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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13994/2026

Testo disponibile della fonte

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ale di Trieste.Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiBirritteri che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente all’applicazionedella sanzione della revoca della patente di guida;letta la memoria del difensore del [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 21 ottobre 2024 il Tribunale di Trieste ha accolto larichiesta di pena concordata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., proposta da[OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), 186 bis,commi 1, lett. c) e 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essersi posto – qualeesercente attività di trasporto cose – alla guida di un autoarticolato, in stato diebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico pari a 2,09g/l al primo accertamento e di 2,09 g/l al secondo) e ha applicato, allo stesso, lasanzione accessoria della revoca della patente di guida.2.

Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],affidato a un unico motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 186 bis, comma5, Cod. strada.In tesi difensiva, detta norma prevede due distinte ipotesi di revoca dellapatente:a) quando sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l per iconducenti di cui alla lettera d) del comma 1;b) in caso di recidiva nel triennio degli altri conducenti di cui al medesimocomma 1.Al ricorrente non poteva, dunque, essere applicata la revoca della patente diguida poiché non ricorreva alcuna delle condizioni anzidette.Né ricorreva la circostanza aggravante dell’avere cagionato un incidentestradale che, ai sensi dell’art. 186, comma 2 bis, Cod. strada.Da quanto detto, secondo la difesa, consegue che la statuizione relativa allarevoca della patente di guida è errata e rende la sentenza meritevole diannullamento.3.

Le parti hanno concluso, per iscritto, come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Deve essere, innanzitutto, osservato che dalla lettura del capo diimputazione emerge che all’imputato, conducente che esercita attività di trasportodi cose, è stato contestato di avere circolato alla guida di un “autoarticolato” con untasso alcolemico pari a 2,09 g/l al primo accertamento e di 2,09 al secondo.Al netto della contestazione della contravvenzione di cui all’art. 186, comma2, lett. c), 186-bis commi 1, lett. c) e 3 Cod. strada, appare evidente chel’imputazione richiama il contenuto della lett. d) dell’art. 186- bis comma 1, Cod.strada che vieta di guidare dopo avere assunto bevande alcoliche, tra gli altri, aiconducenti di autoveicoli, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto dipersone «nonché di autoarticolati e di autosnodati».L’imputazione, conteneva in fatto ma espressamente, la contestazione diessersi posto alla guida di un “autoarticolato”, a nulla, dunque, rilevando che sitrattasse di un mezzo destinato al trasporto di cose, piuttosto che di persone.A tale proposito va rammentato che «In tema di contestazione dell'accusa, sideve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle normedi legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata oerronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determinanullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto didifesa» (Sez. 1, Sentenza n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 – 01;Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258920; Sez. 3, n. 22434del 19/02/2013, Nappello, Rv. 255772).3.

Come rilevato dal ricorrente, il comma 5 dell’art. 186 prevede che «lapatente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, Sezione II del titolo VI,qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiorea 1,5 grammi per lito (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1,ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimocomma.

E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sestoperiodo della lettera c) del comma 2 dell’art. 186».A ben vedere la norma in esame, destinata ai neopatentati e ai conducentiche professionalmente esercitino la guida di mezzi destinati al trasporto di personeo di cose, disciplina in maniera dettagliata il divieto di guida in stato di ebbrezza, ilimiti di tasso alcolemico, le fasce di sanzione, la sospensione o revoca della patentecon regole ancora più stringenti.La disposizione in esame, infatti, premesso il divieto generale, considera laguida in stato di alterazione non solo in termini di pericolosità astratta maall’effettivo grado di alterazione del conducente che incide sulla capacità di controllodel veicolo e sulla sicurezza della circolazione.

A tal fine prevede un regime ancorapiù rigoroso per alcune categorie ritenute “sensibili” ossia ai conducenti di etàinferiore a 21 anni, dunque neopatentati e conducenti che esercitanoprofessionalmente il trasporto di persone o cose e i conducenti di veicoli pesanti odestinati al trasporto collettivo.L’impostazione differenziata si collega al principio generale di sicurezza dellacircolazione stradale sancito dall’art. 140 Cod. strada secondo cui gli utenti dellastrada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per lacircolazione medesima, rendendo – nei casi sopra indicati - più incisiva la rispostasanzionatoria.Per costoro è vietato guidare dopo avere assunto bevande alcoliche anche contasso alcolemico superiore a zero ma non oltre 0,5 g.Ne consegue che la sanzione accessoria della revoca della patente di guida èstata correttamente disposta dal primo giudice.4.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Deciso il 26 febbraio 2026La Consigliera est.

Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Trieste.Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiBirritteri che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente all’applicazionedella sanzione della revoca della patente di guida;letta la memoria del difensore del [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 21 ottobre 2024 il Tribunale di Trieste ha accolto larichiesta di pena concordata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., proposta da[OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), 186 bis,commi 1, lett. c) e 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essersi posto – qualeesercente attività di trasporto cose – alla guida di un autoarticolato, in stato diebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico pari a 2,09g/l al primo accertamento e di 2,09 g/l al secondo) e ha applicato, allo stesso, lasanzione accessoria della revoca della patente di guida.2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],affidato a un unico motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 186 bis, comma5, Cod. strada.In tesi difensiva, detta norma prevede due distinte ipotesi di revoca dellapatente:a) quando sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l per iconducenti di cui alla lettera d) del comma 1;b) in caso di recidiva nel triennio degli altri conducenti di cui al medesimocomma 1.Al ricorrente non poteva, dunque, essere applicata la revoca della patente diguida poiché non ricorreva alcuna delle condizioni anzidette.Né ricorreva la circostanza aggravante dell’avere cagionato un incidentestradale che, ai sensi dell’art. 186, comma 2 bis, Cod. strada.Da quanto detto, secondo la difesa, consegue che la statuizione relativa allarevoca della patente di guida è errata e rende la sentenza meritevole diannullamento.3. Le parti hanno concluso, per iscritto, come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Deve essere, innanzitutto, osservato che dalla lettura del capo diimputazione emerge che all’imputato, conducente che esercita attività di trasportodi cose, è stato contestato di avere circolato alla guida di un “autoarticolato” con untasso alcolemico pari a 2,09 g/l al primo accertamento e di 2,09 al secondo.Al netto della contestazione della contravvenzione di cui all’art. 186, comma2, lett. c), 186-bis commi 1, lett. c) e 3 Cod. strada, appare evidente chel’imputazione richiama il contenuto della lett. d) dell’art. 186- bis comma 1, Cod.strada che vieta di guidare dopo avere assunto bevande alcoliche, tra gli altri, aiconducenti di autoveicoli, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto dipersone «nonché di autoarticolati e di autosnodati».L’imputazione, conteneva in fatto ma espressamente, la contestazione diessersi posto alla guida di un “autoarticolato”, a nulla, dunque, rilevando che sitrattasse di un mezzo destinato al trasporto di cose, piuttosto che di persone.A tale proposito va rammentato che «In tema di contestazione dell'accusa, sideve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle normedi legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata oerronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determinanullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto didifesa» (Sez. 1, Sentenza n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 – 01;Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258920; Sez. 3, n. 22434del 19/02/2013, Nappello, Rv. 255772).3. Come rilevato dal ricorrente, il comma 5 dell’art. 186 prevede che «lapatente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, Sezione II del titolo VI,qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiorea 1,5 grammi per lito (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1,ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimocomma. E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sestoperiodo della lettera c) del comma 2 dell’art. 186».A ben vedere la norma in esame, destinata ai neopatentati e ai conducentiche professionalmente esercitino la guida di mezzi destinati al trasporto di personeo di cose, disciplina in maniera dettagliata il divieto di guida in stato di ebbrezza, ilimiti di tasso alcolemico, le fasce di sanzione, la sospensione o revoca della patentecon regole ancora più stringenti.La disposizione in esame, infatti, premesso il divieto generale, considera laguida in stato di alterazione non solo in termini di pericolosità astratta maall’effettivo grado di alterazione del conducente che incide sulla capacità di controllodel veicolo e sulla sicurezza della circolazione. A tal fine prevede un regime ancorapiù rigoroso per alcune categorie ritenute “sensibili” ossia ai conducenti di etàinferiore a 21 anni, dunque neopatentati e conducenti che esercitanoprofessionalmente il trasporto di persone o cose e i conducenti di veicoli pesanti odestinati al trasporto collettivo.L’impostazione differenziata si collega al principio generale di sicurezza dellacircolazione stradale sancito dall’art. 140 Cod. strada secondo cui gli utenti dellastrada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per lacircolazione medesima, rendendo – nei casi sopra indicati - più incisiva la rispostasanzionatoria.Per costoro è vietato guidare dopo avere assunto bevande alcoliche anche contasso alcolemico superiore a zero ma non oltre 0,5 g.Ne consegue che la sanzione accessoria della revoca della patente di guida èstata correttamente disposta dal primo giudice.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Deciso il 26 febbraio 2026La Consigliera est. Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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