CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 agosto 2023
Cassazione n. 23832/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, la violazione e falsa applicazione dell’art.873 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c., perché la Corte di merito non avrebbe considerato che una parte della costruzione della ricorrente era stata edificata al confine e che i capannoni erano adiacenti, come accertato dal CTU. Di conseguenza, trattandosi di costruzioni in parte in aderenza, si applicherebbe l’art.873 c.c., che stabilisce la distanza non inferiore a tre metri tra le costruzioni, salvo che non siano unite o aderenti. Inoltre, la Corte di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 28270/2019 Numero sezionale 1082/2023 Numero di raccolta generale 23832/2023 Data pubblicazione 04/08/2023 merito non avrebbe valutato che, per effetto dello ius superveniens, come allegato in comparsa conclusionale, la costruzione sarebbe conforme alle norme del PRG. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. La Corte di merito ha accertato, ai fini della violazione delle distanze, che il fabbricato realizzato dalla società convenuta confinava con il fabbricato di parte attrice, e, nella sua parte più ad ovest fronteggiava l’area scoperta di pertinenza del capannone della Mediterranea s.r.l. E’ stato, quindi, escluso dalla Corte di merito che la costruzione della società ricorrente fosse stata costruita in aderenza, né tale circostanza era stata dedotta nei gradi di merito. Sotto tale profilo, infatti, va rilevato che la ricorrente aveva sostenuto che la costruzione non fosse soggetta alle distanze perché configurava un muro di cinta e, in grado d’appello, aveva affermato che il manufatto non era confinante con il fabbricato dell’attrice ma con uno spazio aperto. Il ricorso si limita a riportare stralci della relazione del CTU con rappresentazioni grafiche, senza indicare le parti della relazione peritale in cui si affermava che i due fabbricati fossero aderenti. Sotto tale profilo, il motivo è inammissibile. Quanto alla censura relativa all’omessa valutazione della successione nel tempo delle norme del PRG, da cui si evincerebbe la legittimità dell’opera, rileva il Collegio che la Corte di merito ha correttamente escluso che la [OSCURATO:PERSONA] n.14/2009, nota come “[OSCURATO:PERSONA]”, consentisse la deroga alla normativa statale in materia di distanze. E’ utile ricordare la sentenza della Corte Costituzionale N. 30/2020, che, pronunciandosi sulla legittimità dell’art. 9, comma 8 bis della [OSCURATO:PERSONA] n. 14/2009, la quale consentiva deroghe alle F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 28270/2019 Numero sezionale 1082/2023 Numero di raccolta generale 23832/2023 Data pubblicazione 04/08/2023 altezze dei fabbricati, ha ribadito l’inderogabilità delle norme sulle distanze previste dall’art.9 D.M.1444/68. Con tale decisione, ribadendo il suo consolidato orientamento ( tra le tante Corte Cost n.86/2019; Corte Cost. 125/2017), il giudice delle leggi ha ribadito, sulla base dell’art.2 bis del D.L.32/2019, l’inderogabilità delle norme statali, in quanto necessarie a offrire una protezione unitaria su tutto il territorio nazionale in relazione alle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza. Con il, secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui ha ordinato alla ricorrente di ripristinare la finestra apribile sopra al portone, contraddicendo senza alcuna argomentazione quanto affermato dal CTU secondo cui tale finestra non sarebbe stata mai apribile. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa in fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5 c.p.c., con riferimento alla CTU ed ai documenti prodotti in appello, da cui risulterebbe che il solaio antistante la finestra a quattro aperture posta sul lato est fu edificato nel 1971 dal precedente proprietario e venne successivamente frazionato. I motivi- che vanno esaminati congiuntamente per il comune riferimento all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio- sono inammissibili per l’esistenza di una cosiddetta “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter cpc ultimo comma), e comunque non è più censurabile in sede di legittimità il vizio di contraddittoria motivazione. La nuova previsione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. legittima solo la censura per l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non essendo invece più F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 28270/2019 Numero sezionale 1082/2023 Numero di raccolta generale 23832/2023 Data pubblicazione 04/08/2023 consentita la formulazione di censure per il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 15 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d