CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32013/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, deduce la «mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.», senza indicare elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria in applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ricordato, invero, pur non venendo meno il potere-dovere del giudice di appello di applicare anche d'ufficio, in presenza dei presupposti di legge, la generale regola valutativa dettata dall'art. 129 cod. proc. pen., le censure relative alla omessa applicazione di tale disposto non possono risolversi in una apodittica denuncia di omissione formale o genericità del vaglio compiuto dal giudice di secondo grado senza indicare, invece, concreti elementi che ipotizzino soluzioni liberatorie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle