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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10927/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], N. 40138/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza resa in data 06/03/2024 dal GIP del Tribunale di Palermo con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e 2 sexies cod. strada, proponendo sette motivi.

Con il primo motivo ha dedotto l'inosservanza degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen., 354 e 356 cod. proc. pen. e difetto di motivazione della sentenza, nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione difensiva relativa alla nullità o inutilizzabilítà del risultato dell'alcoltest per il mancato avviso circa il diritto all'assistenza difensiva.

Con il secondo motivo ha lamentato erronea applicazione della legge penale relativamente al mancato riconoscimento dell'esimente previsto dall'art. 131-bis.

Con il terzo profilo di gravame è stata denunciata violazione della legge penale in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché manifesta illogicità o contraddittorietà della sentenza sul punto.

Con il quarto motivo sono stati dedotti violazione e falsa upplicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. in ragione della ritenuta eccessività della pena irrogata.

Con il quinto motivo è stata lamentata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 163 e 164 cod. peri, in relazione agli artt. 533 e 535 cod. pen. per la mancata concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena.

Con il sesto motivo è stata denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 186, comma 9 bis, cod. strada per la mancata sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità.

Con il settimo ed ultimo motivo è stata lamentata l'insufficienza ed incoerenza della motivazione del provvedimento impugnato.

Ha chiesto, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Con ordinanza dal 6 novembre 2025 la Corte di Appello di Palermo, rilevata l'inappellabilità della sentenza impugnata, ha disposto la conversione dell'atto di appello in ricorso per cassazione e ha trasmesso gli atti a queto giudice di legittimità.

2. Tutti i motivi proposti sono manifestamente infondati, in quanto deducono violazioni di legge che appaiono insussistenti e difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.N. 40138/2025 R.G.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione del Gip, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

3.1. Il primo motivo, inoltre, è manifestatamente infondato in quanto, con lo stesso, si lamentano violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali.

Per quanto riguarda il lamentato mancato avviso preliminare circa la facoltà della persona sottoposta al test alcolemico di farsi assistere da un difensore di fiducia — mancato avviso che, come rileva la sentenza impugnata, peraltro l'imputato non ha mai lamentato nelle sue dichiarazioni — il provvedimento impugnato ha già chiarito, nel solco di una giurisprudenza di legittimità consolidata, che è sufficiente, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, che di tale circostanza sia fatta menzione negli atti della polizia giudiziaria non essendo richiesta una verbalizzazione contestuale al momento esatto dell'esame (cfr. Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381).

Di conseguenza, a nulla rileva che l'orario di redazione del verbale sia successivo all'esecuzione del test.

Infatti, l'avviso relativo alla facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, se non verbalizzato al momento esatto dell'esame, può essere validamente provato anche mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al giudice valutare la precisione e la completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281976).

Peraltro, l'eventuale omissione dell'avviso non costituisce, così come chiarito da questa Corte, una nullità di ordine generale, né comporta l'inutilizzabilità dell'alcoltest (Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rossi, Rv. 282245).

Siamo comunque di fronte ad accertamenti urgenti di polizia giudiziaria per i quali è previsto l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357, co. 2, cod. proc. pen., nelle forme previste dall'art. 373 cod. proc. pen.

E non sussiste un obbligo giuridico, in capo ai verbalizzanti, di redazione contestuale del verbale di accertamento all'esame etilometrico, essendo sufficiente che l'avvertimento venga espresso oralmente prima della sottoposizione dell'indagato all'esame de qua, per poi essere trasposto per iscritto col verbale successivamente redatto.

A meno di non volere e potere dimostrare che quanto scritto in quell'atto redatto dai pubblici ufficiali verbalizzanti sia falso (così Sez. 7, ord. n. 13254/2019).N. 40138/2025 R.G.

L'orario riportato al momento della materiale stesura del verbale è necessariamente successivo a quello delle operazioni compiute di cui dà fedelmente conto, non essendo un caso — come rileva la Corte territoriale- che nei verbali di cui ci si occupa il verbo appare quasi sempre al passato ("abbiamo proceduto", "evidenziava", "il conducente interpellato", "acconsentiva"..

"l'accertamento ha fornito"... etc.); l'orario delle misurazioni mediante etilometro è perciò necessariamente precedente alla stesura del verbale" (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958).

3.2. Anche il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto il Gip ha argomentatannente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con il rilievo che, nonostante non esista una incompatibilità fra la contravvenzione di cui all'art. 186 cod. strad. e la possibilità di concedere l'esimente, nel caso di specie, è pacifico che l'imputato si sia poto alla guida del proprio veicolo in orario notturno, con un tasso alcolemico elevato trasportando - peraltro - un passeggero, circostanze che provano l'esistenza di un rischio per la pubblica incolumità, con conseguente legittima esclusione della possibilità di qualificare il fatto come particolarmente tenue.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 dei 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

S.U.

Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente».

Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf.

Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, N. 40138/2025 R.G.

Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto).

3.3. Tutti i motivi afferenti al trattamento punitivo non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché afferiscono al trattamento punitivo benché sorretti da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288- 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nel caso in esame il G.I.P. ha motivatamente negato la concessione delle attenuanti generiche dopo aver rilevato l'assenza di elementi favorevoli, precisando che l'imputato "non ha fatto altro che ammettere il vero" e tale affermazione è perfettamente coerente con quanto accaduto.

Il provvedimento impugnato appare, invero, conforme all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03).

È peraltro principio pacifico di questa Corte, che la confessione o l'ammissione del fatto non comportano automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, soprattutto quando non siano accompagnate da concreti elementi di ravvedimento e si risulvano in una presa d'atto dell'ineluttabilità probatoria dell'accusa (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Careri, Rv. 288738; Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Barometro, Rv. 276108).

È allo stesso tempo irrilevante l'occasionalità dell'episodio potendo il giudice valorizzare la gravità oggettiva del fatto e l'assenza di elementi di segno positivo, tanto più alla 1.ice della riforma dell'art. 62-bis c.p., per effetto della quale non è più sufficiente, ai fini della concessione della diminuente, ii solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489).N. 40138/2025 R.G.

Pertanto, anche sul punto la motivazione della sentenza impugnata appare logica e immune da vizi di legittimità.

3.4. Con riferimento al quarto motivo di ricorso, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la pena irrogata risulta pienamente conforme ai criteri dell'art.133 cod. pen. ed è sorretta da motivazione logica e congrua.

La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

Nel caso di specie, tenuto conto delle modalità del fatto, del notevole distanziamento dalla soglia minima prevista dall'art. 186, comma 2 lett. c) cod. strada, nonché dello stato in cui versava l'imputato - tale da rappresentare un serio pericolo per se stesso e per l'incolumità pubblica- la pena inflitta è stata motivatamente ritenuta proporzionata ed adeguata.

L'onere motivatorio, pertanto, è pienamente adempiuto costituendo ius receptum che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Ed invero, il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando !a quantificaz'one costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Il che non è nel caso che ci occupa.

Né può attribuirsi rilievo decisivo all'assenza di manovre imprudenti o di un'andatura irregolare, risultando invece ragionevole, alla luce della specificità del precedente di guida senza patente, ritenere concreto il rischio di reiterazione di condotte analoghe.

3.5. Quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la censura è manifestamente infondata, poiché la concessione del beneficio resta subordinata alla valutazione da parte del giudice del merito sulla futura condotta dell'imputato.

E ne! caso di specie, il Gip ha legittimamente valorizzato il precedente specifico per guida senza patente, N. 40138/2025 R.G. elemento indicativo della capacità a delinquere e idoneo a fondare una valutazione sfavorevole (cfr. Sez. 7, ord. n. 30345 del 07/06/2023, Manfrè, Rv. 285098).

In proposito, va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. Sez. 3, n. 30562 del 19/3/2014, Avveduto ed altri, Rv. 260136; conf.

Sez. 2, n. 19298 del 15/4/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 dep. 2010, Miranda, Rv. 246184, in un caso in cui la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sul riferimento ai precedenti penali dell'imputato).

3.6. Per quanto attiene alla sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità, è bene ricordare che essa non è obbligatoria, ma rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., non conseguendo automaticamente al ricorrere dei presupposti legali (Sez.4, n. 13466 del 17/01/2017, dep. 2017, Pacchioli, Rv. 269396).

Nel caso di specie, il GIP ha adeguatamente motivato il diniego valorizzando elementi fattuali rilevanti, quali la gravità della condotta e :esistenza di un precedente specifico, idonei a fondare una valutazione non favorevole sulla futura condotta dell'imputato, e dunque, sulla meritevolezza al beneficio, coerentemente con l'orientamento di questa Corte secondo cui l'applicazione del lavoro di pubblica utilità presuppone una valutazione discrezionale in ordine alla meritevolezza dell'imputato (Sez.3, n. 26082 del 22/07/2020, dep. 2020, Fiscella, Rv. 279757).

Né assume rilievo la mancata opposizione dell'imputato che costituisce una condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della concessione della sanzione sostitutiva.

3.7. Quanto all'ultimo motivo, lo stesso non è sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

Per contro, la sentenza impugnata presenta una motivazione chiara, coerente e logicamente strutturata, idonea a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure.

Le censure fatte valere dal ricorrente, si concretizzano in doglianze non consentite in questa sede di legittimità e, comunque, manifestatamente infondate, rispondendo la ricostruzione operata dal giudice agli elementi probatori acquisiti e puntualmente richiamati in motivazione.

4. Né può valutarsi l'eventuale maturata improcedibilità alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di impugnazioni, N. 40138/2025 R.G. l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134. (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 - 01; Sez. 7, ord. n. 43883 del 19/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283043- 01; Sez. 4 20975 del 13/05/2025, Togani, n.m.; Sez. 4 n. 20971 del 1.J/05/2025, Silm, n.m.).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], N. 40138/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza resa in data 06/03/2024 dal GIP del Tribunale di Palermo con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e 2 sexies cod. strada, proponendo sette motivi. Con il primo motivo ha dedotto l'inosservanza degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen., 354 e 356 cod. proc. pen. e difetto di motivazione della sentenza, nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione difensiva relativa alla nullità o inutilizzabilítà del risultato dell'alcoltest per il mancato avviso circa il diritto all'assistenza difensiva. Con il secondo motivo ha lamentato erronea applicazione della legge penale relativamente al mancato riconoscimento dell'esimente previsto dall'art. 131-bis. Con il terzo profilo di gravame è stata denunciata violazione della legge penale in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché manifesta illogicità o contraddittorietà della sentenza sul punto. Con il quarto motivo sono stati dedotti violazione e falsa upplicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. in ragione della ritenuta eccessività della pena irrogata. Con il quinto motivo è stata lamentata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 163 e 164 cod. peri, in relazione agli artt. 533 e 535 cod. pen. per la mancata concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena. Con il sesto motivo è stata denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 186, comma 9 bis, cod. strada per la mancata sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. Con il settimo ed ultimo motivo è stata lamentata l'insufficienza ed incoerenza della motivazione del provvedimento impugnato. Ha chiesto, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Con ordinanza dal 6 novembre 2025 la Corte di Appello di Palermo, rilevata l'inappellabilità della sentenza impugnata, ha disposto la conversione dell'atto di appello in ricorso per cassazione e ha trasmesso gli atti a queto giudice di legittimità. 2. Tutti i motivi proposti sono manifestamente infondati, in quanto deducono violazioni di legge che appaiono insussistenti e difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.N. 40138/2025 R.G. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione del Gip, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. Il primo motivo, inoltre, è manifestatamente infondato in quanto, con lo stesso, si lamentano violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali. Per quanto riguarda il lamentato mancato avviso preliminare circa la facoltà della persona sottoposta al test alcolemico di farsi assistere da un difensore di fiducia — mancato avviso che, come rileva la sentenza impugnata, peraltro l'imputato non ha mai lamentato nelle sue dichiarazioni — il provvedimento impugnato ha già chiarito, nel solco di una giurisprudenza di legittimità consolidata, che è sufficiente, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, che di tale circostanza sia fatta menzione negli atti della polizia giudiziaria non essendo richiesta una verbalizzazione contestuale al momento esatto dell'esame (cfr. Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381). Di conseguenza, a nulla rileva che l'orario di redazione del verbale sia successivo all'esecuzione del test. Infatti, l'avviso relativo alla facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, se non verbalizzato al momento esatto dell'esame, può essere validamente provato anche mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al giudice valutare la precisione e la completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281976). Peraltro, l'eventuale omissione dell'avviso non costituisce, così come chiarito da questa Corte, una nullità di ordine generale, né comporta l'inutilizzabilità dell'alcoltest (Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rossi, Rv. 282245). Siamo comunque di fronte ad accertamenti urgenti di polizia giudiziaria per i quali è previsto l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357, co. 2, cod. proc. pen., nelle forme previste dall'art. 373 cod. proc. pen. E non sussiste un obbligo giuridico, in capo ai verbalizzanti, di redazione contestuale del verbale di accertamento all'esame etilometrico, essendo sufficiente che l'avvertimento venga espresso oralmente prima della sottoposizione dell'indagato all'esame de qua, per poi essere trasposto per iscritto col verbale successivamente redatto. A meno di non volere e potere dimostrare che quanto scritto in quell'atto redatto dai pubblici ufficiali verbalizzanti sia falso (così Sez. 7, ord. n. 13254/2019).N. 40138/2025 R.G. L'orario riportato al momento della materiale stesura del verbale è necessariamente successivo a quello delle operazioni compiute di cui dà fedelmente conto, non essendo un caso — come rileva la Corte territoriale- che nei verbali di cui ci si occupa il verbo appare quasi sempre al passato ("abbiamo proceduto", "evidenziava", "il conducente interpellato", "acconsentiva".. "l'accertamento ha fornito"... etc.); l'orario delle misurazioni mediante etilometro è perciò necessariamente precedente alla stesura del verbale" (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958). 3.2. Anche il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto il Gip ha argomentatannente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con il rilievo che, nonostante non esista una incompatibilità fra la contravvenzione di cui all'art. 186 cod. strad. e la possibilità di concedere l'esimente, nel caso di specie, è pacifico che l'imputato si sia poto alla guida del proprio veicolo in orario notturno, con un tasso alcolemico elevato trasportando - peraltro - un passeggero, circostanze che provano l'esistenza di un rischio per la pubblica incolumità, con conseguente legittima esclusione della possibilità di qualificare il fatto come particolarmente tenue. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 dei 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, N. 40138/2025 R.G. Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto). 3.3. Tutti i motivi afferenti al trattamento punitivo non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché afferiscono al trattamento punitivo benché sorretti da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288- 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nel caso in esame il G.I.P. ha motivatamente negato la concessione delle attenuanti generiche dopo aver rilevato l'assenza di elementi favorevoli, precisando che l'imputato "non ha fatto altro che ammettere il vero" e tale affermazione è perfettamente coerente con quanto accaduto. Il provvedimento impugnato appare, invero, conforme all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). È peraltro principio pacifico di questa Corte, che la confessione o l'ammissione del fatto non comportano automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, soprattutto quando non siano accompagnate da concreti elementi di ravvedimento e si risulvano in una presa d'atto dell'ineluttabilità probatoria dell'accusa (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Careri, Rv. 288738; Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Barometro, Rv. 276108). È allo stesso tempo irrilevante l'occasionalità dell'episodio potendo il giudice valorizzare la gravità oggettiva del fatto e l'assenza di elementi di segno positivo, tanto più alla 1.ice della riforma dell'art. 62-bis c.p., per effetto della quale non è più sufficiente, ai fini della concessione della diminuente, ii solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489).N. 40138/2025 R.G. Pertanto, anche sul punto la motivazione della sentenza impugnata appare logica e immune da vizi di legittimità. 3.4. Con riferimento al quarto motivo di ricorso, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la pena irrogata risulta pienamente conforme ai criteri dell'art.133 cod. pen. ed è sorretta da motivazione logica e congrua. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). Nel caso di specie, tenuto conto delle modalità del fatto, del notevole distanziamento dalla soglia minima prevista dall'art. 186, comma 2 lett. c) cod. strada, nonché dello stato in cui versava l'imputato - tale da rappresentare un serio pericolo per se stesso e per l'incolumità pubblica- la pena inflitta è stata motivatamente ritenuta proporzionata ed adeguata. L'onere motivatorio, pertanto, è pienamente adempiuto costituendo ius receptum che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Ed invero, il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando !a quantificaz'one costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il che non è nel caso che ci occupa. Né può attribuirsi rilievo decisivo all'assenza di manovre imprudenti o di un'andatura irregolare, risultando invece ragionevole, alla luce della specificità del precedente di guida senza patente, ritenere concreto il rischio di reiterazione di condotte analoghe. 3.5. Quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la censura è manifestamente infondata, poiché la concessione del beneficio resta subordinata alla valutazione da parte del giudice del merito sulla futura condotta dell'imputato. E ne! caso di specie, il Gip ha legittimamente valorizzato il precedente specifico per guida senza patente, N. 40138/2025 R.G. elemento indicativo della capacità a delinquere e idoneo a fondare una valutazione sfavorevole (cfr. Sez. 7, ord. n. 30345 del 07/06/2023, Manfrè, Rv. 285098). In proposito, va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. Sez. 3, n. 30562 del 19/3/2014, Avveduto ed altri, Rv. 260136; conf. Sez. 2, n. 19298 del 15/4/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 dep. 2010, Miranda, Rv. 246184, in un caso in cui la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sul riferimento ai precedenti penali dell'imputato). 3.6. Per quanto attiene alla sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità, è bene ricordare che essa non è obbligatoria, ma rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., non conseguendo automaticamente al ricorrere dei presupposti legali (Sez.4, n. 13466 del 17/01/2017, dep. 2017, Pacchioli, Rv. 269396). Nel caso di specie, il GIP ha adeguatamente motivato il diniego valorizzando elementi fattuali rilevanti, quali la gravità della condotta e :esistenza di un precedente specifico, idonei a fondare una valutazione non favorevole sulla futura condotta dell'imputato, e dunque, sulla meritevolezza al beneficio, coerentemente con l'orientamento di questa Corte secondo cui l'applicazione del lavoro di pubblica utilità presuppone una valutazione discrezionale in ordine alla meritevolezza dell'imputato (Sez.3, n. 26082 del 22/07/2020, dep. 2020, Fiscella, Rv. 279757). Né assume rilievo la mancata opposizione dell'imputato che costituisce una condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della concessione della sanzione sostitutiva. 3.7. Quanto all'ultimo motivo, lo stesso non è sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Per contro, la sentenza impugnata presenta una motivazione chiara, coerente e logicamente strutturata, idonea a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure. Le censure fatte valere dal ricorrente, si concretizzano in doglianze non consentite in questa sede di legittimità e, comunque, manifestatamente infondate, rispondendo la ricostruzione operata dal giudice agli elementi probatori acquisiti e puntualmente richiamati in motivazione. 4. Né può valutarsi l'eventuale maturata improcedibilità alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di impugnazioni, N. 40138/2025 R.G. l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134. (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 - 01; Sez. 7, ord. n. 43883 del 19/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283043- 01; Sez. 4 20975 del 13/05/2025, Togani, n.m.; Sez. 4 n. 20971 del 1.J/05/2025, Silm, n.m.). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammis
Sentenza Cassazione n. 10927/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris