CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14256/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624-bis, 625-n. 8-ter e 61 n. 5 cod. pen., rideterminando la pena (fatto commesso in Piazzola sul Brenta il 20 luglio 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che deduce vizio di motivazione, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ocull di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 2 - 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria costituisse un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio ai sensi dell'articolo 189 cod. proc. pen. quale prova atipica e, quindi, effettuato senza necessità di rispetto delle modalità formali previste dall'art. 231 cod. proc. pen. per la ricognizione di persona effettuata dinanzi al giudice nel corso del processo); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]