CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 43731/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza del 13/12/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, in data 26/03/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 56 - 629 cod. pen.. Considerato che i motivi di ricorso, che censurano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (in quanto la Corte territoriale, confermando la sentenza del Tribunale, ha condiviso le argomentazioni del primo giudice che ha valorizzato negativamente la capacità a delinquere del colpevole); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, anche con riferimento al contenuto delle note difensive dell'imputato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Si dà atto che la parte civile ha depositato delle note difensive ma che non si ritiene di addivenire ad alcuna liquidazione delle spese stante l'assenza di interesse della parte civile rispetto a ricorso che verte solo sul riconoscimento delle attenuanti generiche. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]