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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 04446/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], al quale si sono aggiunti motivi nuovi, è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha risposto, correttamente argomentando, circa la non qualificabilità come favoreggiamento non punibile dei fatti ascritti all'imputata ex artt. 110 cod. pen. 73 d.P.R. n. 309/1990, senza che le deduzioni del ricorrente evidenzino vizio logici nella sussunzione dei fatti sotto la fattispecie normativa indicata nella imputazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], al quale si sono aggiunti motivi nuovi, è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha risposto, correttamente argomentando, circa la non qualificabilità come favoreggiamento non punibile dei fatti ascritti all'imputata ex artt. 110 cod. pen. 73 d.P.R. n. 309/1990, senza che le deduzioni del ricorrente evidenzino vizio logici nella sussunzione dei fatti sotto la fattispecie normativa indicata nella imputazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 04446/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris