Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024

Cassazione n. 04349/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione in ordine al mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 601 cod. proc pen. e con il secondo difetto di motivazione in ordine alla data di consumazione del reato, con conseguente mancata declaratoria dell'estinzione per intervenuta prescrizione, avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01).

Nel caso in disamina, la prima doglianza investe una questione di carattere processuale del tutto estranea ai profili appena evidenziati, pertanto preclusa in sede di legittimità, mentre la seconda attiene a doglianze afferenti a motivi rinunciati.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione in ordine al mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 601 cod. proc pen. e con il secondo difetto di motivazione in ordine alla data di consumazione del reato, con conseguente mancata declaratoria dell'estinzione per intervenuta prescrizione, avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Nel caso in disamina, la prima doglianza investe una questione di carattere processuale del tutto estranea ai profili appena evidenziati, pertanto preclusa in sede di legittimità, mentre la seconda attiene a doglianze afferenti a motivi rinunciati. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04349/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris