CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 12020/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 29 maggio 2021, la Corte di appello di Lecce confermava il decreto emesso dal Tribunale di Brindisi in data 1.6.2019, con il quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni cinque, nonché sottoposta a confisca la somma di C. 25.000.00 rinvenuta nella disponibilità del predetto in data 10.11.2017. 2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], nonché quello di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], hanno dedotto "violazione di norma penale sostanziale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione al D. Lgs. n. 159 del 2011, art. 4 lett. a) e b) circa il requisito della attualità della pericolosità sociale". Secondo la difesa la decisione impugnata sarebbe da censurare per avere ritenuto sussistente il requisito dell'attualità della pericolosità sociale del prevenuto, nonostante la distanza temporale tra i fatti per i quali era stata disposta l'applicazione della misura di prevenzione (i fatti in questione risalirebbero a 15 - 17 anni prima; gli ulteriori fatti del 2016, afferirebbero a elementi fuori dal perimetro della pericolosità qualificata e, in ogni caso, risalirebbero pur sempre a 5 anni orsono); del tutto congetturale sarebbe la motivazione relativa al rilievo, secondo cui la detenzione di armi e droga sarebbe funzionale a imprecisati fatti associativi, di cui non vi sarebbe traccia neppure in quel processo; la Corte non avrebbe, infine, compreso la dedotta incidenza sulla ritenuta pericolosità sociale del Brandi delle gravi condizioni di salute dello stesso. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto "violazione dell'art. 24, in relazione agli artt. 19 e 20, del D. Lgs. n. 159 del 2011". Ha, in proposito, sostenuto che la Corte di appello di Lecce avrebbe ignorato gli esiti delle indagini svolte dai Carabinieri, riguardanti sia la Brandi sia il di lei marito, [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, avrebbe erroneamente ritenuto che il proposto [OSCURATO:PERSONA] disponesse di beni sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati e all'attività esercitata; che sarebbe, infatti, risultato dall'annotazione della polizia giudiziaria del 23.11.2017 che, nel periodo in esame, il Ricchiuti aveva dichiarato al fisco redditi complessivi per C. 93.321,00 e dagli accertamenti svolti presso l'INPS che, nel periodo 2012 - 2016, il predetto aveva percepito redditi per C. 114,148,00; che, conseguentemente, alla luce di tali significativi introiti di natura lecita, riferibili al nucleo familiare della Brandi, il giudizio di asserita sproporzione tra dette entrate e le somme sequestrate il 10.11.2017, di cui era stata disposta la confisca, risulterebbe del tutto infondato e inidoneo a sorreggere la motivazione del provvedimento impugnato; che, infine, del tutto assente nel ragionamento della Corte sarebbe qualsiasi motivazione attinente alla costituzione da parte dei coniugi Ricchiuti - Brandi di un peculio, custodito negli anni, fondato su documentate dazioni di denaro da parte dei nonni. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché è basati su motivi non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. E in vero, "nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente" (Sez. Un. del 29.5.2014, n. 33451, RV 260246) e che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 106 del 2015, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del combinato disposto dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell'art. 3 ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), ora art. 10, comma 3, e art. 27, co. 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione. 2. Ciò posto, ritiene il Collegio che nessuna violazione di legge è dato riscontrare nell'ordito motivazionale della Corte territoriale. Nel provvedimento impugnato sono stati indicati gli elementi di fatto in virtù dei quali [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto persona pericolosa. In particolare, la Corte ha richiamato le condanne riportate dal Brandi, in via definitiva, per reati di detenzione illegale di armi, rapina, furto, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, contrabbando, associazione di stampo mafioso e spaccio di sostanze stupefacenti, commessi negli anni dal 1977 al 1991; quindi, ha richiamato la condanna definitiva di cui alla sentenza della Corte di appello di Lecce del 6.3.2018 per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, commesso sino al febbraio 2007, nonché il procedimento a carico dello stesso per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, commesso tra il 2005 e il 2007, per il quale è stato condannato con sentenza del Tribunale di Brindisi ad anni tredici di reclusione; ha, altresì, evidenziato come dalle sentenze di condanna emergesse la particolare pregnanza del coinvolgimento del Brandi nella pregressa attività associativa e che dall'esame di tutta la sua biografia criminale risultasse che giammai il predetto "aveva inteso apertamente sconfessare il codice di disvalori accettato e condiviso con la sua reale dissociazione dalla consorteria di appartenenza o dato prova di percorsi rieducativi genuinamente volti a rinnegare le pregresse scelte delinquenziali"; ha aggiunto che "proprio a suggellare l'effettività di un pieno coinvolgimento del Brandi nelle dinamiche criminali si colloca(va)no i fatti del 9.12.2016, allorquando venne trovato in possesso di 13.650 grammi di marijuana e di numerose armi, taluna delle quali anche clandestina" e che l'ingente quantitativo di droga non potesse che essere riferibile a un contesto organizzato, così come la disponibilità di più armi fosse assolutamente in continuità con l'associazione dallo stesso capeggiata dedita alla "protezione" di imprese e di attività commerciali attraverso l'effettuazione di servizi di "guardiania". Così argomentando, la Corte ha ritenuto integrato il requisito dell'attualità della pericolosità sociale del Brandi, facendo buon governo della giurisprudenza espressamente richiamata nel provvedimento impugnato. 3. Ora, il ricorso proposto nell'interesse del Brandi, anche nella parte in cui denuncia formalmente la violazione di legge, in sostanza si articola in censure sulla motivazione, volendo confutare gli argomenti posti a base del decreto della Corte di appello di Lecce in punto di valutazione della pericolosità del ricorrente in termini di attualità. E, tuttavia, sul punto la motivazione del provvedimento impugnato non solo non è affatto mancante o meramente apparente, ma è anzi del tutto esauriente, anche nella parte in cui ha ritenuto che la pronuncia resa dalla Corte di cassazione in altro procedimento, avente a oggetto la sospensione dell'esecuzione della pena per motivi di salute, fosse del tutto irrilevante nel presente procedimento di prevenzione. 4. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al provvedimento di confisca della somma di denaro (€. 25.000,00) che la predetta assume nella sua titolarità. Dovendo l'impugnazione essere valutata - come già evidenziato rispetto al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - alla stregua del vizio di violazione di legge, ritiene il Collegio che il decreto impugnato sia esente da rilievi in esso sussumibili.Le modalità del ritrovamento della somma di denaro confiscata, nella disponibilità del proposto, e non della congiunta, danno ragione della legittimità del provvedimento ablatorio, posto che le indagini patrimoniali, per come valutate dalla Corte di appello di Lecce, senza idonea confutazione da parte della ricorrente, non ne giustificano la lecita provenienza. La Corte territoriale ha, infatti, rilevato come dall'accertamento operato dal [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Brindisi nel 2017 (anno di rinvenimento della citata somma) fosse emerso non soltanto che [OSCURATO:PERSONA] fino al matrimonio con il Ricchiuti non avesse presentato alcuna dichiarazione di redditi e che la stessa avesse conseguito redditi per il 2007 di C. 9.591,00 e per il 2008 di C. 2.538,00, ma anche che il di lei marito fosse titolare di un'attività di coltivazione di cereali e leguminose con reddittività contenute, che non avrebbero potuto consentire loro un accumulo di risorse, essendo le stesse appena sufficienti a soddisfare le esigenze primarie del nucleo familiare. La Corte ha, altresì, argomentato sul carattere risalente delle addotte donazioni vantate da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo inverosimile la circostanza addotta dalla difesa, secondo cui la predetta, coniugata dal 2014, avesse provveduto a crearsi la disponibilità di una somma in contante, occultata nell'abitazione del padre, dove era stata rinvenuta il 10 giugno 2017, per far fronte alle spese nuziali. 5. Conclusivamente, anche il ricorso proposto nell'interesse della Brandi, al di là dei vizi formalmente denunciati, si articola in censure sulla motivazione, la quale non solo non è affatto mancante o meramente apparente, ma è anzi del tutto esauriente. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) - anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,