CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40963/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie presentate, dai rispettivi difensori, nell'interesse di Costa e di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rissa. Considerato che il primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta violazione di legge e contesta la motivazione alla base del giudizio di penale responsabilità, è inammissibile siccome aspecifico e portatore di una propria ricostruzione in fatto rispetto a quella della sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale ha spiegato che la presenza di lesioni in capo a tutti era indicativa della partecipazione di ciascuno degli imputati alla rissa, che ciò era stato confermato da una teste e che l'eventuale volontà di reagire ad un'aggressione altrui non esclude che la colluttazione possa essere qualificata ai sensi dell'art. 588 cod. pen. Indice di inammissibilità è anche che sono stati contestati indistintamente tutti i vizi motivazionali (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo, non massimata sul punto). Considerato che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato tenuto conto della motivazione della Corte di appello, che ha escluso la tenuità dell'offesa in ragione delle lesioni riportate dai partecipanti alla rissa e non solo da Costa, che è solo l'unico ad averle refertate. Considerato che il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla reiezione delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile giacché non si confronta con le ragioni del diniego, legate alla futilità dei motivi. Va ricordato, a questo riguardo, che il Giudice non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Considerato che il primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — dal momento che esso è affidato a t proposizioni generiche e ondivaghe, e che, in ogni caso non si confrontano con le ragioni per cui è stato ritenuto integrato il reato di rissa (pag. 4 sentenza impugnata). Considerato che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — sul diniego delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile siccome manifestamente infondato, in quanto basta a giustificare la decisione della Corte di merito sul punto il riferimento alla futilità dei motivi. Considerato che il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — sul diniego del proscioglimento dell'art. 131-bis cod. pen. — è inammissibile per aspecificità in quanto presuppone erroneamente che la motivazione della Corte di merito fondi sulla non levità delle lesioni. Considerato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui al comma secondo dell'art. 588 cod. pen. — oltre che essere generico in quanto affidato all'enunciazione di una serie di principi, è manifestamente infondato giacché esclude che le conseguenze riportate da tre dei corrissanti siano assimilabili al concetto di lesioni, ad onta della incidenza sull'integrità fisica dei predetti, in un caso anche certificata dal pronto soccorso. Considerato che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — che denunzia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di rissa — è inammissibile per le stesse ragioni per cui è stata ritenuta l'inammissibilità dell'analogo motivo di ricorso (il primo) di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il terzo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — che lamenta il riconoscimento della circostanza aggravante dei futili motivi e la reiezione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato perché la predetta aggravante non è stata riconosciuta (né era contestata), mentre il riferimento alla futilità dei motivi è valso solo a giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificazione sufficiente a fondare il diniego del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. (cfr. terzo motivo [OSCURATO:PERSONA]). Considerato che il quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — che attiene al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. — è inammissibile perché agita ancora una volta la ritenuta insussistenza delle lesioni, su cui questa Corte si è espressa in relazione al primo motivo del ricorso.'2 / Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000