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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30448/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente —ORDINANZA sul ricorso 19501-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2938/5/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 10/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione Con la sentenza impugnata la CTR Sicilia, rigettando l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate ha confermato la pronunzia di primo grado che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - avverso il diniego tacito dell'amministrazione finanziaria al rimborso della quota pari al 90% delle imposte IRPEF ed ILOR relative a redditi di lavoro autonomo versate per gli anni dal 1990 al 1992, richiesto in quanto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] degli eventi sismici, ai sensi della legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 17,.

La CTR ha ritenuto, per quel che qui rileva, che non potesse disconoscersi la legittimazione del sostituito d'imposta a chiedere il rimborso tempestivamente attivato dal contribuente.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La parte intimata non ha resistito.

Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia deduce il vizio di omessa pronunzia su un motivo di appello formulato in seno all'atto di impugnazione, concernente la natura di impresa dei redditi del contribuente e la conseguente insussistenza del diritto a pretendere il rimborso di quanto reclamato.

Con il secondo motivo si deduce la violazione della legge n. 289 del 2000, art. 9, comma 17, della legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la CTR avrebbe errato a riconoscere al contribuente il diritto al rimborso delle imposte pur in presenza di attività di impresa, quale doveva considerarsi quella dell'esercente una libera professione.

Ric. 2019 n. 19501 sez.

MT - ud. 16-09-2021 -2- Il primo motivo è fondato.

La CTR ha totalmente tralasciato di esaminare la censura alla sentenza di primo grado che l'Agenzia aveva formulato deducendo che l'attività svolta dal contribuente- medico chirurgo- fosse assimilabile a quella di impresa e come tale esclusa dal diritto al rimborso.

Tale questione non è stata totalmente esaminata dal giudice di appello.

L'accoglimento del primo motivo L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo, con il quale si censura il diritto al rimborso riconosciuto dalla CTR senza che questa abbia tuttavia preliminarmente esaminato la censura relativa alla non spettanza della pretesa con riguardo al reddito derivante da attività libero professionale in quanto avente anch'essa natura imprenditoriale.

Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità PQM Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 16.9.2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente —ORDINANZA sul ricorso 19501-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2938/5/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 10/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione Con la sentenza impugnata la CTR Sicilia, rigettando l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate ha confermato la pronunzia di primo grado che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - avverso il diniego tacito dell'amministrazione finanziaria al rimborso della quota pari al 90% delle imposte IRPEF ed ILOR relative a redditi di lavoro autonomo versate per gli anni dal 1990 al 1992, richiesto in quanto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] degli eventi sismici, ai sensi della legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 17,. La CTR ha ritenuto, per quel che qui rileva, che non potesse disconoscersi la legittimazione del sostituito d'imposta a chiedere il rimborso tempestivamente attivato dal contribuente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La parte intimata non ha resistito. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia deduce il vizio di omessa pronunzia su un motivo di appello formulato in seno all'atto di impugnazione, concernente la natura di impresa dei redditi del contribuente e la conseguente insussistenza del diritto a pretendere il rimborso di quanto reclamato. Con il secondo motivo si deduce la violazione della legge n. 289 del 2000, art. 9, comma 17, della legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la CTR avrebbe errato a riconoscere al contribuente il diritto al rimborso delle imposte pur in presenza di attività di impresa, quale doveva considerarsi quella dell'esercente una libera professione. Ric. 2019 n. 19501 sez. MT - ud. 16-09-2021 -2- Il primo motivo è fondato. La CTR ha totalmente tralasciato di esaminare la censura alla sentenza di primo grado che l'Agenzia aveva formulato deducendo che l'attività svolta dal contribuente- medico chirurgo- fosse assimilabile a quella di impresa e come tale esclusa dal diritto al rimborso. Tale questione non è stata totalmente esaminata dal giudice di appello. L'accoglimento del primo motivo L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo, con il quale si censura il diritto al rimborso riconosciuto dalla CTR senza che questa abbia tuttavia preliminarmente esaminato la censura relativa alla non spettanza della pretesa con riguardo al reddito derivante da attività libero professionale in quanto avente anch'essa natura imprenditoriale. Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità PQM Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso il 16.9.2021
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