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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:T:2009:171
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 3 giugno 2009 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA] en Advies (causa T‑179/06) «Clausola compromissoria – Contratti conclusi nell’ambito del programma [OSCURATO:PERSONA] e di un programma specifico nel settore delle applicazioni telematiche di interesse generale – Rimborso di una parte degli anticipi erogati – Competenza del Tribunale – Irricevibilità parziale – Principio di buona amministrazione – [OSCURATO:PERSONA] riconvenzionale» Procedura – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria (Art. 238 CE) (v. punti 59‑62, 100) [OSCURATO:PERSONA] in forza di una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE diretta ad ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] en Advies BV alla restituzione di una parte degli anticipi erogati dalla Comunità europea, nonché degli interessi di mora, in esecuzione di due contratti di finanziamento nel settore delle tecnologie avanzate di comunicazione in Europa e delle applicazioni telematiche.

Dispositivo 1) Il ricorso relativo alla restituzione degli anticipi erogati dalla Commissione in base al contratto Barbara ([OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]), recante il riferimento «Progetto R 2022», è irricevibile, in quanto diretto contro la [OSCURATO:PERSONA] en Advies BV, per manifesta incompetenza del Tribunale a conoscerne. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata, in base al contratto Telepromise ([OSCURATO:PERSONA] to Provide for [OSCURATO:PERSONA]), recante il riferimento «Progetto UR 1028», a versare alla Commissione la somma capitale di EUR 109 535,62, oltre agli interessi di mora al tasso legale applicabile nei [OSCURATO:PERSONA], a decorrere dal 31 agosto 2001 e fino al completo pagamento del debito. 3) La domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] en Advies è respinta. 4) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 3 giugno 2009 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA] en Advies (causa T‑179/06) «Clausola compromissoria – Contratti conclusi nell’ambito del programma [OSCURATO:PERSONA] e di un programma specifico nel settore delle applicazioni telematiche di interesse generale – Rimborso di una parte degli anticipi erogati – Competenza del Tribunale – Irricevibilità parziale – Principio di buona amministrazione – [OSCURATO:PERSONA] riconvenzionale» Procedura – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria (Art. 238 CE) (v. punti 59‑62, 100) [OSCURATO:PERSONA] in forza di una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE diretta ad ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] en Advies BV alla restituzione di una parte degli anticipi erogati dalla Comunità europea, nonché degli interessi di mora, in esecuzione di due contratti di finanziamento nel settore delle tecnologie avanzate di comunicazione in Europa e delle applicazioni telematiche. Dispositivo 1) Il ricorso relativo alla restituzione degli anticipi erogati dalla Commissione in base al contratto Barbara ([OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]), recante il riferimento «Progetto R 2022», è irricevibile, in quanto diretto contro la [OSCURATO:PERSONA] en Advies BV, per manifesta incompetenza del Tribunale a conoscerne. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata, in base al contratto Telepromise ([OSCURATO:PERSONA] to Provide for [OSCURATO:PERSONA]), recante il riferimento «Progetto UR 1028», a versare alla Commissione la somma capitale di EUR 109 535,62, oltre agli interessi di mora al tasso legale applicabile nei [OSCURATO:PERSONA], a decorrere dal 31 agosto 2001 e fino al completo pagamento del debito. 3) La domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] en Advies è respinta. 4) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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