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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02269/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 6265 del 19/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza n. 6252 del 19/11/2021, la prima sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato, in seguito a decisione della Corte d'appello di Messina del 22/07/2020, alla pena mesi otto di reclusione e 400 euro di multa per il reato di turbativa d'asta, commesso in concorso con altri.

La condotta contestata dai Giudici di merito veniva ritenuta diretta a tacere che, in sede di verifiche svolte dal Parlato su incarico del Comune di Messina, l'edificio ove si trovavano gli alloggi offerti dalla società XP immobiliare s.r.I., gestita dai concorrenti nel reato Grasso e Romeo, risultava catastalmente ricadente su un'area non per intero di proprietà della predetta società, sicché quest'ultima non avrebbe potuto validamente partecipare alla gara che l'aveva vista, in seguito, aggiudicataria.

In ordine al profilo della responsabilità per l'ascritto reato, il ricorrente eccepiva che l'incarico ricevuto non comportasse l'obbligo di verificare la proprietà del bene e contestava la mancanza, nel caso di specie, di una gara in senso tecnico.

La Corte di legittimità valutava le censure e le rigettava con la sentenza ora oggetto di impugnazione.

2. Il ricorso all'esame di questa Corte avverso la sentenza indicata in epigrafe è proposto dall'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., e consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con l'unico, articolato motivo, si deduce l'errore di fatto in cui la Corte di cassazione sarebbe incorsa nel valutare il perimetro dell'attività richiesta dal Comune di Messina al Parlato.

Secondo la difesa, la verifica richiesta contemplava il solo riscontro delle caratteristiche degli alloggi e degli atti allegati all'offerta, molti dei quali autocertificati.

Il ricorrente non aveva anche l'obbligo di verificare la proprietà in capo agli offerenti del terreno e degli immobili, posto che, nel contesto procedimentale disciplinante la gara, all'offerta era allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la piena proprietà degli immobili e dei terreni in capo all'offerente.

Inoltre, il rilascio e il possesso della Concessione edilizia avrebbe reso ultroneo, a parere della difesa, l'accertamento della proprietà degli alloggi offerti; un accertamento siffatto sarebbe stato, a ben vedere, anche impossibile, visto che gli alloggi erano ancora in via di costruzione.

Il ricorrente osserva che l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione emergerebbe dall'analisi della "scheda tipo" (un prestampato da compilare, rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] per la casa); in particolare, la Corte avrebbe trascurato che, nella scheda prestampata, mancava ogni richiesta di dati concernenti l'identificazione catastale del terreno su cui sorge l'edificio, essendo la scheda riferita unicamente alle singole unità abitative, non già all'intero immobile.

Poiché l'immobile era in corso di realizzazione e non era stato, quindi, ancora accatastato, né inserito in mappa, nessuna particella poteva essere riportata sulla scheda.

Il ricorrente precisa, peraltro, che, sotto il profilo tecnico, l'identificazione del terreno non presenta alcun nesso con quella delle singole unità abitative, essendo il terreno inserito nel 'catasto terreni', e assumendo, invece, le singole unità abitative insistenti sul terreno una diversa indicazione catastale, contraddistinta da un cd.

"subalterno".

Si osserva, inoltre, che dalla visura catastale (allegata agli atti) riferita al terreno interessato alla costruzione degli alloggi, si desume che le particelle che lo identificavano risultavano per intero intestate alla società offerente.

La Corte di cassazione non avrebbe dunque considerato che la mancata indicazione della particella nella scheda tecnica era giustificata dai seguenti due fattori: oggetto della richiesta era la categoria catastale delle singole unità abitative, non già i dati catastali relativi al terreno di sedìme; poiché l'immobile era ancora in fase di costruzione, risultava comunque impossibile indicare la particella riferita ai singoli alloggi, che sarebbe stata attribuita, insieme al cd. subalterno, soltanto a seguito dell'accatastamento degli alloggi.

D'altro canto, la categoria catastale, richiesta nella scheda tecnica, era stata regolarmente indicata con la dicitura A3 o A4, riferita ad alloggi di edilizia popolare, come indicato dal bando.

La difesa chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza.

3. È stata ammessa la trattazione orale del presente ricorso, richiesta dalla difesa del ricorrente ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive proroghe. [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'asserito errore di fatto, posto dalla difesa a oggetto del ricorso, aggredisce, in realtà, «non già una svista o un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto» sia stato «percepito dalla Cassazione «in modo difforme da quello effettivo» (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 - 01; Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01), bensì una ricostruzione di tipo eminentemente valutativo compiuta dalla Corte di cassazione, come tale esclusa dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen (ex plur., Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531 - 01; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Rv. 256441 - 01; Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, 17/10/2011, Rv. 250527 - 01).

L'unico motivo oggetto del presente ricorso condensa, peraltro, eccezioni già sollevate nel precedente ricorso per cassazione, incentrate su pretese violazioni di legge e vizi motivazionali in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa.

Rispetto a tali eccezioni, tutte rigettate con l'impugnata sentenza, la prima sezione di questa Corte ha fornito una motivazione che, in nessun punto, è affetta da errori causati da una svista o da un equivoco o dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbiano condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata altrimenti adottata, come si avrà modo d'illustrare qui di seguito.

A parere della Cassazione, la motivazione fornita dai Giudici d'appello ha evidenziato come il compito affidato al Parlato non si riducesse a una semplice constatazione, in sede di accesso sui luoghi, delle caratteristiche e dei requisiti dei singoli appartamenti, attenendo invece, quella verifica, ai basilari requisiti della regolarità dell'offerta.

A tale convincimento - afferma la Cassazione nella parte motiva dell'impugnata sentenza - i Giudici di merito sono giunti anche grazie alle dichiarazioni rese da funzionari tecnici.

Secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, osserva inoltre la Cassazione, sarebbe bastato porre attenzione alla visura catastale relativa al terreno interessato dalla costruzione dell'edificio e degli alloggi per riscontrare che non tutte le particelle identificanti il terreno erano di proprietà della società XP immobiliare.

La mancata verifica, da parte del Parlato, di tutti i dati richiesti risulta chiaramente - secondo la valutazione dei Giudici di merito evocata dalla Corte di cassazione - dalla scheda tecnica redatta dall'odierno ricorrente.

Infatti, tale scheda (un prestampato da compilare, rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] per la casa) - richiedeva anche - secondo la ricostruzione dei Giudici di merito basata anche su alcune testimonianze - l'indicazione dei dati catastali che, se opportunamente introdotti dal Parlato, avrebbero reso evidente che l'immobile aveva collocazione in una particella intestata catastalmente, in quel momento storico, a soggetti diversi.

In base alle risultanze istruttorie e, segnatamente, alle intercettazioni, la Cassazione ha ritenuto ragionevole la rappresentazione motivazionale dei Giudici di merito, secondo i quali l'odierno ricorrente, consapevole dell'impedimento relativo alla proprietà, volutamente non lo riferiva, turbando così l'andamento della gara e il suo stesso iter aggiudicativo.

Del pari ragionevoli sono state considerate dalla Cassazione le obiezioni dei Giudici di merito relative alla concessione edilizia, posto che la mera regolarità formale del titolo edilizio non è stata giudicata sufficiente a sgomberare il campo dai dubbi concernenti altri «chiari elementi impeditivi certamente esistenti» (p. 46 della motivazione dell'impugnata sentenza).

In conclusione, l'assenza di errori percettivi denunciati e rilevabili e la contestazione di mere valutazioni interpretative svolte nel provvedimento impugnato impongono la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, alla luce dei principi giurisprudenziali già citati e dei requisiti lì indicati che, soli, possono giustificare l'attivazione del rimedio straordinario per errore di fatto.

4. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 6265 del 19/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 6252 del 19/11/2021, la prima sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato, in seguito a decisione della Corte d'appello di Messina del 22/07/2020, alla pena mesi otto di reclusione e 400 euro di multa per il reato di turbativa d'asta, commesso in concorso con altri. La condotta contestata dai Giudici di merito veniva ritenuta diretta a tacere che, in sede di verifiche svolte dal Parlato su incarico del Comune di Messina, l'edificio ove si trovavano gli alloggi offerti dalla società XP immobiliare s.r.I., gestita dai concorrenti nel reato Grasso e Romeo, risultava catastalmente ricadente su un'area non per intero di proprietà della predetta società, sicché quest'ultima non avrebbe potuto validamente partecipare alla gara che l'aveva vista, in seguito, aggiudicataria. In ordine al profilo della responsabilità per l'ascritto reato, il ricorrente eccepiva che l'incarico ricevuto non comportasse l'obbligo di verificare la proprietà del bene e contestava la mancanza, nel caso di specie, di una gara in senso tecnico. La Corte di legittimità valutava le censure e le rigettava con la sentenza ora oggetto di impugnazione. 2. Il ricorso all'esame di questa Corte avverso la sentenza indicata in epigrafe è proposto dall'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., e consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con l'unico, articolato motivo, si deduce l'errore di fatto in cui la Corte di cassazione sarebbe incorsa nel valutare il perimetro dell'attività richiesta dal Comune di Messina al Parlato. Secondo la difesa, la verifica richiesta contemplava il solo riscontro delle caratteristiche degli alloggi e degli atti allegati all'offerta, molti dei quali autocertificati. Il ricorrente non aveva anche l'obbligo di verificare la proprietà in capo agli offerenti del terreno e degli immobili, posto che, nel contesto procedimentale disciplinante la gara, all'offerta era allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la piena proprietà degli immobili e dei terreni in capo all'offerente. Inoltre, il rilascio e il possesso della Concessione edilizia avrebbe reso ultroneo, a parere della difesa, l'accertamento della proprietà degli alloggi offerti; un accertamento siffatto sarebbe stato, a ben vedere, anche impossibile, visto che gli alloggi erano ancora in via di costruzione. Il ricorrente osserva che l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione emergerebbe dall'analisi della "scheda tipo" (un prestampato da compilare, rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] per la casa); in particolare, la Corte avrebbe trascurato che, nella scheda prestampata, mancava ogni richiesta di dati concernenti l'identificazione catastale del terreno su cui sorge l'edificio, essendo la scheda riferita unicamente alle singole unità abitative, non già all'intero immobile. Poiché l'immobile era in corso di realizzazione e non era stato, quindi, ancora accatastato, né inserito in mappa, nessuna particella poteva essere riportata sulla scheda. Il ricorrente precisa, peraltro, che, sotto il profilo tecnico, l'identificazione del terreno non presenta alcun nesso con quella delle singole unità abitative, essendo il terreno inserito nel 'catasto terreni', e assumendo, invece, le singole unità abitative insistenti sul terreno una diversa indicazione catastale, contraddistinta da un cd. "subalterno". Si osserva, inoltre, che dalla visura catastale (allegata agli atti) riferita al terreno interessato alla costruzione degli alloggi, si desume che le particelle che lo identificavano risultavano per intero intestate alla società offerente. La Corte di cassazione non avrebbe dunque considerato che la mancata indicazione della particella nella scheda tecnica era giustificata dai seguenti due fattori: oggetto della richiesta era la categoria catastale delle singole unità abitative, non già i dati catastali relativi al terreno di sedìme; poiché l'immobile era ancora in fase di costruzione, risultava comunque impossibile indicare la particella riferita ai singoli alloggi, che sarebbe stata attribuita, insieme al cd. subalterno, soltanto a seguito dell'accatastamento degli alloggi. D'altro canto, la categoria catastale, richiesta nella scheda tecnica, era stata regolarmente indicata con la dicitura A3 o A4, riferita ad alloggi di edilizia popolare, come indicato dal bando. La difesa chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza. 3. È stata ammessa la trattazione orale del presente ricorso, richiesta dalla difesa del ricorrente ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive proroghe. [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'asserito errore di fatto, posto dalla difesa a oggetto del ricorso, aggredisce, in realtà, «non già una svista o un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto» sia stato «percepito dalla Cassazione «in modo difforme da quello effettivo» (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 - 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01), bensì una ricostruzione di tipo eminentemente valutativo compiuta dalla Corte di cassazione, come tale esclusa dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen (ex plur., Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531 - 01; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Rv. 256441 - 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, 17/10/2011, Rv. 250527 - 01). L'unico motivo oggetto del presente ricorso condensa, peraltro, eccezioni già sollevate nel precedente ricorso per cassazione, incentrate su pretese violazioni di legge e vizi motivazionali in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa. Rispetto a tali eccezioni, tutte rigettate con l'impugnata sentenza, la prima sezione di questa Corte ha fornito una motivazione che, in nessun punto, è affetta da errori causati da una svista o da un equivoco o dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbiano condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata altrimenti adottata, come si avrà modo d'illustrare qui di seguito. A parere della Cassazione, la motivazione fornita dai Giudici d'appello ha evidenziato come il compito affidato al Parlato non si riducesse a una semplice constatazione, in sede di accesso sui luoghi, delle caratteristiche e dei requisiti dei singoli appartamenti, attenendo invece, quella verifica, ai basilari requisiti della regolarità dell'offerta. A tale convincimento - afferma la Cassazione nella parte motiva dell'impugnata sentenza - i Giudici di merito sono giunti anche grazie alle dichiarazioni rese da funzionari tecnici. Secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, osserva inoltre la Cassazione, sarebbe bastato porre attenzione alla visura catastale relativa al terreno interessato dalla costruzione dell'edificio e degli alloggi per riscontrare che non tutte le particelle identificanti il terreno erano di proprietà della società XP immobiliare. La mancata verifica, da parte del Parlato, di tutti i dati richiesti risulta chiaramente - secondo la valutazione dei Giudici di merito evocata dalla Corte di cassazione - dalla scheda tecnica redatta dall'odierno ricorrente. Infatti, tale scheda (un prestampato da compilare, rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] per la casa) - richiedeva anche - secondo la ricostruzione dei Giudici di merito basata anche su alcune testimonianze - l'indicazione dei dati catastali che, se opportunamente introdotti dal Parlato, avrebbero reso evidente che l'immobile aveva collocazione in una particella intestata catastalmente, in quel momento storico, a soggetti diversi. In base alle risultanze istruttorie e, segnatamente, alle intercettazioni, la Cassazione ha ritenuto ragionevole la rappresentazione motivazionale dei Giudici di merito, secondo i quali l'odierno ricorrente, consapevole dell'impedimento relativo alla proprietà, volutamente non lo riferiva, turbando così l'andamento della gara e il suo stesso iter aggiudicativo. Del pari ragionevoli sono state considerate dalla Cassazione le obiezioni dei Giudici di merito relative alla concessione edilizia, posto che la mera regolarità formale del titolo edilizio non è stata giudicata sufficiente a sgomberare il campo dai dubbi concernenti altri «chiari elementi impeditivi certamente esistenti» (p. 46 della motivazione dell'impugnata sentenza). In conclusione, l'assenza di errori percettivi denunciati e rilevabili e la contestazione di mere valutazioni interpretative svolte nel provvedimento impugnato impongono la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, alla luce dei principi giurisprudenziali già citati e dei requisiti lì indicati che, soli, possono giustificare l'attivazione del rimedio straordinario per errore di fatto. 4. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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