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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00076/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: CIANFROCCA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si censura il mancato proscioglimento degli imputati per intervenuta prescrizione de reato, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, non essendosi validamente formato un rapporto di impugnazione in ragione della affermata inammissibilità dell'appello, statuizione che non ha formato oggetto di alcun rilievo difensivo con il presente ricorso, era ormai preclusa la possibilità, per la Corte territoriale, di rilevare e dichiarare le eventuali cause di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 5, n. 4867 del 29/11/2000, Maglieri, Rv. 219060 - 01, secondo cui, nel caso in cui i motivi di appello siano affetti da vizi che ne comportano l'inammissibilità originaria - nella specie per genericità -, deve ritenersi che, nonostante la proposizione del gravame, la sentenza di merito sia passata in giudicato, con la conseguente impossibilità di dichiarare in cassazione l'eventuale intervenuta prescrizione del reato ex articolo 129 cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 21 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: CIANFROCCA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si censura il mancato proscioglimento degli imputati per intervenuta prescrizione de reato, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, non essendosi validamente formato un rapporto di impugnazione in ragione della affermata inammissibilità dell'appello, statuizione che non ha formato oggetto di alcun rilievo difensivo con il presente ricorso, era ormai preclusa la possibilità, per la Corte territoriale, di rilevare e dichiarare le eventuali cause di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 5, n. 4867 del 29/11/2000, Maglieri, Rv. 219060 - 01, secondo cui, nel caso in cui i motivi di appello siano affetti da vizi che ne comportano l'inammissibilità originaria - nella specie per genericità -, deve ritenersi che, nonostante la proposizione del gravame, la sentenza di merito sia passata in giudicato, con la conseguente impossibilità di dichiarare in cassazione l'eventuale intervenuta prescrizione del reato ex articolo 129 cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 21 novembr
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