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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 marzo 2021

Cassazione n. 46168/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 11/3/2021 la Corte d'appello di Lecce ha rigettato la domanda di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione patita dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 13/11/2011 nell'ambito di procedimento nel quale era stato indagato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

Il procedimento a carico del ricorrente si concluse con pronuncia irrevocabile di assoluzione per non avere commesso il fatto. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, lamentando contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato.

Nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], rappresenta la difesa, esiste una sola conversazione intercettata di rilievo, il cui contenuto, riportato nel paragrafo 3 dell'ordinanza impugnata, non consente di desumere i profili di colpa grave individuati a carico del richiedente.

In tale conversazione non si faceva alcun esplicito riferimento a sostanza stupefacente e gli interlocutori - tra i quali un sorvegliato speciale non identificato - discutevano di un progetto criminoso non meglio definito.

Il contenuto equivoco dei dialoghi induceva la Corte d'appello ad assolvere il ricorrente, non potendosi escludere che gli interlocutori conversassero di eventuali truffe, a cui era particolarmente dedito uno dei partecipanti al dialogo.

In tale contesto il giudice della riparazione, per sostenere la ricorrenza della colpa grave, dopo aver fatto riferimento a pronunce della giurisprudenza di legittimità non pertinenti, ha individuatok i seguenti comportamenti ostativi: le frequentazioni ambigue; il possesso da parte del ricorrente di un quantitativo non minimo di sostanze stupefacenti; il suo coinvolgimento in episodi delittuosi analoghi a quelli per i quali si procedeva.

Le argomentazioni illustrate in motivazione sarebbero del tutto incongrue.

Nel caso di specie non può assolutamente parlarsi di frequentazioni, avendo la Corte di merito fatto riferimento ad un isolato incontro.

Non conferente sarebbe l'osservazione in base alla quale la colpa grave si desumerebbe dal tenore della conversazione citata, riguardante la programmazione di truffe: non solo l'oggetto del dialogo non aveva attinenza con fatti riguardanti il traffico di droga, ma il delitto di truffa, in mancanza di aggravanti, non può dare luogo all'adozione di una misura custodiale.

La difesa depositava memoria difensiva, ex art. 611 cod. proc. pen., nella quale sollecitava l'assegnazione del ricorso alla Sezione Quarta della Corte di Cassazione, illustrando le ragioni della non condivisibile originaria scelta di assegnazione del ricorso alla Sezione Settima.

Nel richiamarsi ai motivi di ricorso, evidenziava come la specificità delle doglianze proposte e la incongruenza della motivazione resa dalla Corte di merito non consentisse di ritenere inammissibile il ricorso.

Il P.G con requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. n Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

In subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso, con adozione di ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi.

2. La decisione assunta è sostenuta da conferente motivazione, idonea a rendere conto delle ragioni del diniego dell'indennizzo richiesto.

Occorre premettere talune considerazioni di carattere generale in ordine ai principi che regolano l'istituto della riparazione.

La giurisprudenza di legittimità si è costantemente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, Ministero del Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 222263 - 01), secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave (situazioni, queste, ostative per legge), deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento raggiunto una motivazione, che, se adeguata e congrua, risulta incensurabile in sede di legittimità.

Come a suo tempo chiarito, non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, alla base della previsione del diritto all'indennizzo, obliterare il principio di auto responsabilità, che incombe su tutti i consociati, deve ritenersi ostativo al diritto, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche quella condotta improntata a macroscopica imprudenza o negligenza, i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della collettività, ragionevolmente ritenuta in pericolo (in puntuali termini, Sez.

U, Sentenza n. 43 del 13/12/1995, dep. 09/02/1996, Sarnataro, Rv. 203637 - 01:"In tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.

Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso").

A tal riguardo, la colpa grave può concretarsi in comportamenti sia processuali sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale; onde l'applicazione della suddetta disciplina normativa non può non imporre l'analisi dei comportamenti tenuti dall'interessato.

L'autonomia dei due giudizi (quello riparatorio e quello di cognizione) consente al giudice della riparazione di considerare ogni elemento acquisito e di avvalersi, ai fini della decisione da assumere, di ogni circostanza utile.

Tuttavia, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014 Cc. (dep. 16/03/2015 ) Rv. 262957).

3. Tutto ciò premesso, in relazione alla fattispecie in esame, occorre rilevare quanto segue .

Nel provvedimento impugnato è stato correttamente posto in evidenza l'aspetto delle frequentazioni ambigue del ricorrente: il [OSCURATO:PERSONA] si era incontrato con il Romano, soggetto dedito al narcotraffico, e con un pregiudicato, non meglio identificato, sottoposto a sorveglianza speciale.

Ebbene, la circostanza delle frequentazioni con pregiudicati o soggetti coinvolti in traffici illeciti è suscettibile di costituire elemento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, avendo questa Corte affermato, in plurime pronunce, che: «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa» (così ex multis Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 Rv. 258610).

