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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 novembre 2023

Cassazione n. 35625/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato con la quale ha chiesto la trattazione del ricorso in pubblica udienza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che ii motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile.

1. Il primo motivo eccepisce la carenza probatoria in ordine alla penale responsabilità dell'imputato; sul punto, la sentenza di appello - con motivazione certamente non illogica e dunque non sindacabile in sede di legittimità - ha evidenziato come dall'istruttoria dibattimentale è emerso chiaramente che l'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, si allontanava dalla stessa senza alcuna autorizzazione venendo visto transitare sulla pubblica via da un agente operante, che ben lo conosceva per ragioni di ufficio; peraltro viene rilevato che, l'imputato, rimanendo legittimamente assente nel giudizio di primo grado non ha fornito elementi idonei a contrastare tale versione dei fatti, né a fornire una giustificazione del proprio allontanamento.

2. Anche il secondo motivo - con il quale si censura la dosimetria della pena - è, oltre che assolutamente generico, manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata si è riportata alle argomentazioni del primo Giudice, rilevando che la pena applicata (mesi otto di reclusione, cui si è pervenuti previo riconoscimento delle attenuanti generiche) è congrua tenuto conto dei "numerosi e gravi precedenti penali del prevenuto".

Trattasi di motivazione del tutto adeguata tenuto anche conto che la pena base (anni uno di reclusione) è stata determinata in misura inferiore al medio edittale (v.

Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01).

Rilevato che la manifesta infondatezza dei motivi - e dunque la inammissibilità del ricorso - rende irrilevante l'eventuale prescrizione del reato - commesso il 3 dicembre 2016 - maturata dopo la sentenza di appello, emessa il 6 novembre 2023 (data alla quale il termine massimo ex artt. 157 e 161 cod. proc. pen. non era decorso).

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato con la quale ha chiesto la trattazione del ricorso in pubblica udienza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che ii motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile. 1. Il primo motivo eccepisce la carenza probatoria in ordine alla penale responsabilità dell'imputato; sul punto, la sentenza di appello - con motivazione certamente non illogica e dunque non sindacabile in sede di legittimità - ha evidenziato come dall'istruttoria dibattimentale è emerso chiaramente che l'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, si allontanava dalla stessa senza alcuna autorizzazione venendo visto transitare sulla pubblica via da un agente operante, che ben lo conosceva per ragioni di ufficio; peraltro viene rilevato che, l'imputato, rimanendo legittimamente assente nel giudizio di primo grado non ha fornito elementi idonei a contrastare tale versione dei fatti, né a fornire una giustificazione del proprio allontanamento. 2. Anche il secondo motivo - con il quale si censura la dosimetria della pena - è, oltre che assolutamente generico, manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata si è riportata alle argomentazioni del primo Giudice, rilevando che la pena applicata (mesi otto di reclusione, cui si è pervenuti previo riconoscimento delle attenuanti generiche) è congrua tenuto conto dei "numerosi e gravi precedenti penali del prevenuto". Trattasi di motivazione del tutto adeguata tenuto anche conto che la pena base (anni uno di reclusione) è stata determinata in misura inferiore al medio edittale (v. Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01). Rilevato che la manifesta infondatezza dei motivi - e dunque la inammissibilità del ricorso - rende irrilevante l'eventuale prescrizione del reato - commesso il 3 dicembre 2016 - maturata dopo la sentenza di appello, emessa il 6 novembre 2023 (data alla quale il termine massimo ex artt. 157 e 161 cod. proc. pen. non era decorso). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa dell
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