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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 6 maggio 2020

Cassazione n. 21820/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24094-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 657/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 06/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2020 n. 24094 sez.

M3 - ud. 25-05-2022 -2- Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno costituito un fondo patrimoniale nel quale hanno fatto confluire alcuni beni del primo dei due, immediatamente dopo che costui aveva ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ad iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], che si assumeva creditore per l'appunto di [OSCURATO:PERSONA]. 2.-Essendo sopravvenuto fallimento della impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA], una medesima azione di revocatoria del fondo patrimoniale veniva intrapresa dal curatore fallimentare. 3.-Le due azioni venivano riunite e decise insieme dal Tribunale di Vasto che, accogliendole entrambe, ha infine dichiarato inefficace la costituzione del fondo patrimoniale sia nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] che nei confronti del fallimento.

Entrambi i convenuti hanno proposto appello avverso tale decisione eccependo tra l'altro l'improcedibilità dell'azione del [OSCURATO:PERSONA], in quanto era per l'appunto subentrato il fallimento.

Nel merito hanno invece sostenuto la capienza comunque dei beni residui, cioè quelli non conferiti nel fondo patrimoniale, a coprire i debiti nei confronti dei due creditori procedenti.

La Corte di appello di L'aquila ha dichiarato la sopravvenuta improcedibilità dell'azione individuale di [OSCURATO:PERSONA], ed ha però ritenuto inammissibile l'impugnativa nei confronti del fallimento per difetto di specificità dei motivi. 4.-Avverso tale sentenza ricorrono con tre motivi [OSCURATO:PERSONA] e Michela di Febo. [OSCURATO:PERSONA]. che la curatela del fallimento si sono nA'cot4t.o..1, ' & c4444-2,k costituiti con controricorso. re22~~1 hanno depositato memorie.

Considerato che 5.- La decisione impugnata ha dichiarato, come si è detto, l'improcedibilità sopravvenuta dell'azione individuale del singolo creditore, ossia di [OSCURATO:PERSONA], per l'intervenuto fallimento del debitore.

Ha poi osservato che gli appellanti, dopo aver eccepito l'improcedibilità dell'azione individuale del [OSCURATO:PERSONA], hanno comunque addotto la capienza del patrimonio del debitore a soddisfare il credito di quest'ultimo.

Da qui l'inammissibilità del motivo di appello, che contraddice se stesso: nel senso che C/L"- 1 assume, sia pure in modo generico/secondo la Corte di appello, l'infondatezza di una azione di cui si è validamente eccepita però l'improcedibilità. 5.1.- Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione dell'articolo 2901 del codice civile e dell'articolo 66 della legge fallimentare.

Sostengono che la Corte di appello ha errato nel ritenere che il bene residuo, ossia quello non fatto rientrare nel fondo patrimoniale, avesse un valore insufficiente a coprire i crediti vantati dai creditori, non avendo valutato adeguatamente la stima e la valutazione offerta in giudizio a dimostrazione che il valore era maggiore.

Il motivo è inammissibile per più ragioni.

Intanto, non coglie la ratio della decisione impugnata che dichiara il motivo di appello come inammissibile perché contraddittorio, e, solo in subordine, affronta la questione della esperibilità dell'azione revocatoria nel caso in cui il patrimonio del debitore rimanga capiente ma l'atto di disposizione renda l'esecuzione più difficile.

I ricorrenti, ossia, non dicono alcunché circa la rado decidendi principale della ív sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 34,9 1 c.p.c., il motivo di appello.

Ma si limitano a riproporre quel motivo dichiarato inammissibile sotto forma, oggi, di ricorso per Cassazione.

Comunque, a concedere che nel motivo ci sia una implicita contestazione di questa rado, resta il fatto che la censura è comunque inammissibile perché presuppone una nuova valutazione del fatto, relativamente al valore del cespite rimasto a garanzia dei debiti, e dunque propone di sostituire alla stima effettuata dal Tribunale una stima diversa, che qui è però del tutto inammissibile. 6.- Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.

I ricorrenti sostengono che la Corte d'appello, pur avendo accolto il motivo che faceva valere l'improcedibilità della azione individuale del [OSCURATO:PERSONA], e dunque pur avertIdiichiarato improcedibile l'azione di quest'ultimo, ha considerato i ricorrenti soccombenti rispetto al [OSCURATO:PERSONA] /condannandoli alle spese.

Invece avrebbe dovuto considerare che la loro domanda nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era stata accolta e dunque non potevano considerarsi soccombenti.Il motivo è infondato.

Infatti, la Corte ha dichiarato semplicemente la sopravvenuta improcedibilità per effetto del sopravvenuto fallimento, ed in ragione di tale fatto sopravvenuto, che non determina di certo la soccombenza dell'attore in revocatoria, ha ridotto le spese liquidate al [OSCURATO:PERSONA] rispetto al giudizio di primo gradofr.(eiv),mi./2.10(1/2).

La Corte , dichiarata improcedibile la domanda del [OSCURATO:PERSONA], ha però ritenuto otsekkaubut che nel merito era fondata, e sulla base di questa virtuale soccombenzaV ha [4, regolato le spese. 7.- Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'articolo 43 della legge fallimentare nel senso che la Corte d'appello, intervenuto il fallimento della impresa individuale, avrebbe dovuto, come prevede la norma citata, dichiarare l'interruzione del processo e dare termine per la riassunzione, ed invece non ha proceduto in tal senso.

Il motivo è infondato.

E' infatti principio di diritto che qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentra nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 legge fallimentare, accettando la causa nello stato in cui si trova (Cass. sez. un. 29420/ 2008; Cass. 13862/ 2020), con la conseguenza che non v'è da dichiarare alcuna interruzione stante la prosecuzione dell'azione individuale da parte del curatore.

Pur non essendo il caso presente perfettamente sussumibile sotto la regola appena citata, è però evidente che presenta la stessa ratio, in quanto, qui come lì, lo scopo di consentire al curatore la prosecuzione dell'azione individuale è realizzato ugualmente.

Il ricorso va dunque rigettato.

GY"at 1-Le ibtLuOtt;kA.; • 0A4Ayvkl ‘f.C1A9 P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali nella misura di 3.000,00 euro oltre 200,00 euro di spese generali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di 4D00,00 euro oltre 200,00 di spese generali nei confronti del Fallimento.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24094-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 657/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 06/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2020 n. 24094 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -2- Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno costituito un fondo patrimoniale nel quale hanno fatto confluire alcuni beni del primo dei due, immediatamente dopo che costui aveva ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ad iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], che si assumeva creditore per l'appunto di [OSCURATO:PERSONA]. 2.-Essendo sopravvenuto fallimento della impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA], una medesima azione di revocatoria del fondo patrimoniale veniva intrapresa dal curatore fallimentare. 3.-Le due azioni venivano riunite e decise insieme dal Tribunale di Vasto che, accogliendole entrambe, ha infine dichiarato inefficace la costituzione del fondo patrimoniale sia nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] che nei confronti del fallimento. Entrambi i convenuti hanno proposto appello avverso tale decisione eccependo tra l'altro l'improcedibilità dell'azione del [OSCURATO:PERSONA], in quanto era per l'appunto subentrato il fallimento. Nel merito hanno invece sostenuto la capienza comunque dei beni residui, cioè quelli non conferiti nel fondo patrimoniale, a coprire i debiti nei confronti dei due creditori procedenti. La Corte di appello di L'aquila ha dichiarato la sopravvenuta improcedibilità dell'azione individuale di [OSCURATO:PERSONA], ed ha però ritenuto inammissibile l'impugnativa nei confronti del fallimento per difetto di specificità dei motivi. 4.-Avverso tale sentenza ricorrono con tre motivi [OSCURATO:PERSONA] e Michela di Febo. [OSCURATO:PERSONA]. che la curatela del fallimento si sono nA'cot4t.o..1, ' & c4444-2,k costituiti con controricorso. re22~~1 hanno depositato memorie. Considerato che 5.- La decisione impugnata ha dichiarato, come si è detto, l'improcedibilità sopravvenuta dell'azione individuale del singolo creditore, ossia di [OSCURATO:PERSONA], per l'intervenuto fallimento del debitore. Ha poi osservato che gli appellanti, dopo aver eccepito l'improcedibilità dell'azione individuale del [OSCURATO:PERSONA], hanno comunque addotto la capienza del patrimonio del debitore a soddisfare il credito di quest'ultimo. Da qui l'inammissibilità del motivo di appello, che contraddice se stesso: nel senso che C/L"- 1 assume, sia pure in modo generico/secondo la Corte di appello, l'infondatezza di una azione di cui si è validamente eccepita però l'improcedibilità. 5.1.- Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione dell'articolo 2901 del codice civile e dell'articolo 66 della legge fallimentare. Sostengono che la Corte di appello ha errato nel ritenere che il bene residuo, ossia quello non fatto rientrare nel fondo patrimoniale, avesse un valore insufficiente a coprire i crediti vantati dai creditori, non avendo valutato adeguatamente la stima e la valutazione offerta in giudizio a dimostrazione che il valore era maggiore. Il motivo è inammissibile per più ragioni. Intanto, non coglie la ratio della decisione impugnata che dichiara il motivo di appello come inammissibile perché contraddittorio, e, solo in subordine, affronta la questione della esperibilità dell'azione revocatoria nel caso in cui il patrimonio del debitore rimanga capiente ma l'atto di disposizione renda l'esecuzione più difficile. I ricorrenti, ossia, non dicono alcunché circa la rado decidendi principale della ív sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 34,9 1 c.p.c., il motivo di appello. Ma si limitano a riproporre quel motivo dichiarato inammissibile sotto forma, oggi, di ricorso per Cassazione. Comunque, a concedere che nel motivo ci sia una implicita contestazione di questa rado, resta il fatto che la censura è comunque inammissibile perché presuppone una nuova valutazione del fatto, relativamente al valore del cespite rimasto a garanzia dei debiti, e dunque propone di sostituire alla stima effettuata dal Tribunale una stima diversa, che qui è però del tutto inammissibile. 6.- Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. I ricorrenti sostengono che la Corte d'appello, pur avendo accolto il motivo che faceva valere l'improcedibilità della azione individuale del [OSCURATO:PERSONA], e dunque pur avertIdiichiarato improcedibile l'azione di quest'ultimo, ha considerato i ricorrenti soccombenti rispetto al [OSCURATO:PERSONA] /condannandoli alle spese. Invece avrebbe dovuto considerare che la loro domanda nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era stata accolta e dunque non potevano considerarsi soccombenti.Il motivo è infondato. Infatti, la Corte ha dichiarato semplicemente la sopravvenuta improcedibilità per effetto del sopravvenuto fallimento, ed in ragione di tale fatto sopravvenuto, che non determina di certo la soccombenza dell'attore in revocatoria, ha ridotto le spese liquidate al [OSCURATO:PERSONA] rispetto al giudizio di primo gradofr.(eiv),mi./2.10(1/2). La Corte , dichiarata improcedibile la domanda del [OSCURATO:PERSONA], ha però ritenuto otsekkaubut che nel merito era fondata, e sulla base di questa virtuale soccombenzaV ha [4, regolato le spese. 7.- Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'articolo 43 della legge fallimentare nel senso che la Corte d'appello, intervenuto il fallimento della impresa individuale, avrebbe dovuto, come prevede la norma citata, dichiarare l'interruzione del processo e dare termine per la riassunzione, ed invece non ha proceduto in tal senso. Il motivo è infondato. E' infatti principio di diritto che qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentra nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 legge fallimentare, accettando la causa nello stato in cui si trova (Cass. sez. un. 29420/ 2008; Cass. 13862/ 2020), con la conseguenza che non v'è da dichiarare alcuna interruzione stante la prosecuzione dell'azione individuale da parte del curatore. Pur non essendo il caso presente perfettamente sussumibile sotto la regola appena citata, è però evidente che presenta la stessa ratio, in quanto, qui come lì, lo scopo di consentire al curatore la prosecuzione dell'azione individuale è realizzato ugualmente. Il ricorso va dunque rigettato. GY"at 1-Le ibtLuOtt;kA.; • 0A4Ayvkl ‘f.C1A9 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali nella misura di 3.000,00 euro oltre 200,00 euro di spese generali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di 4D00,00 euro oltre 200,00 di spese generali nei confronti del Fallimento. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a tito
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