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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18219/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di offensività della condotta di resistenza a pubblico ufficiale; Considerato che il motivo, oltre ad essere meramente reiterativo delle censure proposte nell'atto di appello, non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata; questa, infatti, dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base della ritenuta responsabilità penale del ricorrente tanto sotto il profilo dell'elemento materiale (ivi inclusa l'offensività della condotta) quanto sotto il profilo dell'elemento psicologico; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non prospetta elementi di segno positivo tali da disarticolare la motivazione della sentenza, che correttamente appunta il diniego del beneficio sulla gravità della condotta e sui precedenti del ricorrente, risultando pertanto immune da censure sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di offensività della condotta di resistenza a pubblico ufficiale; Considerato che il motivo, oltre ad essere meramente reiterativo delle censure proposte nell'atto di appello, non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata; questa, infatti, dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base della ritenuta responsabilità penale del ricorrente tanto sotto il profilo dell'elemento materiale (ivi inclusa l'offensività della condotta) quanto sotto il profilo dell'elemento psicologico; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non prospetta elementi di segno positivo tali da disarticolare la motivazione della sentenza, che correttamente appunta il diniego del beneficio sulla gravità della condotta e sui precedenti del ricorrente, risultando pertanto immune da censure sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbrai
Sentenza Cassazione n. 18219/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris