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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25347/2026

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avverso la sentenza in data 19/06/2025 della Corte di appello di Torino,visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità delricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perBrodella;letta per [OSCURATO:PERSONA] la memoria di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per ilreato di cui al capo 2) per intervenuta prescrizione, l’accoglimento dei motivi diricorso per i reati di cui ai capi 3), 4), 5) per vizio di motivazione e violazione dilegge, con le conseguenti conclusioni e statuizioni come formulate nel ricorsointroduttivo.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza in data 14 giugno 2024 il Tribunale di Torino hacondannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui alcapo 1 (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 9 settembre 2014), conesclusione delle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]., per il reato di cui al capo 2(art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 21 settembre 2015), con esclusionedelle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]., e per il reato di cui al capo 3 (art. 2d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 29 settembre 2016) nonché [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui al capo 7 (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 22settembre 2014) e il reato di cui al capo 8 (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000,commesso il 17 settembre 2015).Con sentenza in data 19 giugno 2025 la Corte di appello di Torino hadichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cuial capo 1, per intervenuta prescrizione, riducendo la pena per i residui reati di cuial capo 2 e al capo 3 ad anni uno e mesi cinque di reclusione, e ha dichiarato dinon doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo7, per intervenuta prescrizione, riducendo la pena per il residuo reato di cui alcapo 8 ad anni uno di reclusione.2.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di seimotivi.Deduce, con il primo, la violazione di legge in ordine alla provadell’inesistenza delle operazioni; con il secondo, il vizio di motivazione in ordinealla mancata assoluzione dal reato di cui al capo 2) perché il fatto non sussiste;con il terzo, il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dal reato dicui al capo 3) perché il fatto non costituisce reato; con il quarto, il vizio dimotivazione in relazione alla disparità di trattamento delle fatture [OSCURATO:SOCIETA]rispetto alle altre; con il quinto, la violazione di legge per erronea applicazionedella disciplina tributaria in relazione alle spese di sponsorizzazione sportiveinferiore alla somma di euro 200.000, deducibili e non sindacabili in sede penalein assenza di prova di artificiosità; con il sesto, il vizio di motivazione in relazionealla mancata revoca della confisca.Deposita memoria con cui insiste nei motivi.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi.Eccepisce, con il primo, il vizio di motivazione sull’inesistenza delleoperazioni; con il secondo, la violazione di legge per il diniego della causa diproscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.; con il terzo, la violazione dinorme processuali e il vizio di motivazione in relazione alla richiesta difensiva dirinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale; con il quarto la prescrizionedel reato; con il quinto chiede la revoca della confisca ai sensi dell’art. 578-biscod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il procedimento ha tratto origine da una serie di verifiche fiscalicondotte dall’Agenzia delle Entrate nel 2018 nei confronti di alcune società, tracui la [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, di [OSCURATO:PERSONA],e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

E’ emerso che l’Associazione sportivadilettantistica Moncalieri aveva emesso delle fatture nei confronti dellaElettronicalamartina e della [OSCURATO:PERSONA] per contratti di sponsorizzazione e che,incassato il pagamento con bonifico, aveva effettuato dei prelievi in contanti permigliaia di euro, non giustificabili, alla luce della rilevanza degli importi, comeprovvista per il pagamento delle spese correnti.

E’ stato accertato il medesimoschema nei rapporti commerciali tra la [OSCURATO:SOCIETA] e le imprese di GalloCarmine e [OSCURATO:PERSONA].

Nessuna società era stata in grado didimostrare l’effettivo compimento delle operazioni commerciali.

Di qui lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per violazioni dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del2000.

Si precisa che, dopo la sentenza di appello, residuano a carico del primo ilsolo reato di cui al capo 8 e a carico del secondo i reati di cui ai capi 2 e 3.2.Il primo motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, ciò cheesonera dall’esame degli altri motivi.Ed invero, il ricorrente ha contestato l’affermazione della sentenzaimpugnata secondo cui la fattura contestata di euro 8.000 di imponibile (euro1.760 di IVA evasa) non poteva che celare l’inesistenza dell’operazione proprioper la sua modestia.

L’asserto è, per un verso, apodittico e, per l’altro,disancorato dalla premessa logica della sproporzione tra l’importo oggetto difatturazione e la sponsorizzazione di una piccola squadra locale e, anzi, incontrasto con questa.

La Corte territoriale che aveva riconosciuto la modestiadell’importo non poteva poi trarre la conclusione che vi era stata unasproporzione.

L’accoglimento del motivo imporrebbe l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbentecircostanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (maturata indata 3 novembre 2025, avuto riguardo alla consumazione del reato in data17/09/2015 e all’aggiunta di 47 giorni di sospensione per rinvii del 7 febbraio edel 25 marzo 2024).

Le Sezioni unite hanno infatti affermato che, in presenza diuna causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi dimotivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbecomunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causaestintiva ( Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).Consegue alla dichiarazione di prescrizione la revoca della confisca,considerato che l’art. 578-bis cod. proc. pen. è stato inserito dall’art. 6, comma4, d.lgs. n. 21 del 2018 e non ha efficacia retroattiva (tra le più recenti, Sez. 3,n. 34488 del 02/10/2025, Conforti, Rv. 288642 – 01).3.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato.I primi due motivi di ricorso, relativi alla valutazione della prova, sonofattuali e rivalutativi.Il ricorrente ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione all’utilizzo di meri indizi, quali la genericità delle fatture, i prelievi incontanti effettuati da terzi dopo i pagamenti delle fatture stesse, il mancatopagamento integrale di alcune di esse come prova della falsità delle operazioni,in assenza di riscontri, mancando la prova della retrocessione delle somme, diaccordi fraudolenti, di un patto di restituzione.

Ha sostenuto, d’altra parte, che ilmancato pagamento integrale di alcune fatture non costituisce prova dellafittizietà della prestazione, trattandosi di un inadempimento inidoneo adimostrare l'esistenza di un accordo illecito e spiegabile in modo alternativo condifficoltà finanziarie temporanee, pagamenti dilazionati, etc.; la genericità dellafattura, isolatamente considerata, non rappresenta un indizio univoco di falsità;l'intero impianto accusatorio è fondato su un percorso logico "presuntivo" cheavrebbe dovuto condurre all'assoluzione.

Ha svolto analoga censuraspecificamente per il reato di cui al capo 2 relativo ai rapporti commerciali conGallo e [OSCURATO:PERSONA], osservando che i contratti con i due fornitori prevedevano losvolgimento dell’incarico in piena autonomia tecnica e organizzativa, senzavincolo di subordinazione e con ricerca della clientela a mezzo call center.Ritiene il Collegio che le censure non colgano nel segno.

La Corte diappello ha confermato la condanna, all’esito del vaglio critico del compendioprobatorio, sulla base di una serie di elementi convergenti: la sproporzione tra ilvolume d’affari della società dell’imputato e il valore delle sponsorizzazioni; ilpagamento di importi eccessivi in favore di squadre dilettantistiche in uncontesto molto ristretto e limitato; gli inspiegati prelievi in contanti dopo ibonifici; l’assenza di documentazione congrua per attestare l’effettivosvolgimento dell’attività indicata nelle fatture.

La motivazione non èmanifestamente illogica o contraddittoria.

Va ribadito che il controllo sullamotivazione è circoscritto alla sola verifica dell'esposizione delle ragionigiuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifestaillogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispettoal fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predettivizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicatinei motivi di gravame (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del24/01/2023, Chen, R v. 284556-01).Il terzo motivo, relativo all’assenza del dolo specifico nel reato di cui alcapo 3, è infondato.

Il ricorrente ha eccepito la mancata assoluzione nonostantel’assenza dell’elemento soggettivo, atteso che aveva pagato, chiedendo ilravvedimento operoso e definendo il debito.

Tale circostanza è stata tuttaviaritenuta implicitamente recessiva nel contesto.

Il Tribunale ha accertato che lasocietà emittente la fattura, Sportinsieme ASD, era un soggetto sconosciuto alfisco, non aveva mai depositato le dichiarazioni fiscali né aveva comunicato datidi operazioni rilevanti ai fini IVA, la fattura descriveva genericamente laprestazione e non era stata pagata, non era stata prodotta documentazionecome, a esempio, contratti di sponsorizzazione, foto di cartelloni o di bannerpubblicitari per dimostrare che la prestazione fosse stata effettivamente erogata.La sentenza della Corte territoriale che ha confermato l’accertamento diresponsabilità anche su questo punto, seppure sintetica, resiste alla censurasollevata.Il quarto motivo, relativo alla disparità di trattamento tra le fattureemesse da [OSCURATO:SOCIETA]. (per le quali è stata pronunciata l’assoluzione) e le altreche sono state ritenute false a fronte delle stesse caratteristiche, è inammissibileperché motivo nuovo alla luce della sintesi dei motivi riportati in sentenza e nonconfutati nel ricorso.

Per le stesse ragioni è inammissibile il quinto motivo,relativo all’erronea applicazione art. 90, legge n. 289 del 2002 in ordine alladeducibilità delle spese di sponsorizzazione sportive inferiori a 200.000 euro, nonsindacabile in sede penale in mancanza di prova della relativa artificiosità.Peraltro, nel caso in esame, i Giudici di merito hanno ritenuto accertata la falsitàdell’operazione per cui comunque non v’è materia per la deducibilità.Il sesto motivo, relativo alla confisca, è infondato.

La Corte di appello hadato atto che è in corso il ravvedimento operoso ma non è stato dimostratol’integrale pagamento del debito tributario.Il rigetto del ricorso impone di dichiarare la prescrizione, maturata il 7novembre 2025, del reato di cui al capo 2, commesso il 21 settembre 2015.

Neconsegue la revoca in parte qua della confisca, che va ridotta in relazione alreato di cui al capo 3, commesso il 29 settembre 2016 e non prescritto almomento della presente decisione, nella misura di euro

66.000. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il residuo reato di cui al capo 8 è estinto per prescrizione e revoca laconfisca disposta nei suoi confronti.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnatanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo2 perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa porzione di pena applicataa titolo di continuazione rideterminando la pena residua nella misura di anni unoe mesi quattro di reclusione.

Ridetermina nella misura minima la durata dellepene accessorie temporanee previste dall’art. 12 d.lgs. n. 74/2000.

Rideterminal’importo della confisca per equivalente nella misura di euro

66.000. Rigetta nelresto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso, il 28 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la sentenza in data 19/06/2025 della Corte di appello di Torino,visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità delricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perBrodella;letta per [OSCURATO:PERSONA] la memoria di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per ilreato di cui al capo 2) per intervenuta prescrizione, l’accoglimento dei motivi diricorso per i reati di cui ai capi 3), 4), 5) per vizio di motivazione e violazione dilegge, con le conseguenti conclusioni e statuizioni come formulate nel ricorsointroduttivo.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza in data 14 giugno 2024 il Tribunale di Torino hacondannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui alcapo 1 (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 9 settembre 2014), conesclusione delle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]., per il reato di cui al capo 2(art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 21 settembre 2015), con esclusionedelle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]., e per il reato di cui al capo 3 (art. 2d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 29 settembre 2016) nonché [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui al capo 7 (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 22settembre 2014) e il reato di cui al capo 8 (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000,commesso il 17 settembre 2015).Con sentenza in data 19 giugno 2025 la Corte di appello di Torino hadichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cuial capo 1, per intervenuta prescrizione, riducendo la pena per i residui reati di cuial capo 2 e al capo 3 ad anni uno e mesi cinque di reclusione, e ha dichiarato dinon doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo7, per intervenuta prescrizione, riducendo la pena per il residuo reato di cui alcapo 8 ad anni uno di reclusione.2.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di seimotivi.Deduce, con il primo, la violazione di legge in ordine alla provadell’inesistenza delle operazioni; con il secondo, il vizio di motivazione in ordinealla mancata assoluzione dal reato di cui al capo 2) perché il fatto non sussiste;con il terzo, il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dal reato dicui al capo 3) perché il fatto non costituisce reato; con il quarto, il vizio dimotivazione in relazione alla disparità di trattamento delle fatture [OSCURATO:SOCIETA]rispetto alle altre; con il quinto, la violazione di legge per erronea applicazionedella disciplina tributaria in relazione alle spese di sponsorizzazione sportiveinferiore alla somma di euro 200.000, deducibili e non sindacabili in sede penalein assenza di prova di artificiosità; con il sesto, il vizio di motivazione in relazionealla mancata revoca della confisca.Deposita memoria con cui insiste nei motivi.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi.Eccepisce, con il primo, il vizio di motivazione sull’inesistenza delleoperazioni; con il secondo, la violazione di legge per il diniego della causa diproscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.; con il terzo, la violazione dinorme processuali e il vizio di motivazione in relazione alla richiesta difensiva dirinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale; con il quarto la prescrizionedel reato; con il quinto chiede la revoca della confisca ai sensi dell’art. 578-biscod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il procedimento ha tratto origine da una serie di verifiche fiscalicondotte dall’Agenzia delle Entrate nel 2018 nei confronti di alcune società, tracui la [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, di [OSCURATO:PERSONA],e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. E’ emerso che l’Associazione sportivadilettantistica Moncalieri aveva emesso delle fatture nei confronti dellaElettronicalamartina e della [OSCURATO:PERSONA] per contratti di sponsorizzazione e che,incassato il pagamento con bonifico, aveva effettuato dei prelievi in contanti permigliaia di euro, non giustificabili, alla luce della rilevanza degli importi, comeprovvista per il pagamento delle spese correnti. E’ stato accertato il medesimoschema nei rapporti commerciali tra la [OSCURATO:SOCIETA] e le imprese di GalloCarmine e [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna società era stata in grado didimostrare l’effettivo compimento delle operazioni commerciali. Di qui lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per violazioni dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del2000. Si precisa che, dopo la sentenza di appello, residuano a carico del primo ilsolo reato di cui al capo 8 e a carico del secondo i reati di cui ai capi 2 e 3.2.Il primo motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, ciò cheesonera dall’esame degli altri motivi.Ed invero, il ricorrente ha contestato l’affermazione della sentenzaimpugnata secondo cui la fattura contestata di euro 8.000 di imponibile (euro1.760 di IVA evasa) non poteva che celare l’inesistenza dell’operazione proprioper la sua modestia. L’asserto è, per un verso, apodittico e, per l’altro,disancorato dalla premessa logica della sproporzione tra l’importo oggetto difatturazione e la sponsorizzazione di una piccola squadra locale e, anzi, incontrasto con questa. La Corte territoriale che aveva riconosciuto la modestiadell’importo non poteva poi trarre la conclusione che vi era stata unasproporzione. L’accoglimento del motivo imporrebbe l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbentecircostanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (maturata indata 3 novembre 2025, avuto riguardo alla consumazione del reato in data17/09/2015 e all’aggiunta di 47 giorni di sospensione per rinvii del 7 febbraio edel 25 marzo 2024). Le Sezioni unite hanno infatti affermato che, in presenza diuna causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi dimotivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbecomunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causaestintiva ( Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).Consegue alla dichiarazione di prescrizione la revoca della confisca,considerato che l’art. 578-bis cod. proc. pen. è stato inserito dall’art. 6, comma4, d.lgs. n. 21 del 2018 e non ha efficacia retroattiva (tra le più recenti, Sez. 3,n. 34488 del 02/10/2025, Conforti, Rv. 288642 – 01).3.