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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2021

Cassazione n. 31812/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27028-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare e legale rappresentante pro tempore della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - Ric. 2021 n. 27028 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -2- avverso la sentenza n. 157/2021 della CORTE DI APPELLO di POTENZA, depositata il 23/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 10.04.2002, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta “Casa del Materasso, sulla premessa di aver concluso un contratto per l’acquisizione della qualità di rivenditore autorizzato di zona dei prodotti [OSCURATO:SOCIETA] per l’anno 2000, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di sentirla condannare, previo accertamento dell’inadempimento della medesima, al risarcimento del danno patrimoniale subito a causa dell’interruzione dei rapporti commerciali con le ditte concorrenti e dell’attività di produzione in proprio di materassi in vista di una promessa (mai concretizzata) di un rapporto di esclusiva con la società, nonché del danno all’immagine e per la perdita della clientela provocato dall’inesatto adempimento della convenuta, che aveva fornito prodotti difettosi e non conformi a quelli pubblicizzati.

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. disconoscendo l’esistenza di un patto di esclusiva con la ditta “Casa del Materasso”, nonché la consegna di merce obsoleta e l’esistenza dei vizi denunziati, concludendo, pertanto, per il rigetto delle domande attoree e per la condanna di parte Ric. 2021 n. 27028 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -3- attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

All’esito dell’interrogatorio formale di parte attorea e delle prove testimoniali, il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 191 del 20.02.2014, rigettava le domande attoree e condannava [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle spese processuali.

Il Tribunale di Potenza, qualificato il contratto intercorso tra le parti quale contratto di concessione di vendita, riteneva non addebitabile alla società produttrice alcun danno lamentato dall’attore, costituito dalla perdita patrimoniale riconducibile alla dedotta interruzione dei rapporti commerciali con altre ditte ed all’allegata cessazione dell’attività di produzione in proprio di materassi, in vista del promesso e non concesso patto di esclusiva, in quanto non era stata acquisita la prova, gravante sull’attore, che la società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] avessero concordato un patto di esclusiva né previsto il divieto per il rivenditore di vendere prodotti concorrenti o prodotti di produzione propria.

In relazione alla domanda risarcitoria del danno patrimoniale per la perdita della clientela e del danno all’immagine provocato dalla fornitura di materassi difettati e privi delle caratteristiche pubblicizzate e promesse, osservava che, pur riconoscendo la responsabilità contrattale della società [OSCURATO:SOCIETA], il rivenditore Tortorelli non aveva fornito la prova del discredito commerciale subito.

Ric. 2021 n. 27028 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -4- Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], e si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) chiedendo dichiararsi, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 - bis c.p.c., e, in ogni caso, il suo rigetto.

La Corte d’appello di Potenza, con la sentenza n. 157/2021, in integrale conferma della sentenza di primo grado, rigettava le domande risarcitorie avanzate dall’appellante, ritenendole sfornite di prova in quanto, per un verso, non risultava documentata l’interruzione dell’attività di produzione in proprio dei materassi e dei rapporti commerciali con tutte le ditte concorrenti a motivo della promessa di un rapporto di esclusiva, anch’essa non provata; per altro verso, pur avendo fornito prova di un inadempimento della ditta produttrice, il Tortorelli non aveva dimostrato la consistenza del lamentato danno patrimoniale, nonché l’incidenza causale su esso dell’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA].

Avverso la suddetta sentenza della Corte d’Appello di Potenza, [OSCURATO:PERSONA], nella indicata qualità, ricorre per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memorie.

È rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’erronea valutazione delle prove testimoniali, nonché l’omessa valorizzazione delle testimonianze di parte attrice in ordine alla prova del patto di esclusiva e del divieto per il rivenditore di vendere prodotti concorrenti o prodotti di produzione propria.

Ric. 2021 n. 27028 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -5- In particolare, l’odierno ricorrente, in relazione alla sussistenza di un patto di esclusiva, contesta che il giudice di gravame abbia erroneamente valutato le prove testimoniali, dando rilievo a quanto dichiarato dal rivenditore di zona [OSCURATO:PERSONA] e dall’asserito direttore della rete vendita [OSCURATO:PERSONA], quando era chiaro l’interesse di questi a rendere testimonianze condizionate stante il loro rapporto con la società convenuta, non valorizzando, invece, quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], che insieme alle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché alla produzione documentale, tra cui la commessa del 19.04.2001, provavano certamente l’accordo in merito al patto di esclusiva.

Con il secondo motivo, si rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’erronea valutazione delle prove testimoniali, nonché l’omessa valorizzazione delle testimonianze di parte attrice in ordine alla prova del danno patrimoniale per la perdita di clienti e del danno all’immagine per la fornitura di materassi difettati e privi delle caratteristiche pubblicizzate e promesse.

Il ricorrente, in relazione al danno patrimoniale subito per la perdita di clientela ed al danno all’immagine per la fornitura di materassi difettati e privi delle caratteristiche pubblicizzate e promesse, censura la sentenza nella parte in cui, pur avendo riconosciuto fornita la prova dell’inadempimento contrattuale della società [OSCURATO:SOCIETA] e delle controversie che hanno instaurato i clienti nei confronti dell’intimata per essere da Ric. 2021 n. 27028 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -6- questa risarciti, a mezzo dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escussi nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché della documentazione in atti relativa ad altre cause intraprese, non abbia ritenuto raggiunta la prova del discredito commerciale subito.

I motivi devono essere trattati congiuntamente in quanto caratterizzati dai medesimi profili di inammissibilità.

La deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è inammissibile, vertendosi in un’ipotesi di cd. doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., quinto comma, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, secondo comma, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione a far data dal giorno 11 settembre 2012), rispetto alla quale la ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass., Sez. 2, sentenza n. 5528 del 10/03/2014).

La Corte d’appello, nel rigettare e confermare integralmente la sentenza di prime, ha condiviso le valutazioni del giudice di primo grado.

Quanto al primo motivo di appello, la Corte rilevava la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui aveva escluso che il Bordignon avesse un potere Ric. 2021 n. 27028 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -7- rappresentativo e, pertanto, vincolante della [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente irrilevanza, nella valutazione del giudicante, sia della commessa del 19.04.2001 (in tesi omessa dal Giudice potentino), posta a sostegno dell’ordinativo fatto alla [OSCURATO:SOCIETA] al fine di ottenere l’esclusiva di vendita dei suoi prodotti, sia delle dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], per non avere, in ogni caso, fornito idonea prova a sostegno delle domande attoree, risultando priva di dimostrazione la dedotta interruzione della produzione in proprio dei materassi nonché dei rapporti commerciali con tutte le altre ditte concorrenti in vista di un rapporto di esclusiva promesso da [OSCURATO:PERSONA].

Rispetto alla seconda censura, relativa al rigetto della domanda risarcitoria per i danni subiti all’immagine commerciale ed alla contrazione delle proprie vendite, la Corte distrettuale confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Potenza aveva statuito che le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio fornivano prova di un inadempimento della ditta produttrice e non del danno patito, non avendo, il rivenditore puntualmente provato la consistenza del danno patrimoniale lamentato, né che la posta passiva fosse dipesa dal comportamento della società convenuta.

Rileva, altresì, sotto questo profilo, che il Tortorelli non aveva fornito prova degli oltre 20 giudizi civili attivati dai clienti che avevano riscontrato difetti nei materassi [OSCURATO:SOCIETA] venduti dalla Ric. 2021 n. 27028 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -8- Casa del Materasso, né aveva mai chiesto disporsi in primo grado una CTU, come invece sostenuto nell’atto di appello.

Si osserva, altresì, che l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rispetto degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Sez.

U, n. 8053 del 7 aprile 2014) Nella specie, è lo stesso ricorrente ad affermare “l’erronea valutazione delle prove testimoniali, nonché l’omessa valorizzazione delle testimonianze di parte attrice”.

Il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non può risolversi nella denuncia della difformità della Ric. 2021 n. 27028 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -9- valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo ad una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di legittimità della Cassazione (cfr. Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 29404 del 07/12/2017; Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Cass., Sez. 6- 5, ordinanza n. 7921 del 06/04/2011) Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quarter dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile; Ric. 2021 n. 27028 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -10- Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27028-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare e legale rappresentante pro tempore della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - Ric. 2021 n. 27028 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -2- avverso la sentenza n. 157/2021 della CORTE DI APPELLO di POTENZA, depositata il 23/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 10.04.2002, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta “Casa del Materasso, sulla premessa di aver concluso un contratto per l’acquisizione della qualità di rivenditore autorizzato di zona dei prodotti [OSCURATO:SOCIETA] per l’anno 2000, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di sentirla condannare, previo accertamento dell’inadempimento della medesima, al risarcimento del danno patrimoniale subito a causa dell’interruzione dei rapporti commerciali con le ditte concorrenti e dell’attività di produzione in proprio di materassi in vista di una promessa (mai concretizzata) di un rapporto di esclusiva con la società, nonché del danno all’immagine e per la perdita della clientela provocato dall’inesatto adempimento della convenuta, che aveva fornito prodotti difettosi e non conformi a quelli pubblicizzati. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. disconoscendo l’esistenza di un patto di esclusiva con la ditta “Casa del Materasso”, nonché la consegna di merce obsoleta e l’esistenza dei vizi denunziati, concludendo, pertanto, per il rigetto delle domande attoree e per la condanna di parte Ric. 2021 n. 27028 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -3- attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. All’esito dell’interrogatorio formale di parte attorea e delle prove testimoniali, il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 191 del 20.02.2014, rigettava le domande attoree e condannava [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale di Potenza, qualificato il contratto intercorso tra le parti quale contratto di concessione di vendita, riteneva non addebitabile alla società produttrice alcun danno lamentato dall’attore, costituito dalla perdita patrimoniale riconducibile alla dedotta interruzione dei rapporti commerciali con altre ditte ed all’allegata cessazione dell’attività di produzione in proprio di materassi, in vista del promesso e non concesso patto di esclusiva, in quanto non era stata acquisita la prova, gravante sull’attore, che la società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] avessero concordato un patto di esclusiva né previsto il divieto per il rivenditore di vendere prodotti concorrenti o prodotti di produzione propria. In relazione alla domanda risarcitoria del danno patrimoniale per la perdita della clientela e del danno all’immagine provocato dalla fornitura di materassi difettati e privi delle caratteristiche pubblicizzate e promesse, osservava che, pur riconoscendo la responsabilità contrattale della società [OSCURATO:SOCIETA], il rivenditore Tortorelli non aveva fornito la prova del discredito commerciale subito. Ric. 2021 n. 27028 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -4- Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], e si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) chiedendo dichiararsi, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 - bis c.p.c., e, in ogni caso, il suo rigetto. La Corte d’appello di Potenza, con la sentenza n. 157/2021, in integrale conferma della sentenza di primo grado, rigettava le domande risarcitorie avanzate dall’appellante, ritenendole sfornite di prova in quanto, per un verso, non risultava documentata l’interruzione dell’attività di produzione in proprio dei materassi e dei rapporti commerciali con tutte le ditte concorrenti a motivo della promessa di un rapporto di esclusiva, anch’essa non provata; per altro verso, pur avendo fornito prova di un inadempimento della ditta produttrice, il Tortorelli non aveva dimostrato la consistenza del lamentato danno patrimoniale, nonché l’incidenza causale su esso dell’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. Avverso la suddetta sentenza della Corte d’Appello di Potenza, [OSCURATO:PERSONA], nella indicata qualità, ricorre per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memorie. È rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’erronea valutazione delle prove testimoniali, nonché l’omessa valorizzazione delle testimonianze di parte attrice in ordine alla prova del patto di esclusiva e del divieto per il rivenditore di vendere prodotti concorrenti o prodotti di produzione propria. Ric. 2021 n. 27028 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -5- In particolare, l’odierno ricorrente, in relazione alla sussistenza di un patto di esclusiva, contesta che il giudice di gravame abbia erroneamente valutato le prove testimoniali, dando rilievo a quanto dichiarato dal rivenditore di zona [OSCURATO:PERSONA] e dall’asserito direttore della rete vendita [OSCURATO:PERSONA], quando era chiaro l’interesse di questi a rendere testimonianze condizionate stante il loro rapporto con la società convenuta, non valorizzando, invece, quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], che insieme alle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché alla produzione documentale, tra cui la commessa del 19.04.2001, provavano certamente l’accordo in merito al patto di esclusiva. Con il secondo motivo, si rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’erronea valutazione delle prove testimoniali, nonché l’omessa valorizzazione delle testimonianze di parte attrice in ordine alla prova del danno patrimoniale per la perdita di clienti e del danno all’immagine per la fornitura di materassi difettati e privi delle caratteristiche pubblicizzate e promesse. Il ricorrente, in relazione al danno patrimoniale subito per la perdita di clientela ed al danno all’immagine per la fornitura di materassi difettati e privi delle caratteristiche pubblicizzate e promesse, censura la sentenza nella parte in cui, pur avendo riconosciuto fornita la prova dell’inadempimento contrattuale della società [OSCURATO:SOCIETA] e delle controversie che hanno instaurato i clienti nei confronti dell’intimata per essere da Ric. 2021 n. 27028 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -6- questa risarciti, a mezzo dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escussi nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché della documentazione in atti relativa ad altre cause intraprese, non abbia ritenuto raggiunta la prova del discredito commerciale subito. I motivi devono essere trattati congiuntamente in quanto caratterizzati dai medesimi profili di inammissibilità. La deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è inammissibile, vertendosi in un’ipotesi di cd. doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., quinto comma, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, secondo comma, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione a far data dal giorno 11 settembre 2012), rispetto alla quale la ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass., Sez. 2, sentenza n. 5528 del 10/03/2014). La Corte d’appello, nel rigettare e confermare integralmente la sentenza di prime, ha condiviso le valutazioni del giudice di primo grado. Quanto al primo motivo di appello, la Corte rilevava la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui aveva escluso che il Bordignon avesse un potere Ric. 2021 n. 27028 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -7- rappresentativo e, pertanto, vincolante della [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente irrilevanza, nella valutazione del giudicante, sia della commessa del 19.04.2001 (in tesi omessa dal Giudice potentino), posta a sostegno dell’ordinativo fatto alla [OSCURATO:SOCIETA] al fine di ottenere l’esclusiva di vendita dei suoi prodotti, sia delle dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], per non avere, in ogni caso, fornito idonea prova a sostegno delle domande attoree, risultando priva di dimostrazione la dedotta interruzione della produzione in proprio dei materassi nonché dei rapporti commerciali con tutte le altre ditte concorrenti in vista di un rapporto di esclusiva promesso da [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto alla seconda censura, relativa al rigetto della domanda risarcitoria per i danni subiti all’immagine commerciale ed alla contrazione delle proprie vendite, la Corte distrettuale confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Potenza aveva statuito che le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio fornivano prova di un inadempimento della ditta produttrice e non del danno patito, non avendo, il rivenditore puntualmente provato la consistenza del danno patrimoniale lamentato, né che la posta passiva fosse dipesa dal comportamento della società convenuta. Rileva, altresì, sotto questo profilo, che il Tortorelli non aveva fornito prova degli oltre 20 giudizi civili attivati dai clienti che avevano riscontrato difetti nei materassi [OSCURATO:SOCIETA] venduti dalla Ric. 2021 n. 27028 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -8- Casa del Materasso, né aveva mai chiesto disporsi in primo grado una CTU, come invece sostenuto nell’atto di appello. Si osserva, altresì, che l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rispetto degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014) Nella specie, è lo stesso ricorrente ad affermare “l’erronea valutazione delle prove testimoniali, nonché l’omessa valorizzazione delle testimonianze di parte attrice”. Il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non può risolversi nella denuncia della difformità della Ric. 2021 n. 27028 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -9- valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo ad una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di legittimità della Cassazione (cfr. Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 29404 del 07/12/2017; Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Cass., Sez. 6- 5, ordinanza n. 7921 del 06/04/2011) Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quarter dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile; Ric. 2021 n. 27028 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -10- Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proc
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