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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026

Cassazione n. 25663/2026

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ppresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.5601/2021 depositata il 07/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSONumero registro generale 15201/2022Numero sezionale 5571/2026Numero di raccolta generale 25663/2026Data pubblicazione 21/09/2026che con sentenza n. 5601/21 la CTR del Lazio rigettava l’appello propostodalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., concessionaria del servizio di accertamento eriscossione del comune di Tivoli, avverso la sentenza della CTP di Roma n.19416/17, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuenteMA.[OSCURATO:SOCIETA] avverso un avviso di accertamento TIA2010-2011;che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato adun solo motivo, avverso la suddetta sentenza della CTR;che la [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata e non si ècostituita nemmeno nel giudizio di appello, come si evince dalla sentenzaimpugnata;CONSIDERATOche la notifica del ricorso alla controparte è stata effettuata presso unindirizzo di posta elettronica;che la sentenza di appello, nell’intestazione, non riporta l’indicazione dellasede o l’elezione di domicilio eventualmente effettuate in primo gradodalla società (né il suddetto indirizzo di posta elettronica);che, non essendosi la controparte costituita, ai fini della verifica dellaritualità della notifica, va acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado; P.Q.Mmanda alla Cancelleria per l’acquisizione del fascicolo del giudizio di primogrado e rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.5601/2021 depositata il 07/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSONumero registro generale 15201/2022Numero sezionale 5571/2026Numero di raccolta generale 25663/2026Data pubblicazione 21/09/2026che con sentenza n. 5601/21 la CTR del Lazio rigettava l’appello propostodalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., concessionaria del servizio di accertamento eriscossione del comune di Tivoli, avverso la sentenza della CTP di Roma n.19416/17, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuenteMA.[OSCURATO:SOCIETA] avverso un avviso di accertamento TIA2010-2011;che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato adun solo motivo, avverso la suddetta sentenza della CTR;che la [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata e non si ècostituita nemmeno nel giudizio di appello, come si evince dalla sentenzaimpugnata;CONSIDERATOche la notifica del ricorso alla controparte è stata effettuata presso unindirizzo di posta elettronica;che la sentenza di appello, nell’intestazione, non riporta l’indicazione dellasede o l’elezione di domicilio eventualmente effettuate in primo gradodalla società (né il suddetto indirizzo di posta elettronica);che, non essendosi la controparte costituita, ai fini della verifica dellaritualità della notifica, va acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado; P.Q.Mmanda alla Cancelleria per l’acquisizione del fascicolo del giudizio di primogrado e rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25663/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris