CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2021
Cassazione n. 27234/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21377-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA B. CAIROLI 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 904/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16335 del 2012, dichiarava inammissibili le domande proposte dalla "[OSCURATO:PERSONA] dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.", in qualità di acquirente, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere il risarcimento dei danni a titolo di responsabilità contrattuale e la condanna dei venditori alla restituzione di parte del prezzo di acquisto dell'azienda farmacia per essere stati artatamente e dolosamente rialzati i bilanci, per intervenuta decadenza e comunque per prescrizione dall'azione di cui all'art. 1495 c.c. In virtù dell'impugnazione interposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. del dott. [OSCURATO:PERSONA] & c., la Corte di appello di Roma, nella resistenza degli appellati, con sentenza n. 904/2019, rigettava l'appello, condividendo le argomentazioni del giudice di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma la [OSCURATO:PERSONA] dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. propone ricorso in cassazione fondato su due motivi, cui resistono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di eredi, con controricorso. Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1 n. 5) c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. E' stata depositata memoria illustrativa dalla ricorrente con la quale, tra l'altro, è stata eccepita la tardività della notificazione del controricorso. Ric. 2019 n. 21377 sez. M2 - ud. 03-02-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA], all'esito dell'adunanza camerale, rileva che non sussistano nella specie i requisiti di cui al n. 5 dell'art. 375 c.p.c., per la trattazione della causa in Camera di consiglio, ossia dell'evidenza decisoria. Conclusivamente il giudizio deve essere rimesso al Presidente della Seconda sezione civile per la fissazione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza avanti alla Seconda Sezione Civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2^ Sezione civile della Corte di Cassazione, il 3 febbraio 2021. [OSCURATO:PERSONA] emeadow, - 7 OTT