CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24924/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 12392 /20 22 proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentat a e difes a come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore con domicilio presso l’avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa come per legge ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n.9916/07/21 depositata i n data 08/11 /20 21 , non notificata, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 09 / 0 6 /202 3 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: operazioni soggettivamenteinesistenti – oneredellaprova Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - l a società contribuente impugnava l'avviso di accertamento notificatole dall' U fficio con il quale , a seguito di PVC redatto al terminedi verifica , era rettificat a la dichiarazione modello unico 2009 disconoscendosi i costi afferenti a operazioni soggettivamenteoggettivamente e inesistenti oltre che costi non inerenti, con conseguente rideterminazione dell'imposizione redditualee IVA ; - la CTP di Caltanissetta accoglieva il ricorso; - appellava l’Amministrazione finanziaria; - con la pronuncia qui gravata il giudice dell'appello ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle entrate e dichiarato legittimo l'avvisodi accertamento; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto aff idato ha un solo motivo di doglianza; l' A genzia delle entrate resiste con controricorso; Consideratoche: - i l solo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.2697c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. e n. 5 c.p.c. per avere la CTR mancato di indicare gli elementi che avrebbero dovutoingenerare il dubbio in capo alla contribuente in ordine alla illiceità delle operazioni contestate, con ciò introducendo una presunzione di consapevolezza della società ricorrente di aver intrattenutorapporti con una società “cartiera”; - il motivo è infondato; - invero, la CTR ha correttamente operato, poiché dapprima ha esaminato gli elementi indiziari dedotti dall’Ufficio, che ha dimostratocome la emittente le fatture “era priva delle strutture essenzialiper lo svolgimento dell’attività commerciale (in quanto priva di locali commerciali e magazzini) e altresì priva di mezzi economicie patrimoniali. . .”; - ebbene, a fronte di tali elementi, la CTR ha accertato come la contribuentenon abb ia dato prova di aver agito con la “diligenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 massima esigibile da un operatore economico accordo, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanzedel caso concreto”; - essa ha quindi operato in linea con i principi di quest a Corte secondo la quale (tra molte, la recente Cass. Sez.5, Sentenza n. 24471 del 09/08/2022) in tema di detrazione dell'IVA, in caso di operazioni che siano contestate come soggettivamenteinesistenti, l'[OSCURATO:PERSONA] ha l'oneredi provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditoreonesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmenteinesistente il contraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, ladiligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di rag ionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, néla regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza dibenefici dalla rivendita delle merci o dei servizi ; - pertanto, il ricor so è rigettato; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigettail ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di liteche liquida in euro 4.300,00 oltre a spese prenotate a debito. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 dell'ulterioreimporto a ti