invocate, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell’art. 58 del medesimo d.lgs.; -sul punto appare irrilevante l’eccezione di inammissibilità del motivo per non essere stato riprodotto nel ricorso il contenuto delle controdeduzioni; -come è stato precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 36596 del 2021), invero, la parte che propon ga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima, per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparseconclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo; - sempre con riferimento alla violazione del contraddittorio processuale, è stato altresì chiarito, in relazione alla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. nel giudizio di appello in controversia di lavoro, che la decisione della causa nel merito nonostante il mancato deposito delle note previste dal comma 4 di tale disposizione, senza la previa adozione dei provvedimenti da questo contemplati, costituisce violazione di una regola processuale che integra di per sé motivo di nullità della sentenza, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, sicché non occorre l'allegazione e la prova di alcun concreto pregiudizio cagionato dalla stessa(Cass. n. 17717 del 2024); - alla luce dei richiamati e consolidati orientamenti, va affermato il principio secondo il quale, anche nel processo tributario, la parte che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima, per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difesedurante tutto lo svolgimento del processo ovvero di replicare aquelle avversarie, non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; - nella specie, la CTR non si è attenuta ai suindicati principi, avendo omessodi pronunciarsi sulle deduzioni dell'appellato, assumendone la mancata costituzione, sebbene quest'ultimo si fosse costituito in data 2.09.2021, ma in ogni caso prima d e i venti giorni antecedenti alla data fissata per l’udienza; - in conclusione, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 16802/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegata al ricorso per cassazione; –ricorrente – Contro Agenzia delle e ntrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Sardegnan. 842/01/2021 , depositata il 29 . 12 .20 21 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del29 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La C TP di Cagliari accoglieva i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci della [OSCURATO:SOCIETA]., posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese dal Oggetto: Tributi 3.02.2012, avverso l’ avvis o di accertamento, relativ o a ll’anno d i imposta 2007, con il quale erano stati ripresi a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA indetraibile, in relazione ad una fattura emessa dalla ASD [OSCURATO:PERSONA] C5 ( il cui rappresentante legale era [OSCURATO:PERSONA] che era anche legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].); - detto atto impositivo , riguardante sponsorizzazioni considerate inesistenti, il cui debito era stato compensato con crediti personali di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ASD , era stato notificato a i contribuenti sia ai sensi dell’art. 2495 cod. civ., nella qualità di successori della società [OSCURATO:SOCIETA], sia ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, avendo [OSCURATO:PERSONA] ricoperto anche la carica di amministratore e liquidatore della società cancellata; - con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR del la Sardegna , previa dichiarazione di contumacia degli appellati, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrateosservando, per quanto qui rileva, che la liquidazione e la successiva cancellazione della [OSCURATO:SOCIETA], in concomitanza con l’inizio dellaverifica fiscale, avevano carattere elusivo, non avendo i contribuenti provato l’esistenza di ragioni economiche che giustificassero tali operazioni; - la ripresa andava confermata, avendo l’Amministrazione provato l’esistenza del disegno elusivo e le modalità di manipolazione degli schemi negoziali, perseguiti solo per ottenere un vantaggio fiscale derivante dalla artificiosa operazione di liquidazione della società; - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della C TR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo di ricorso il contribuente deduce la nullità della sentenza e del procedimento per mancanza di contraddittorio, per violazione degli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, 101 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente dichiarato la contumacia degli appellati, sebbene si fossero regolarmente costituiti con la presentazione delle controdeduzioni in data 2.09.2021, che non sono state esaminate, avendo i giudici di appello motivato esclusivamente facendo riferimento alle argomentazioni contenute nell’atto di appello dell’Ufficio; - con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per non avere la CTR motivato in ordine agli elementi indicati nelle controdeduzioni presentate in appello dalle parti appellate, per non avere indicato l’inquadramento normativo della qualificazione dell’operazione di liquidazione della società come antielusiva e per avere motivato in modo contraddittorio rispetto al dispositivo, affermando, nella parte motiva della sentenza, il carattere elusivo dell'operazione di messa in liquidazione della società [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. e, quindi, l’inopponibilità degli effetti della liquidazione all'amministrazione finanziaria, ma riconoscendo, con la conferma nel dispositivo dell'avviso di accertamento, che l'applicazione delle disposizioni in esso contenute, in particolare gli articoli 2495, comma 2, c.c. e 36 d.P.R. n. 602 del 1973 , era corretta anche se specificatamente riguardanti gli effetti fiscali dalla liquidazione della società; - il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento del secondo; - a prescindere dalla erronea dichiarazione di contumacia degli appellati, contenuta nella sentenza impugnata, non prevista nel processotributario nel quale rileva solo la mancata costituzione del resistente come mera assenza di fatto (Cass. n. 14577 del 2018), dalla documentazione allegata al ricorso risulta che gli appellati si erano costituiti, seppure tardivamente, in data 2.09.2021, mentre l’udienza di trattazione si era svolta in camera di consiglio in data 24.09.2021; -orbene, come ha più volte condivisibilmente affermato questa Corte, nel processo tributario la tardiva costituzione in giudizio dell’appellato –sia per quanto stabilito dagli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 e sia per l'operare in via residuale delle disposizioni del codice di procedura civile - non comporta, in difetto di un'espressa previsione, alcuna invalidità ma soltanto la decadenza della parte dalla facoltà di svolgere le attività processuali eventualmente precluse (Cass. n. 947 del 2019); è stato affermato, in particolare, che nelprocesso tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per lacostituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs. (Cass. n. 12672 del 2025); - da un lato, infatti, il d.lgs. n. 546/92 non prevede alcuna espressa sanzione processuale in caso di inosservanza del termine di sessanta giorni per la costituzione in giudizio della parte resistente e , dall'altro lato, il resistente - pur potendosi costituire tardivamente - deve esercitare tale diritto nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 32 del d.lgs. 546/92 e, pertanto, fino a 20 o 10 giorni liberi prima dell'udienza di trattazione, a seconda che si tratti rispettivamente di documenti o memorie illustrative; - del resto, nel processo tributario, è altresì ammissibile la costituzione dell'appellato in udienza, senza l'osservanza dei termini e dei modi indicati nell'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, atteso che la sanzione processuale dell'inammissibilità non è prevista dalla norma e la sua applicazione impedirebbe alla parte, in violazione dell'art. 24 Cost., di partecipare alla discussione orale della causa all'udienza e di esercitare il diritto fondamentale alla difesa, confutando le ragioni della controparte e la ricorrenza delle norme da questa invocate, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell’art. 58 del medesimo d.lgs.; -sul punto appare irrilevante l’eccezione di inammissibilità del motivo per non essere stato riprodotto nel ricorso il contenuto delle controdeduzioni; -come è stato precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 36596 del 2021), invero, la parte che propon ga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima, per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparseconclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo; - sempre con riferimento alla violazione del contraddittorio processuale, è stato altresì chiarito, in relazione alla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. nel giudizio di appello in controversia di lavoro, che la decisione della causa nel merito nonostante il mancato deposito delle note previste dal comma 4 di tale disposizione, senza la previa adozione dei provvedimenti da questo contemplati, costituisce violazione di una regola processuale che integra di per sé motivo di nullità della sentenza, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, sicché non occorre l'allegazione e la prova di alcun concreto pregiudizio cagionato dalla stessa(Cass. n. 17717 del 2024); - alla luce dei richiamati e consolidati orientamenti, va affermato il principio secondo il quale, anche nel processo tributario, la parte che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima, per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difesedurante tutto lo svolgimento del processo ovvero di replicare aquelle avversarie, non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; - nella specie, la CTR non si è attenuta ai suindicati principi, avendo omessodi pronunciarsi sulle deduzioni dell'appellato, assumendone la mancata costituzione, sebbene quest'ultimo si fosse costituito in data 2.09.2021, ma in ogni caso prima d e i venti giorni antecedenti alla data fissata per l’udienza; - in conclusione, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, i
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