CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 14668/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAreTaro—avv udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo la pena inflitta e confermando, nel resto, le precedenti statuizioni; ritenuto che il ricorso, peraltro proposto per motivi non consentiti dalla legge avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen, sia inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, sicché deve ritenersi preclusa in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente