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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29020/2023

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gliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27215/2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso per revocazione, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via Tembien, n. 15. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -intimata - avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11102, depositata in data 6 aprile 2022 e la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1872/6/17, depositata il 4 aprile 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 settembre2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in fallimento, aveva proposto ricorso per cassazione deducendo dieci motivi di ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1872/8/17, depositata il 4 aprile 2017, emessa a seguito di cassazione con rinvio di precedente sentenza di appello, che aveva rigettato il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2005, erano state recuperate maggiori imposte non versate ed era stata irrogata la relativa sanzione.

2. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 111026 , depositata il 6 aprile 2022, ha accolto il terzo e quarto motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, quinto, sesto e settimo e rigettato i restanti, ha cassato la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e ha rinviato anche per le spese alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

3. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione , avverso il superiore provvedimento, ha proposto ricorso per revocazione con atto affidato ad un unico motivo in fase rescindente e a dieci motivi in fase rescissoria. 4.L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo mezzo deduce che la Corte di Cassazione, nell’ordinanza impugnata in sede di revocazione, aveva rigettato i motivi 8 e 9 sul presupposto di un evidente errore di fatto ex art. 391 bise 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., causato dall’omesso esame della ponderosa documentazione versata in atti ed in particolare degli atti notarili con i quali la società ricorrente aveva provveduto ad acquistare gli immobili.

La società ricorrente aveva dato la prova che le operazioni commerciali fossero state poste in essere tramite atti notarili nei quali un pubblico ufficiale aveva attestato la presenza delle parti, nonché il puntuale versamento anche degli oneri fiscali attinenti alle operazioni in esame.

L’ordinanza della Cassazione era passibile di revocazione laddove, in risposta ai motivi nn. 8 e 9, aveva assunto anche le funzioni di giudice del fatto e, in particolare, non aveva ritenuto di rinviare il giudizio al giudice di merito sull’erroneo presupposto che non fossero state poste in essere operazioni di compravendita immobiliari, circostanza quest’ultima al contrario pacificamente riconosciuta dagli atti di causa, nonché dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Sussisteva, dunque, l’errore percettivo che aveva indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza di un fatto positivamente acquisito nella realtà del processo e che ove, invece, esattamente percepito avrebbe determinato una diversa considerazione della situazione processuale.

Laddove la Corte di Cassazione avesse preso atto dell’esistenza dei suddetti documenti e, dunque, dell’effettiva realizzazione delle operazioni di compravendita immobiliare, non avrebbe negato la deducibilità dell’Iva (pari a euro 30.217.695) pacificamente corrisposta al cedente, il quale aveva successivamente provveduto a tutte le incombenze relative sia alle imposte dirette, che indirette.

2. Con il primo motivo del ricorso per cassazione si lamenta la violazione dell'articolo 2909 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto di potersi pronunciare nuovamente in ordine alla effettiva esistenza del giudicato, negandola, benché la questione fosse stata risolta, in senso positivo, dalla sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, passata in giudicato. 3.Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2697 c od. civ.;39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973;54, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 36, secondo comma, nn. 3 e 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992, per aver la Commissione tributaria regionale affermato l’inesistenza della società , in quanto creataal solo fine di interporla all'interno di complesse operazioni con l'unicointento di creare il salto d'imposta finalizzato all'evasione fiscale, senza valutare gli argomenti contrari forniti dalla contribuente. 4.Con il terzo motivo si lamenta della violazione degli artt. 81, 85 e 109, del T.U. n. 917 del 1986, n. 917, e 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nella parte in cui la sentenza impugnata, nell'escludere la deducibilità dei costi relativi alle operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, aveva omesso di escludere l'imponibilità dei corrispondenti ricavi.

5. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dall'art. 21, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, per aver il giudice di appello, accertata l'inesistenza delle operazioni rilevate, omesso di escludere l'imponibilità dei relativi ricavi facendo riferimento alla disciplina prevista da tale disposizione normativa, benché dettata con riferimento esclusivo all'I.v.a. 6.Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell'art. 8 del decreto leggen. 16 del 2012, per aver escluso la deducibilità dei costi relativi alle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.

7. Con il sesto motivo si lamenta la nullità della sentenza, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui avevaomesso di pronunciarsi sulla richiesta di deducibilità dei costi ai sensi dell'art. 8 del decreto legge n. 16 del 2012.

8. C on il settimo motivo si lamenta la nullità della sentenza, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c od. proc. civ. , per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui aveva escluso la deducibilità dei costi sull'assunto che fossero inerenti a operazioni soggettivamente inesistenti, benché il disconoscimento dell'Ufficio si fondasse sulla loro riconducibilità a fatti qualificabili quali reati e, dunque, su una diversa ragione.

9. C on l'ottavo motivo si lamenta la nullità della sentenza, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione del principio di corrispondenza trail chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sul motivo vertente sull'illegittimità della pretesa impositiva per violazionedel principio di neutralità dell'I.v.a.. 10.C on il nono motiv o si lamenta la violazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, per aver negato la detraibilità dell'I.v.a., pur essendo pacifico che il cedente non avesse omesso alcun versamento. 11.Con il decimo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2041 c od. civ. e 21, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, per aver la Commissione tributaria regionale escluso la detraibilità dell' I .v.a. versata al cedente senza, corrispondentemente, escludere l'imponibilità ai finiI.v.a. dei ricavi derivanti delle cessioni dei medesimi beni.

12. Il primo ed unic o motivo del ricorso per revocazione è inammissibile. 12.1 E’ necessario premettere che l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 biscod. proc. civ. , implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato.

L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. (Cass., 11 gennaio 2019, n. 442). 12.2 Inoltre, nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento (Cass., 23 aprile 2020, n. 8051). 12.3 E’ stato pure affermato che l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass., 8 maggio 2017, n. 11202; Cass., 11 febbraio 2009, n. 3365; Cass., 26 febbraio 2008, n. 5075). 12.4In particolare, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulta incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si è pronunciato; b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass., 15 marzo 2023, n. 7435; Cass., 10 giugno 2021, n. 16439). 12.5In conclusione, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 cod. proc. civ., n. 4, per essere idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di questa Corte ai sensi dell'art. 391 biscod. proc. civ., non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e deve risolversi in un mero errore di percezione. 12.6 Ciò posto, nel caso di specie, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile con riferimento al profilo valorizzato, in quanto l'errore denunciato non è un errore di percezione, ma di valutazione. 12.7 Ed invero, la società ricorrente, con il ricorso per cassazione avente ad oggetto la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1872/6/17, depositata il 4 aprile 2017, aveva proposto dieci motivi; in particolare, per quel che rileva in questa sede.: -) con l'ottavo motivo era stato dedotto un vizio di nullità della sentenza, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ., per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sul motivo vertente sull'illegittimità della pretesa impositiva per violazionedel principio di neutralità dell'I.v.a. ; in particolare, la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva riconosciuto che la questione era stata posta dalla società contribuente osservando che «La [OSCURATO:SOCIETA]. contestava è […] l’illegittimità del recupero dell’Iva detratta in quanto asseritamente relativa a operazioni fraudolente e la conseguente erroneità della sentenza della CTP di Roma» (pag. 4) e, in particolare, «che […] in relazione all’Iva, la detrazione può essere negata laddove sia dimostrato l’evasione del fornitore, mentre nel caso di specie non era contestata l’inesistenza oggettiva dell’operazione né era riferita alcuna omissione da parte del soggetto che aveva venduto gli immobili alla società, avendo diritto quest’ultima a detrarre l’Iva: sempre con riferimento all’Iva, la pretesa impositiva determina una illegittima quadruplicazione dell’imposta» (pagg. 5 e 6); -) con il nono motivo era stata lamentata la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, per aver negato la detraibilità dell'I.v.a., pur essendo pacifico che il cedente non avesse omesso alcun versamento; in particolare, la Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto che la questione era stata posta dal contribuente, ribadendo, come già detto con la formulazione dell’ottavo motivo, che ««La [OSCURATO:SOCIETA]. contestava è […] l’illegittimità del recupero dell’Iva detratta in quanto asseritamente relativa a operazioni fraudolente e la conseguente erroneità della sentenza della CTP di Roma» (pag. 4) e, in particolare, «che […]in relazione all’Iva, la detrazione può essere negata laddove sia dimostrato l’evasione del fornitore, mentre nel caso di specie non era contestata l’inesistenza oggettiva dell’operazione né era riferita alcuna omissione da parte del soggetto che aveva venduto gli immobili alla società, avendo diritto quest’ultima a detrarre l’Iva: sempre con riferimento all’Iva, la pretesa impositiva determina una illegittima quadruplicazione dell’imposta» (pagg. 5 e 6). 12.8La Corte di Cassazione, con l’ordinanza oggetto di revocazione, ha ritenuto infondati detti motivi, trattati unitariamente in quanto connessi, affermandoche, pur rispondendo al vero che la Commissione regionale non si era pronunciata sul punto, la questione sollevata era infondata e, specificamente, che: -) il diritto a detrazione era legato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi di cui trattasi, per cui in difetto della cessione effettiva dei beni o della prestazione dei servizi un siffatto diritto non poteva sorgere, non essendo sufficiente la sua indicazione della relativa fattura; -) tale diritto era, dunque, subordinato alla condizione che le operazioni corrispondenti fossero state effettivamente realizzate, non ostandovi il principio della neutralità fiscale, il quale, costituendo la traduzione del principio generale della parità di trattamento, consentiva un trattamento differenziato degli operatori economici per l'assenza di operazioni imponibili rispetto a quelli che avevano posto in essere un'operazione imponibile effettivamente realizzata; -) pertanto, il diritto alla detrazione dell'imposta non poteva in alcun modo farsi discendere - anche sul piano probatorio - dal solo fatto dell'avvenuta corresponsione dell'imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l'inerenza dell'operazione all'impresa, che era certamente mancante in relazione al pagamento dell'I.V.A. corrisposta per operazioni inesistenti, in quanto di per sé inidoneo a configurare un pagamento a titolo di rivalsa, trattandosi di costo non inerente all'attività dell'impresa, ed anzi potenziale espressione di detrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza. 12.9La censura sollevata, là dove prospetta che la Corte di Cassazione ha errato, in risposta ai motivi nn. 8 e 9, ad assumere le funzioni di giudice del fatto eche, in particolare, non aveva ritenuto di rinviare il giudizio al giudice di merito sull’erroneo presupposto che non fossero state poste in essere operazioni di compravendita immobiliari e che tale circostanza non era stata contestata, ma, piuttosto, pacificamente riconosciuta dagli atti di causa e dalla stessa Agenzia delle Entrate, si risolve nella prospettazione di un errore di valutazione e non di un errore percettivo.

In particolare, deve osservarsi che la Corte di Cassazione, nell’ordinanza oggetto di revocazione, ha affermato , richiamando giurisprudenza unionale e di legittimità,che il diritto alla detrazione eralegato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazionedi servizi e d era subordinato alla condizione che le operazioni corrispondenti fossero effettivamente realizzate , oltre che inerenti all’impresa, mentre non sussisteva alcuna inerenza dell’operazione all’impresa in relazione al pagamento dell’Iva corrisposta per operazioni inesistenti.

C ome si legge nell’ordinanza n. 11102 del 6 aprile 2022, alle pagine 3 e 4, i giudici di secondo grado, prendendo in esame anche gli elementi di prova contraria offerti dalla società contribuente, avevano accertato che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva natura di cartiera, con conseguente non riferibilità alla stessa delle operazioni rilevate e che, dunque, le operazioni in esame erano operazioni soggettivamente inesistenti; inoltre, la stessa Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 4335 del 4 marzo 2016, da cui era scaturito il giudizio di rinvio definito con la sentenza impugnata, aveva evidenziato che «Nel caso di specie la pretesa tributaria è fatta valere non nei confronti del cessionario "reale" (per indebita detrazione IVA o indeducibilità dei costi risultanti dalla fattura emessa dalla società "fantasma"), ma direttamente nei confronti della società "cartiera o fantasma" che ha fittiziamente acquistato (ricevendo fattura e portando indebitamente in detrazione l’IVA) e rivenduto (emettendo fattura, senza versare all'Erario l'IVA) il medesimo immobile, venendo a contestare l'Ufficio finanziario la simulazione assoluta dei contratti stipulati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritenendo che gli elementi sintomatici della carenza di una struttura organizzativa ed aziendale idonea allo svolgimento della attività economica verificata, inducessero a ritenere ilcoinvolgimento della società nella cd.

"frode carosello" con conseguente inattendibilità delle annotazioni contabili e delle movimentazioni bancarie, in quanto non rappresentative della effettiva realtà della operazione negoziale e degli effetti giuridiciprodotti» e che «la Commissione regionale ha, dunque, chiaramente sottolineato la natura di cartiera della società ricorrente (cfr., in particolare, pag. 8) e, conseguentemente, ripetutamente negato la realtà e l'effettività delle operazioni oggetto di imposizione (cfr., sul punto, pagg. 11 e 12)» (cfr. pagine5 e 6 dell’ordinanza n. 11102 del 6 aprile 2022). 12.10In conclusione, l’errore revocatorio, per quanto principalmente interessa nella specie, cioè con riguardo alla valutazione operata nella sentenza impugnata circa la infondatezza dell’ottavo e del nono motivo di ricorsoper cassazione, appare carente nel caso in esame, atteso che la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione viene chiesta, come la stessa società ricorrente specifica, in quanto la Corte non ha esaminato e tenuto in conto gli atti notarili comprovanti le compravendite immobiliari, così omettendo di verificare circostanze prospettate dalla società ricorrente e rilevanti per la decisione, ovvero per tipici errores in iudicando, sotto il profilo della asserita erroneità del giudizio sul fatto e non per l'affermazione, o negazione, esplicita o implicita, di un fatto (risultante inesistente, o esistente, dalle risultanze processuali comprese nel giudizio di legittimità), donde sia scaturita una determinata decisione (inficiata dalla erronea percezione); nella specie, dunque, a fondamento di tali censure non è dedottoun errore di fatto, ma un supposto errore di giudizio della Corte. 12.11 Quanto al motivo di revocazione v engono, infatti, specificamentein rilievo i principi di diritto espressi da questa Corte secondo cui «non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di Cassazione, rispetto alla quale il ricorrente deduca l’omesso esamedi motivi di censura o di documenti ovvero di circostanze dedotte nel giudizio, ossia di tipici "errores in judicando" sotto il profilo della asserita erroneità del giudizio di fatto (in cui si estrinseca il vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), con conseguente inammissibilità del ricorso perrevocazione» (Cass., 11 febbraio 2009, n. 3365); «non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391 bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto»(Cass., 27 aprile 2018, n. 10184) e «La pronunzia del giudice, che si assuma erronea, sull'esistenza di uno opiù fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione, costituisce frutto non di un mero errore percettivo, ma di un'attività valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine all'esistenza di uno o più fatti determinati, l'ha risolta affermativamente all'esito di un giudizio, di per sé incompatibile con l'errore di fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c.».(Cass., 31 marzo 2011 n. 7488; Cass., 13 dicembre 2022, n. 36249). 13.Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile per la non configurabilità del presupposto dell'errore revocatorio. 13.1 Nessuna statuizione va assunta sulle spese, poiché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27215/2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso per revocazione, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via Tembien, n. 15. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -intimata - avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11102, depositata in data 6 aprile 2022 e la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1872/6/17, depositata il 4 aprile 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 settembre2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in fallimento, aveva proposto ricorso per cassazione deducendo dieci motivi di ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1872/8/17, depositata il 4 aprile 2017, emessa a seguito di cassazione con rinvio di precedente sentenza di appello, che aveva rigettato il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2005, erano state recuperate maggiori imposte non versate ed era stata irrogata la relativa sanzione. 2. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 111026 , depositata il 6 aprile 2022, ha accolto il terzo e quarto motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, quinto, sesto e settimo e rigettato i restanti, ha cassato la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e ha rinviato anche per le spese alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione. 3. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione , avverso il superiore provvedimento, ha proposto ricorso per revocazione con atto affidato ad un unico motivo in fase rescindente e a dieci motivi in fase rescissoria. 4.L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo deduce che la Corte di Cassazione, nell’ordinanza impugnata in sede di revocazione, aveva rigettato i motivi 8 e 9 sul presupposto di un evidente errore di fatto ex art. 391 bise 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., causato dall’omesso esame della ponderosa documentazione versata in atti ed in particolare degli atti notarili con i quali la società ricorrente aveva provveduto ad acquistare gli immobili. La società ricorrente aveva dato la prova che le operazioni commerciali fossero state poste in essere tramite atti notarili nei quali un pubblico ufficiale aveva attestato la presenza delle parti, nonché il puntuale versamento anche degli oneri fiscali attinenti alle operazioni in esame. L’ordinanza della Cassazione era passibile di revocazione laddove, in risposta ai motivi nn. 8 e 9, aveva assunto anche le funzioni di giudice del fatto e, in particolare, non aveva ritenuto di rinviare il giudizio al giudice di merito sull’erroneo presupposto che non fossero state poste in essere operazioni di compravendita immobiliari, circostanza quest’ultima al contrario pacificamente riconosciuta dagli atti di causa, nonché dalla stessa Agenzia delle Entrate. Sussisteva, dunque, l’errore percettivo che aveva indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza di un fatto positivamente acquisito nella realtà del processo e che ove, invece, esattamente percepito avrebbe determinato una diversa considerazione della situazione processuale. Laddove la Corte di Cassazione avesse preso atto dell’esistenza dei suddetti documenti e, dunque, dell’effettiva realizzazione delle operazioni di compravendita immobiliare, non avrebbe negato la deducibilità dell’Iva (pari a euro 30.217.695) pacificamente corrisposta al cedente, il quale aveva successivamente provveduto a tutte le incombenze relative sia alle imposte dirette, che indirette. 2. Con il primo motivo del ricorso per cassazione si lamenta la violazione dell'articolo 2909 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto di potersi pronunciare nuovamente in ordine alla effettiva esistenza del giudicato, negandola, benché la questione fosse stata risolta, in senso positivo, dalla sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, passata in giudicato. 3.Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2697 c od. civ.;39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973;54, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 36, secondo comma, nn. 3 e 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992, per aver la Commissione tributaria regionale affermato l’inesistenza della società , in quanto creataal solo fine di interporla all'interno di complesse operazioni con l'unicointento di creare il salto d'imposta finalizzato all'evasione fiscale, senza valutare gli argomenti contrari forniti dalla contribuente. 4.Con il terzo motivo si lamenta della violazione degli artt. 81, 85 e 109, del T.U. n. 917 del 1986, n. 917, e 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nella parte in cui la sentenza impugnata, nell'escludere la deducibilità dei costi relativi alle operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, aveva omesso di escludere l'imponibilità dei corrispondenti ricavi. 5. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dall'art. 21, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, per aver il giudice di appello, accertata l'inesistenza delle operazioni rilevate, omesso di escludere l'imponibilità dei relativi ricavi facendo riferimento alla disciplina prevista da tale disposizione normativa, benché dettata con riferimento esclusivo all'I.v.a. 6.Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell'art. 8 del decreto leggen. 16 del 2012, per aver escluso la deducibilità dei costi relativi alle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. 7. Con il sesto motivo si lamenta la nullità della sentenza, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui avevaomesso di pronunciarsi sulla richiesta di deducibilità dei costi ai sensi dell'art. 8 del decreto legge n. 16 del 2012. 8. C on il settimo motivo si lamenta la nullità della sentenza, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c od. proc. civ. , per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui aveva escluso la deducibilità dei costi sull'assunto che fossero inerenti a operazioni soggettivamente inesistenti, benché il disconoscimento dell'Ufficio si fondasse sulla loro riconducibilità a fatti qualificabili quali reati e, dunque, su una diversa ragione. 9. C on l'ottavo motivo si lamenta la nullità della sentenza, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione del principio di corrispondenza trail chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sul motivo vertente sull'illegittimità della pretesa impositiva per violazionedel principio di neutralità dell'I.v.a.. 10.C on il nono motiv o si lamenta la violazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, per aver negato la detraibilità dell'I.v.a., pur essendo pacifico che il cedente non avesse omesso alcun versamento. 11.Con il decimo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2041 c od. civ. e 21, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, per aver la Commissione tributaria regionale escluso la detraibilità dell' I .v.a. versata al cedente senza, corrispondentemente, escludere l'imponibilità ai finiI.v.a. dei ricavi derivanti delle cessioni dei medesimi beni. 12. Il primo ed unic o motivo del ricorso per revocazione è inammissibile. 12.1 E’ necessario premettere che l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 biscod. proc. civ. , implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. (Cass., 11 gennaio 2019, n. 442). 12.2 Inoltre, nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento (Cass., 23 aprile 2020, n. 8051). 12.3 E’ stato pure affermato che l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass., 8 maggio 2017, n. 11202; Cass., 11 febbraio 2009, n. 3365; Cass., 26 febbraio 2008, n. 5075). 12.4In particolare, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulta incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si è pronunciato; b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass., 15 marzo 2023, n. 7435; Cass., 10 giugno 2021, n. 16439). 12.5In conclusione, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 cod. proc. civ., n. 4, per essere idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di questa Corte ai sensi dell'art. 391 biscod. proc. civ., non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e deve risolversi in un mero errore di percezione. 12.6 Ciò posto, nel caso di specie, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile con riferimento al profilo valorizzato, in quanto l'errore denunciato non è un errore di percezione, ma di valutazione. 12.7 Ed invero, la società ricorrente, con il ricorso per cassazione avente ad oggetto la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1872/6/17, depositata il 4 aprile 2017, aveva proposto dieci motivi; in particolare, per quel che rileva in questa sede.: -) con l'ottavo motivo era stato dedotto un vizio di nullità della sentenza, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ., per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sul motivo vertente sull'illegittimità della pretesa impositiva per violazionedel principio di neutralità dell'I.v.a. ; in particolare, la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva riconosciuto che la questione era stata posta dalla società contribuente osservando che «La [OSCURATO:SOCIETA]. contestava è […] l’illegittimità del recupero dell’Iva detratta in quanto asseritamente relativa a operazioni fraudolente e la conseguente erroneità della sentenza della CTP di Roma» (pag. 4) e, in particolare, «che […] in relazione all’Iva, la detrazione può essere negata laddove sia dimostrato l’evasione del fornitore, mentre nel caso di specie non era contestata l’inesistenza oggettiva dell’operazione né era riferita alcuna omissione da parte del soggetto che aveva venduto gli immobili alla società, avendo diritto quest’ultima a detrarre l’Iva: sempre con riferimento all’Iva, la pretesa impositiva determina una illegittima quadruplicazione dell’imposta» (pagg. 5 e 6); -) con il nono motivo era stata lamentata la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, per aver negato la detraibilità dell'I.v.a., pur essendo pacifico che il cedente non avesse omesso alcun versamento; in particolare, la Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto che la questione era stata posta dal contribuente, ribadendo, come già detto con la formulazione dell’ottavo motivo, che ««La [OSCURATO:SOCIETA]. contestava è […] l’illegittimità del recupero dell’Iva detratta in quanto asseritamente relativa a operazioni fraudolente e la conseguente erroneità della sentenza della CTP di Roma» (pag. 4) e, in particolare, «che […]in relazione all’Iva, la detrazione può essere negata laddove sia dimostrato l’evasione del fornitore, mentre nel caso di specie non era contestata l’inesistenza oggettiva dell’operazione né era riferita alcuna omissione da parte del soggetto che aveva venduto gli immobili alla società, avendo diritto quest’ultima a detrarre l’Iva: sempre con riferimento all’Iva, la pretesa impositiva determina una illegittima quadruplicazione dell’imposta» (pagg. 5 e 6). 12.8La Corte di Cassazione, con l’ordinanza oggetto di revocazione, ha ritenuto infondati detti motivi, trattati unitariamente in quanto connessi, affermandoche, pur rispondendo al vero che la Commissione regionale non si era pronunciata sul punto, la questione sollevata era infondata e, specificamente, che: -) il diritto a detrazione era legato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi di cui trattasi, per cui in difetto della cessione effettiva dei beni o della prestazione dei servizi un siffatto diritto non poteva sorgere, non essendo sufficiente la sua indicazione della relativa fattura; -) tale diritto era, dunque, subordinato alla condizione che le operazioni corrispondenti fossero state effettivamente realizzate, non ostandovi il principio della neutralità fiscale, il quale, costituendo la traduzione del principio generale della parità di trattamento, consentiva un trattamento differenziato degli operatori economici per l'assenza di operazioni imponibili rispetto a quelli che avevano posto in essere un'operazione imponibile effettivamente realizzata; -) pertanto, il diritto alla detrazione dell'imposta non poteva in alcun modo farsi discendere - anche sul piano probatorio - dal solo fatto dell'avvenuta corresponsione dell'imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l'inerenza dell'operazione all'impresa, che era certamente mancante in relazione al pagamento dell'I.V.A. corrisposta per operazioni inesistenti, in quanto di per sé inidoneo a configurare un pagamento a titolo di rivalsa, trattandosi di costo non inerente all'attività dell'impresa, ed anzi potenziale espressione di detrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza. 12.9La censura sollevata, là dove prospetta che la Corte di Cassazione ha errato, in risposta ai motivi nn. 8 e 9, ad assumere le funzioni di giudice del fatto eche, in particolare, non aveva ritenuto di rinviare il giudizio al giudice di merito sull’erroneo presupposto che non fossero state poste in essere operazioni di compravendita immobiliari e che tale circostanza non era stata contestata, ma, piuttosto, pacificamente riconosciuta dagli atti di causa e dalla stessa Agenzia delle Entrate, si risolve nella prospettazione di un errore di valutazione e non di un errore percettivo. In particolare, deve osservarsi che la Corte di Cassazione, nell’ordinanza oggetto di revocazione, ha affermato , richiamando giurisprudenza unionale e di legittimità,che il diritto alla detrazione eralegato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazionedi servizi e d era subordinato alla condizione che le operazioni corrispondenti fossero effettivamente realizzate , oltre che inerenti all’impresa, mentre non sussisteva alcuna inerenza dell’operazione all’impresa in relazione al pagamento dell’Iva corrisposta per operazioni inesistenti. C ome si legge nell’ordinanza n. 11102 del 6 aprile 2022, alle pagine 3 e 4, i giudici di secondo grado, prendendo in esame anche gli elementi di prova contraria offerti dalla società contribuente, avevano accertato che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva natura di cartiera, con conseguente non riferibilità alla stessa delle operazioni rilevate e che, dunque, le operazioni in esame erano operazioni soggettivamente inesistenti; inoltre, la stessa Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 4335 del 4 marzo 2016, da cui era scaturito il giudizio di rinvio definito con la sentenza impugnata, aveva evidenziato che «Nel caso di specie la pretesa tributaria è fatta valere non nei confronti del cessionario "reale" (per indebita detrazione IVA o indeducibilità dei costi risultanti dalla fattura emessa dalla società "fantasma"), ma direttamente nei confronti della società "cartiera o fantasma" che ha fittiziamente acquistato (ricevendo fattura e portando indebitamente in detrazione l’IVA) e rivenduto (emettendo fattura, senza versare all'Erario l'IVA) il medesimo immobile, venendo a contestare l'Ufficio finanziario la simulazione assoluta dei contratti stipulati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritenendo che gli elementi sintomatici della carenza di una struttura organizzativa ed aziendale idonea allo svolgimento della attività economica verificata, inducessero a ritenere ilcoinvolgimento della società nella cd. "frode carosello" con conseguente inattendibilità delle annotazioni contabili e delle movimentazioni bancarie, in quanto non rappresentative della effettiva realtà della operazione negoziale e degli effetti giuridiciprodotti» e che «la Commissione regionale ha, dunque, chiaramente sottolineato la natura di cartiera della società ricorrente (cfr., in particolare, pag. 8) e, conseguentemente, ripetutamente negato la realtà e l'effettività delle operazioni oggetto di imposizione (cfr., sul punto, pagg. 11 e 12)» (cfr. pagine5 e 6 dell’ordinanza n. 11102 del 6 aprile 2022). 12.10In conclusione, l’errore revocatorio, per quanto principalmente interessa nella specie, cioè con riguardo alla valutazione operata nella sentenza impugnata circa la infondatezza dell’ottavo e del nono motivo di ricorsoper cassazione, appare carente nel caso in esame, atteso che la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione viene chiesta, come la stessa società ricorrente specifica, in quanto la Corte non ha esaminato e tenuto in conto gli atti notarili comprovanti le compravendite immobiliari, così omettendo di verificare circostanze prospettate dalla società ricorrente e rilevanti per la decisione, ovvero per tipici errores in iudicando, sotto il profilo della asserita erroneità del giudizio sul fatto e non per l'affermazione, o negazione, esplicita o implicita, di un fatto (risultante inesistente, o esistente, dalle risultanze processuali comprese nel giudizio di legittimità), donde sia scaturita una determinata decisione (inficiata dalla erronea percezione); nella specie, dunque, a fondamento di tali censure non è dedottoun errore di fatto, ma un supposto errore di giudizio della Corte. 12.11 Quanto al motivo di revocazione v engono, infatti, specificamentein rilievo i principi di diritto espressi da questa Corte secondo cui «non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di Cassazione, rispetto alla quale il ricorrente deduca l’omesso esamedi motivi di censura o di documenti ovvero di circostanze dedotte nel giudizio, ossia di tipici "errores in judicando" sotto il profilo della asserita erroneità del giudizio di fatto (in cui si estrinseca il vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), con conseguente inammissibilità del ricorso perrevocazione» (Cass., 11 febbraio 2009, n. 3365); «non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391 bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto»(Cass., 27 aprile 2018, n. 10184) e «La pronunzia del giudice, che si assuma erronea, sull'esistenza di uno opiù fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione, costituisce frutto non di un mero errore percettivo, ma di un'attività valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine all'esistenza di uno o più fatti determinati, l'ha risolta affermativamente all'esito di un giudizio, di per sé incompatibile con l'errore di fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c.».(Cass., 31 marzo 2011 n. 7488; Cass., 13 dicembre 2022, n. 36249). 13.Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile per la non configurabilità del presupposto dell'errore revocatorio. 13.1 Nessuna statuizione va assunta sulle spese, poiché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
Sentenza Cassazione n. 29020/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris