CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 16603/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo che lamenta il diniego della rinnovazione istruttoria mediante escussione del teste di P.g. Liberati è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito ampiamente chiarito (pag.4-5) le ragioni della reiezione della richiesta; peraltro, alla luce delle circostanze evocate a pag. 2 del ricorso emerge, altresì, la natura meramente esplorativa della testimonianza prospettata come decisiva; rilevato che il secondo motivo che lamenta il travisamento della prova e il difetto dell'elemento soggettivo è manifestamente infondato alla stregua delle circostanze richiamate dalla sentenza impugnata a pag. 5 con riguardo alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]; che risulta manifestamente infondato anche il terzo motivo che denunzia l'omessa riqualificazione del fatto alla stregua del delitto di truffa giacchè, come chiarito dai giudici d'appello, l'asserito inquadramento della condotta di ricettazione nel più ampio contesto di una truffa ordita dal ricorrente ai danni dello zio non incide sull'integrazione dell'illecito ex art. 648 cod.pen. a giudizio, perfezionato nei suoi estremi costitutivi (pag. 5); che il quarto motivo in punto di denegata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen. reitera la richiesta introdotta in sede d'appello e correttamente disattesa dai giudici territoriali avuto riguardo all'elevato importo dell'assegno e alla conseguente gravità della condotta, con valutazione aderente all'elaborazione giurisprudenziale sul tema; che anche il conclusivo motivo che censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è destituito di giuridico fondamento, avendo i giudici territoriali evidenziato l'assenza di elementi positivi atti a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il