CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2024
Cassazione n. 39451/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOdato avviso aíe—a-nti. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.g. 21295-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 25.09.2024 - [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Milano che gli ha applicato ex artt. 444 cod. proc. pen. la pena di sei mesi di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta; Con il primo ed unico 'motivo di ricorso, l'imputato denunzia la violazione della legge penale e processuale per non aver il giudice accertato l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate, tra cui non rientra il vizio lamentato (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembr