CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 18968/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed agli aumenti operati per la continuazione, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati, a fronte di congrua motivazione - si vedano le pagine 4-5 della sent. impugnata - che, da un lato, indica gli elementi ritenuti ostativi al mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti nei plurimi precedenti penali e nell'assenza di un qualsivoglia riscontro della presunta riabilitazione del ricorrente invocata dalla difesa (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01) e dall'altro lato, ha precisato la misura dell'aumento per continuazione D er ciascun reato in mesi 4 in ragione dell'entità del danno, delle modalità professionali di realizzazione dei reati e della spiccata capacità a delinquere, in conformità al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che, pertanto, tale onere argomentativo è stato implicitamente assolto in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e/o alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato già giudicato/per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiaratc inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore