CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 33317/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di XXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza in epigrafe,con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato l’istanza diconcessione delle misure alternative dell’affidamento in prova o, in subordine,della detenzione domiciliare;rilevato che il ricorrente eccepisce vizio di motivazione, dolendosi che ilTribunale di sorveglianza abbia omesso di valutare i risultati positividell’osservazione della personalità del detenuto negli ultimi due anni e mezzoall’interno della casa circondariale di Messina, valorizzando episodi negativi piùrisalenti;ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Messina, pur dando atto del piùrecente comportamento regolare del detenuto e della partecipazione alle attivitàtrattamentali, ha formulato un giudizio prognostico negativo, congruo e scevroda aporie motivazionali, in ordine al proficuo esito delle misure alternativerichieste, in ragione della pericolosità soggettiva dell’instante (enucleabile dallecondanne e dalle pendenze giudiziarie), dei numerosi rapporti disciplinari incostanza di detenzione, i più recenti dei quali riportati negli anni 2024 e 2025presso la casa circondariale di Messina, della revoca dell’affidamento terapeuticosubita nel 2023, reputati indicativi di un’indole violenta e refrattaria alle regole;preso atto che la decisione si conforma al principio di gradualità nellaconcessione dei benefici penitenziari, espressamente richiamato, secondo cui «intema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale disorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamentodel detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo diosservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificarel’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre» (Sez. 1, n.30065 del 29/05/2025, S., Rv. 288564 – 01);ritenuto che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, perché manifestamente infondato, con la conseguente condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabileequitativamente in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.