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato.I primi due motivi di ricorso, relativi alla valutazione della prova, sonofattuali e rivalutativi.Il ricorrente ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione all’utilizzo di meri indizi, quali la genericità delle fatture, i prelievi incontanti effettuati da terzi dopo i pagamenti delle fatture stesse, il mancatopagamento integrale di alcune di esse come prova della falsità delle operazioni,in assenza di riscontri, mancando la prova della retrocessione delle somme, diaccordi fraudolenti, di un patto di restituzione. Ha sostenuto, d’altra parte, che ilmancato pagamento integrale di alcune fatture non costituisce prova dellafittizietà della prestazione, trattandosi di un inadempimento inidoneo adimostrare l'esistenza di un accordo illecito e spiegabile in modo alternativo condifficoltà finanziarie temporanee, pagamenti dilazionati, etc.; la genericità dellafattura, isolatamente considerata, non rappresenta un indizio univoco di falsità;l'intero impianto accusatorio è fondato su un percorso logico "presuntivo" cheavrebbe dovuto condurre all'assoluzione. Ha svolto analoga censuraspecificamente per il reato di cui al capo 2 relativo ai rapporti commerciali conGallo e [OSCURATO:PERSONA], osservando che i contratti con i due fornitori prevedevano losvolgimento dell’incarico in piena autonomia tecnica e organizzativa, senzavincolo di subordinazione e con ricerca della clientela a mezzo call center.Ritiene il Collegio che le censure non colgano nel segno. La Corte diappello ha confermato la condanna, all’esito del vaglio critico del compendioprobatorio, sulla base di una serie di elementi convergenti: la sproporzione tra ilvolume d’affari della società dell’imputato e il valore delle sponsorizzazioni; ilpagamento di importi eccessivi in favore di squadre dilettantistiche in uncontesto molto ristretto e limitato; gli inspiegati prelievi in contanti dopo ibonifici; l’assenza di documentazione congrua per attestare l’effettivosvolgimento dell’attività indicata nelle fatture. La motivazione non èmanifestamente illogica o contraddittoria. Va ribadito che il controllo sullamotivazione è circoscritto alla sola verifica dell'esposizione delle ragionigiuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifestaillogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispettoal fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predettivizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicatinei motivi di gravame (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del24/01/2023, Chen, R v. 284556-01).Il terzo motivo, relativo all’assenza del dolo specifico nel reato di cui alcapo 3, è infondato. Il ricorrente ha eccepito la mancata assoluzione nonostantel’assenza dell’elemento soggettivo, atteso che aveva pagato, chiedendo ilravvedimento operoso e definendo il debito. Tale circostanza è stata tuttaviaritenuta implicitamente recessiva nel contesto. Il Tribunale ha accertato che lasocietà emittente la fattura, Sportinsieme ASD, era un soggetto sconosciuto alfisco, non aveva mai depositato le dichiarazioni fiscali né aveva comunicato datidi operazioni rilevanti ai fini IVA, la fattura descriveva genericamente laprestazione e non era stata pagata, non era stata prodotta documentazionecome, a esempio, contratti di sponsorizzazione, foto di cartelloni o di bannerpubblicitari per dimostrare che la prestazione fosse stata effettivamente erogata.La sentenza della Corte territoriale che ha confermato l’accertamento diresponsabilità anche su questo punto, seppure sintetica, resiste alla censurasollevata.Il quarto motivo, relativo alla disparità di trattamento tra le fattureemesse da [OSCURATO:SOCIETA]. (per le quali è stata pronunciata l’assoluzione) e le altreche sono state ritenute false a fronte delle stesse caratteristiche, è inammissibileperché motivo nuovo alla luce della sintesi dei motivi riportati in sentenza e nonconfutati nel ricorso. Per le stesse ragioni è inammissibile il quinto motivo,relativo all’erronea applicazione art. 90, legge n. 289 del 2002 in ordine alladeducibilità delle spese di sponsorizzazione sportive inferiori a 200.000 euro, nonsindacabile in sede penale in mancanza di prova della relativa artificiosità.Peraltro, nel caso in esame, i Giudici di merito hanno ritenuto accertata la falsitàdell’operazione per cui comunque non v’è materia per la deducibilità.Il sesto motivo, relativo alla confisca, è infondato. La Corte di appello hadato atto che è in corso il ravvedimento operoso ma non è stato dimostratol’integrale pagamento del debito tributario.Il rigetto del ricorso impone di dichiarare la prescrizione, maturata il 7novembre 2025, del reato di cui al capo 2, commesso il 21 settembre 2015. Neconsegue la revoca in parte qua della confisca, che va ridotta in relazione alreato di cui al capo 3, commesso il 29 settembre 2016 e non prescritto almomento della presente decisione, nella misura di euro 66.000. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il residuo reato di cui al capo 8 è estinto per prescrizione e revoca laconfisca disposta nei suoi confronti. Annulla senza rinvio la sentenza impugnatanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo2 perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa porzione di pena applicataa titolo di continuazione rideterminando la pena residua nella misura di anni unoe mesi quattro di reclusione. Ridetermina nella misura minima la durata dellepene accessorie temporanee previste dall’art. 12 d.lgs. n. 74/2000. Rideterminal’importo della confisca per equivalente nella misura di euro 66.000. Rigetta nelresto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso, il 28 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
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