Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 31711/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1294-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 133, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimato - avverso il decreto RG 239/2019 del TRIBUNALE di AVELLINO, Sez.

VI-RG 1294/2020 camera di consiglio 23.6.2021 depositato 11 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — [OSCURATO:PERSONA] proponeva domanda di rivendica ex art. 103 1.fall. chiedendo la restituzione di un autoveicolo acquistato dalla fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. o, in via subordinata, la corresponsione del controvalore per equivalente del detto bene.

Il Tribunale di Avellino, nella resistenza della curatela fallimentare, respingeva le domande proposte.

Considerava che la vendita, siccome avente ad oggetto un bene mobile registrato, avrebbe dovuto essere trascritta ai fini dell'opponibilità ai terzi: ciò che non era avvenuto.

Osservava, ad abundantiam, che l'autovettura non era mai entrata nella disponibilità del fallimento e che l'art. 103

1. fall. subordina l'esito positivo della detta rivendica all'acquisizione del bene all'attivo della procedura: rilevava, al riguardo, che non poteva essere accolta la richiesta di ammissione in prededuzione del credito commisurato al controvalore del mezzo, giacché la norma citata condizionava il riconoscimento del beneficio della prededucibilità al presupposto di una perdita del possesso del bene rivendicato che fosse occorsa dopo che lo stesso era stato acquisito all'attivo fallimentare.

2. — Avverso il decreto pronunciato il 19 novembre 2019 dal Tribunale di Avellino ricorre per cassazione, con due motivi, Meconi.

Il fallimento [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Sez.

VI-RG 1294/2020 camera di consiglio 23.6.2021 2

1. — Col primo motivo sono dedotte la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1376, 2644, 2683, 2684, n. 1, 2688 e 2704 c.c., nonché dell'art. 6 r.d.l. n. 436/1927.

Sostiene il ricorrente che in ragione dell'avvenuto accertamento giudiziale quanto alla data certa del negozio traslativo e in assenza di questioni afferenti conflitti da dirimere in base a plurime trascrizioni, nel caso specifico assenti, ovvero sfornite di prova, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda da lui proposta.

Il motivo è infondato.

Come ricordato dal Tribunale, dispone l'art. 45

1. fall. che le formalità necessarie per rendere opponibile gli atti dei terzi, se compiuti dopo la data di dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.

Ciò implica che ai fini dell'opponibilità, nei confronti del fallimento del venditore, dell'acquisto di un bene mobile iscritto nel pubblico registro automobilistico, non è sufficiente che la trascrizione della vendita sia stata richiesta prima della dichiarazione di fallimento, essendo invece necessario che l'atto di vendita sia stato trascritto nel pubblico registro prima della data di dichiarazione del fallimento (cfr., in tema, Cass. 15 novembre 2018, n. 29459).

2. — Il secondo mezzo oppone la violazione e l'omessa o errata applicazione dell'art. 2704 c.c..

Sostiene l'istante che il Tribunale, nel respingere il ricorso in opposizione non si sarebbe uniformato al disposto dell'art. 2704 c.c.: infatti — assume — alla luce del quadro giurisprudenziale esistente, tale norma non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di un atto tra privati, non Sez.

VI-RG 1294/2020 camera di consiglio 23.6.2021 autenticato, debba ritenersi certa rispetto ai terzi.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale non ha affatto negato che il contratto di compravendita avesse data certa ma, come rilevato, ha conferito decisività alla circostanza per cui l'acquisto del mezzo non risultasse trascritto prima della dichiarazione di fallimento: e sul punto la decisione impugnata si rivela pienamente corretta, dal momento che la rivendica fallimentare di beni soggetti al regime di pubblicità presuppone che la vendita sia opponibile al fallimento del venditore, richiedendo a tal fine che l'atto abbia data certa e, altresì, che le formalità necessarie a renderlo opponibile ai terzi, quindi la trascrizione, siano state compiute, ex art. 45

1. fall., in data anteriore all'apertura del fallimento (per tutte, con riferimento agli immobili, Cass. 18 gennaio 2018, n. 1190).

Ciò detto, la ravvisata mancata aderenza della censura al decisurn destina la stessa alla statuizione di inammissibilità (Cass. n. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490).

3. — Il ricorso è dunque rigettato.

4. — Nulla deve statuirsi in punto di spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, ove dovuto.

Sez.

VI-RG 1294/2020 camera di consiglio 23.6.2021 4 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6' Sezione Civile, in data 23 giugno 2021.

Pre si y n t...%"ct [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1294-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 133, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimato - avverso il decreto RG 239/2019 del TRIBUNALE di AVELLINO, Sez. VI-RG 1294/2020 camera di consiglio 23.6.2021 depositato 11 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] proponeva domanda di rivendica ex art. 103 1.fall. chiedendo la restituzione di un autoveicolo acquistato dalla fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. o, in via subordinata, la corresponsione del controvalore per equivalente del detto bene. Il Tribunale di Avellino, nella resistenza della curatela fallimentare, respingeva le domande proposte. Considerava che la vendita, siccome avente ad oggetto un bene mobile registrato, avrebbe dovuto essere trascritta ai fini dell'opponibilità ai terzi: ciò che non era avvenuto. Osservava, ad abundantiam, che l'autovettura non era mai entrata nella disponibilità del fallimento e che l'art. 103 1. fall. subordina l'esito positivo della detta rivendica all'acquisizione del bene all'attivo della procedura: rilevava, al riguardo, che non poteva essere accolta la richiesta di ammissione in prededuzione del credito commisurato al controvalore del mezzo, giacché la norma citata condizionava il riconoscimento del beneficio della prededucibilità al presupposto di una perdita del possesso del bene rivendicato che fosse occorsa dopo che lo stesso era stato acquisito all'attivo fallimentare. 2. — Avverso il decreto pronunciato il 19 novembre 2019 dal Tribunale di Avellino ricorre per cassazione, con due motivi, Meconi. Il fallimento [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Sez. VI-RG 1294/2020 camera di consiglio 23.6.2021 2 1. — Col primo motivo sono dedotte la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1376, 2644, 2683, 2684, n. 1, 2688 e 2704 c.c., nonché dell'art. 6 r.d.l. n. 436/1927. Sostiene il ricorrente che in ragione dell'avvenuto accertamento giudiziale quanto alla data certa del negozio traslativo e in assenza di questioni afferenti conflitti da dirimere in base a plurime trascrizioni, nel caso specifico assenti, ovvero sfornite di prova, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda da lui proposta. Il motivo è infondato. Come ricordato dal Tribunale, dispone l'art. 45 1. fall. che le formalità necessarie per rendere opponibile gli atti dei terzi, se compiuti dopo la data di dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori. Ciò implica che ai fini dell'opponibilità, nei confronti del fallimento del venditore, dell'acquisto di un bene mobile iscritto nel pubblico registro automobilistico, non è sufficiente che la trascrizione della vendita sia stata richiesta prima della dichiarazione di fallimento, essendo invece necessario che l'atto di vendita sia stato trascritto nel pubblico registro prima della data di dichiarazione del fallimento (cfr., in tema, Cass. 15 novembre 2018, n. 29459). 2. — Il secondo mezzo oppone la violazione e l'omessa o errata applicazione dell'art. 2704 c.c.. Sostiene l'istante che il Tribunale, nel respingere il ricorso in opposizione non si sarebbe uniformato al disposto dell'art. 2704 c.c.: infatti — assume — alla luce del quadro giurisprudenziale esistente, tale norma non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di un atto tra privati, non Sez. VI-RG 1294/2020 camera di consiglio 23.6.2021 autenticato, debba ritenersi certa rispetto ai terzi. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale non ha affatto negato che il contratto di compravendita avesse data certa ma, come rilevato, ha conferito decisività alla circostanza per cui l'acquisto del mezzo non risultasse trascritto prima della dichiarazione di fallimento: e sul punto la decisione impugnata si rivela pienamente corretta, dal momento che la rivendica fallimentare di beni soggetti al regime di pubblicità presuppone che la vendita sia opponibile al fallimento del venditore, richiedendo a tal fine che l'atto abbia data certa e, altresì, che le formalità necessarie a renderlo opponibile ai terzi, quindi la trascrizione, siano state compiute, ex art. 45 1. fall., in data anteriore all'apertura del fallimento (per tutte, con riferimento agli immobili, Cass. 18 gennaio 2018, n. 1190). Ciò detto, la ravvisata mancata aderenza della censura al decisurn destina la stessa alla statuizione di inammissibilità (Cass. n. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490). 3. — Il ricorso è dunque rigettato. 4. — Nulla deve statuirsi in punto di spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, ove dovuto. Sez. VI-RG 1294/2020 camera di consiglio 23.6.2021 4 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6' Sezione Civile, in data 23 giugno 2021. Pre si y n t...%"ct [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 31711/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris