Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 1 gennaio 1995

Cassazione n. 03259/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1995 avverso l'ordinanza del 15/02/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per il tramite del difensore, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha respinto l'opposizione avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva disposto nei suoi confronti l'espulsione a titolo di sanzione alternativa, ai sensi dell'art. 16 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e per mancata assunzione di prova decisiva: osserva la Difesa di avere depositato, all'udienza 15/02/2023 la richiesta di appuntamento per la presentazione di protezione internazionale, inviata e consegnata tramite pec all'[OSCURATO:PERSONA] della Questura di Padova, il 13/02/2023: il Tribunale avrebbe dovuto di conseguenza sospendere l'efficacia del decreto di espulsione.

Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.

L'art. 7 legge n. 25/2008, relativo alla concessione della protezione internazionale, stabilisce infatti che: «il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale», e l'art. 2 d.lgs. n. 142/2015 equipara la posizione del soggetto che manifesta la volontà di presentare domanda a quella del formale richiedente della stessa.

Premesso che la manifestazione di volontà deve rivestite carattere di serietà e concretezza, nel caso di specie, il difensore ha esclusivamente documentato una richiesta di appuntamento presso gli Uffici della Questura: l'istanza di concessione della protezione internazionale non è quindi stata presentata dall'imputato, dal momento che gli atti depositati nel corso del giudizio constano solo di una corrispondenza tra il legale del Zwitina e la Questura di Padova per la fissazione di un appuntamento finalizzato a produrre la documentazione necessaria per formalizzare la domanda; richiesta di appuntamento peraltro avanzata solo due giorni prima dell'udienza (il 13/02/2023), a fronte dell'avvenuta notifica del decreto di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza avvenuta il 16/01/2023.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1995 avverso l'ordinanza del 15/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per il tramite del difensore, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha respinto l'opposizione avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva disposto nei suoi confronti l'espulsione a titolo di sanzione alternativa, ai sensi dell'art. 16 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e per mancata assunzione di prova decisiva: osserva la Difesa di avere depositato, all'udienza 15/02/2023 la richiesta di appuntamento per la presentazione di protezione internazionale, inviata e consegnata tramite pec all'[OSCURATO:PERSONA] della Questura di Padova, il 13/02/2023: il Tribunale avrebbe dovuto di conseguenza sospendere l'efficacia del decreto di espulsione. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. L'art. 7 legge n. 25/2008, relativo alla concessione della protezione internazionale, stabilisce infatti che: «il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale», e l'art. 2 d.lgs. n. 142/2015 equipara la posizione del soggetto che manifesta la volontà di presentare domanda a quella del formale richiedente della stessa. Premesso che la manifestazione di volontà deve rivestite carattere di serietà e concretezza, nel caso di specie, il difensore ha esclusivamente documentato una richiesta di appuntamento presso gli Uffici della Questura: l'istanza di concessione della protezione internazionale non è quindi stata presentata dall'imputato, dal momento che gli atti depositati nel corso del giudizio constano solo di una corrispondenza tra il legale del Zwitina e la Questura di Padova per la fissazione di un appuntamento finalizzato a produrre la documentazione necessaria per formalizzare la domanda; richiesta di appuntamento peraltro avanzata solo due giorni prima dell'udienza (il 13/02/2023), a fronte dell'avvenuta notifica del decreto di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza avvenuta il 16/01/2023. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ott
Decreto Cassazione n. 03259/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris