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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 47170/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di UDINErd)3t-o-ay..v+so 9,1.1e- parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 22/9/2020, il Magistrato di sorveglianza di Udine ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto della richiesta di invio di una e-mail al difensore.

2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Attanasio ha proposto personalmente reclamo al Tribunale di sorveglianza di Trieste, correttamente qualificato come ricorso per cassazione, con conseguente trasmissione alla Cancelleria della Suprema Corte, ove esso è stato ritualmente iscritto.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che [OSCURATO:PERSONA], al di là del nomen iuris attribuito alla sua richiesta, ha chiaramente inteso impugnare la declaratoria di inammissibilità del reclamo, contestando la decisione del Magistrato di sorveglianza: doglianza, questa, che avrebbe potuto essere proposta soltanto con il mezzo del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., a mente del quale l'impugnazione avverso la declaratoria di inammissibilità pronunciata de plano per manifesta infondatezza della richiesta, deve essere presentata proprio nelle forme del ricorso per cassazione.

Pertanto, la relativa riqualificazione deve ritenersi del tutto corretta.

3.1. Orbene, sia la notifica dell'ordinanza impugnata, sia il ricorso, sono successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ±DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di UDINErd)3t-o-ay..v+so 9,1.1e- parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22/9/2020, il Magistrato di sorveglianza di Udine ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto della richiesta di invio di una e-mail al difensore. 2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Attanasio ha proposto personalmente reclamo al Tribunale di sorveglianza di Trieste, correttamente qualificato come ricorso per cassazione, con conseguente trasmissione alla Cancelleria della Suprema Corte, ove esso è stato ritualmente iscritto. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che [OSCURATO:PERSONA], al di là del nomen iuris attribuito alla sua richiesta, ha chiaramente inteso impugnare la declaratoria di inammissibilità del reclamo, contestando la decisione del Magistrato di sorveglianza: doglianza, questa, che avrebbe potuto essere proposta soltanto con il mezzo del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., a mente del quale l'impugnazione avverso la declaratoria di inammissibilità pronunciata de plano per manifesta infondatezza della richiesta, deve essere presentata proprio nelle forme del ricorso per cassazione. Pertanto, la relativa riqualificazione deve ritenersi del tutto corretta. 3.1. Orbene, sia la notifica dell'ordinanza impugnata, sia il ricorso, sono successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ±DEPOSI