L'unicità dell'episodio segnalata dal ricorrente non è circostanza idonea ad escludere la validità dell'argomentazione prodotta in motivazione.

Ed invero la Corte di merito, con ragionamento del tutto logico, ha posto in evidenza come la familiarità esistente tra i conversanti lasci comprendere l'esistenza di legami che andavano al di là di un isolato incontro.

Quanto al contenuto del dialogo, sebbene la Corte di merito abbia, in modo non coerente, accomunato il tema della programmazione di truffe a quello diverso dell'ipotizzato traffico di sostanze stupefacenti, in altro passaggio della motivazione ha posto in rilievo come il [OSCURATO:PERSONA] avesse esplicitamente offerto la propria disponibilità a coadiuvare il Romano nel settore dello smercio di droga, disponibilità condizionata alla riscossione di una ingente somma di danaro di cui egli era creditore.

La circostanza, riconosciuta anche nella pronuncia assolutoria, è intesa nella ordinanza come espressione di grave imprudenza da parte del richiedente: la precipua frequentazione con soggetto malavitoso dedito al traffico di stupefacenti, il dimostrato interessamento al settore del narcotraffico ed il riferimento ad ingenti somme di danaro da riscuotere sono elementi suscettibili d'ingenerare, secondo la ricostruzione offerta dai giudici nell'ordinanza, il ragionevole convincimento, nell'Autorità procedente, che il [OSCURATO:PERSONA] fosse coinvolto nella cessione'di un imprecisato quantitativo di droga.

Si tratta, a ben vedere, di argomentazioni non illogiche e non incoerenti, idonee, in quanto tali, a superare il vaglio di competenza di questa Corte.

A completamento di tali argomentazioni il giudice della riparazione ha posto in rilievo anche la mancanza di ogni chiarimento proveniente dal ricorrente in sede di interrogatorio, essendosi il [OSCURATO:PERSONA] avvalso della facoltà di non rispondere.

In proposito occorre rammentare come, secondo orientamento consolidato della Corte di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, possa prendere in esame il comportamento silenzioso o mendace pur legittimamente tenuto dall'interessato nel corso del procedimento penale, poiché il diritto all'equa riparazione presuppone una condotta dell'interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di circostanze, a lui note, che contrastino l'accusa, o vincano ragioni di cautela (Sez. 4, Sentenza n. 40291 del 10/06/2008, Rv. 242755 - 01) Coniugando gli elementi fin qui descritti, deve ritenersi adeguatamente motivata la decisione di diniego della richiesta d'indennizzo.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che si liquidano in euro mille, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille, oltre accessori, come per legge. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 13 ottobre 2021 Il con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 11/3/2021 la Corte d'appello di Lecce ha rigettato la domanda di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione patita dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 13/11/2011 nell'ambito di procedimento nel quale era stato indagato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Il procedimento a carico del ricorrente si concluse con pronuncia irrevocabile di assoluzione per non avere commesso il fatto. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, lamentando contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato. Nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], rappresenta la difesa, esiste una sola conversazione intercettata di rilievo, il cui contenuto, riportato nel paragrafo 3 dell'ordinanza impugnata, non consente di desumere i profili di colpa grave individuati a carico del richiedente. In tale conversazione non si faceva alcun esplicito riferimento a sostanza stupefacente e gli interlocutori - tra i quali un sorvegliato speciale non identificato - discutevano di un progetto criminoso non meglio definito. Il contenuto equivoco dei dialoghi induceva la Corte d'appello ad assolvere il ricorrente, non potendosi escludere che gli interlocutori conversassero di eventuali truffe, a cui era particolarmente dedito uno dei partecipanti al dialogo. In tale contesto il giudice della riparazione, per sostenere la ricorrenza della colpa grave, dopo aver fatto riferimento a pronunce della giurisprudenza di legittimità non pertinenti, ha individuatok i seguenti comportamenti ostativi: le frequentazioni ambigue; il possesso da parte del ricorrente di un quantitativo non minimo di sostanze stupefacenti; il suo coinvolgimento in episodi delittuosi analoghi a quelli per i quali si procedeva. Le argomentazioni illustrate in motivazione sarebbero del tutto incongrue. Nel caso di specie non può assolutamente parlarsi di frequentazioni, avendo la Corte di merito fatto riferimento ad un isolato incontro. Non conferente sarebbe l'osservazione in base alla quale la colpa grave si desumerebbe dal tenore della conversazione citata, riguardante la programmazione di truffe: non solo l'oggetto del dialogo non aveva attinenza con fatti riguardanti il traffico di droga, ma il delitto di truffa, in mancanza di aggravanti, non può dare luogo all'adozione di una misura custodiale. La difesa depositava memoria difensiva, ex art. 611 cod. proc. pen., nella quale sollecitava l'assegnazione del ricorso alla Sezione Quarta della Corte di Cassazione, illustrando le ragioni della non condivisibile originaria scelta di assegnazione del ricorso alla Sezione Settima. Nel richiamarsi ai motivi di ricorso, evidenziava come la specificità delle doglianze proposte e la incongruenza della motivazione resa dalla Corte di merito non consentisse di ritenere inammissibile il ricorso. Il P.G con requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. n Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. In subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso, con adozione di ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi. 2. La decisione assunta è sostenuta da conferente motivazione, idonea a rendere conto delle ragioni del diniego dell'indennizzo richiesto. Occorre premettere talune considerazioni di carattere generale in ordine ai principi che regolano l'istituto della riparazione. La giurisprudenza di legittimità si è costantemente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Ministero del Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 222263 - 01), secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave (situazioni, queste, ostative per legge), deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento raggiunto una motivazione, che, se adeguata e congrua, risulta incensurabile in sede di legittimità. Come a suo tempo chiarito, non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, alla base della previsione del diritto all'indennizzo, obliterare il principio di auto responsabilità, che incombe su tutti i consociati, deve ritenersi ostativo al diritto, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche quella condotta improntata a macroscopica imprudenza o negligenza, i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della collettività, ragionevolmente ritenuta in pericolo (in puntuali termini, Sez. U, Sentenza n. 43 del 13/12/1995, dep. 09/02/1996, Sarnataro, Rv. 203637 - 01:"In tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso"). A tal riguardo, la colpa grave può concretarsi in comportamenti sia processuali sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale; onde l'applicazione della suddetta disciplina normativa non può non imporre l'analisi dei comportamenti tenuti dall'interessato. L'autonomia dei due giudizi (quello riparatorio e quello di cognizione) consente al giudice della riparazione di considerare ogni elemento acquisito e di avvalersi, ai fini della decisione da assumere, di ogni circostanza utile. Tuttavia, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014 Cc. (dep. 16/03/2015 ) Rv. 262957). 3. Tutto ciò premesso, in relazione alla fattispecie in esame, occorre rilevare quanto segue . Nel provvedimento impugnato è stato correttamente posto in evidenza l'aspetto delle frequentazioni ambigue del ricorrente: il [OSCURATO:PERSONA] si era incontrato con il Romano, soggetto dedito al narcotraffico, e con un pregiudicato, non meglio identificato, sottoposto a sorveglianza speciale. Ebbene, la circostanza delle frequentazioni con pregiudicati o soggetti coinvolti in traffici illeciti è suscettibile di costituire elemento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, avendo questa Corte affermato, in plurime pronunce, che: «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa» (così ex multis Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 Rv. 258610). L'unicità dell'episodio segnalata dal ricorrente non è circostanza idonea ad escludere la validità dell'argomentazione prodotta in motivazione. Ed invero la Corte di merito, con ragionamento del tutto logico, ha posto in evidenza come la familiarità esistente tra i conversanti lasci comprendere l'esistenza di legami che andavano al di là di un isolato incontro. Quanto al contenuto del dialogo, sebbene la Corte di merito abbia, in modo non coerente, accomunato il tema della programmazione di truffe a quello diverso dell'ipotizzato traffico di sostanze stupefacenti, in altro passaggio della motivazione ha posto in rilievo come il [OSCURATO:PERSONA] avesse esplicitamente offerto la propria disponibilità a coadiuvare il Romano nel settore dello smercio di droga, disponibilità condizionata alla riscossione di una ingente somma di danaro di cui egli era creditore. La circostanza, riconosciuta anche nella pronuncia assolutoria, è intesa nella ordinanza come espressione di grave imprudenza da parte del richiedente: la precipua frequentazione con soggetto malavitoso dedito al traffico di stupefacenti, il dimostrato interessamento al settore del narcotraffico ed il riferimento ad ingenti somme di danaro da riscuotere sono elementi suscettibili d'ingenerare, secondo la ricostruzione offerta dai giudici nell'ordinanza, il ragionevole convincimento, nell'Autorità procedente, che il [OSCURATO:PERSONA] fosse coinvolto nella cessione'di un imprecisato quantitativo di droga. Si tratta, a ben vedere, di argomentazioni non illogiche e non incoerenti, idonee, in quanto tali, a superare il vaglio di competenza di questa Corte. A completamento di tali argomentazioni il giudice della riparazione ha posto in rilievo anche la mancanza di ogni chiarimento proveniente dal ricorrente in sede di interrogatorio, essendosi il [OSCURATO:PERSONA] avvalso della facoltà di non rispondere. In proposito occorre rammentare come, secondo orientamento consolidato della Corte di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, possa prendere in esame il comportamento silenzioso o mendace pur legittimamente tenuto dall'interessato nel corso del procedimento penale, poiché il diritto all'equa riparazione presuppone una condotta dell'interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di circostanze, a lui note, che contrastino l'accusa, o vincano ragioni di cautela (Sez. 4, Sentenza n. 40291 del 10/06/2008, Rv. 242755 - 01) Coniugando gli elementi fin qui descritti, deve ritenersi adeguatamente motivata la decisione di diniego della richiesta d'indennizzo. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che si liquidano in euro mille, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille, oltre accessori, come per legge. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 13 ottobre 2021 Il con