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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23635/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto aln. 18518/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore; Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore ; domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA] degli Ubaldi n. 272, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e difende, in virtù di procur a in calce alcontroricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- per la cassazione della sentenza n. 7778/2019della CORTE di APPELLO di ROMA,depositata il giorno 13 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza 13 dicembre 2019, n.7778, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale della stessa città, condannò la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare ai dottoriNicola Ferotti ed [OSCURATO:PERSONA] – che, insieme ad altri medici , l’avevano convenuta in giudizio unitamente ai Ministeri indicati in epigrafe –la somma loro dovuta a titolo di risarcimento del danno per la tardiva trasposizione nell ’ ordinamento italiano delle direttive europee in tema di medici specializzandi, con decorrenza « dal 1° gennaio 1983 e fino allaconclusione della formazione», commisurando «l’indennizzo corrispondente al primo anno accademico 1982-1983 – nella misura già stabilita con riferimentoal disposto della L. n. 370 del 1999, art. 11 – alla frazione di anno accademico successiva al 1°.1.1983 e fino alla conclusione dell’anno stesso».

In applicazione di tali criteri, precisamente, la Corte territoriale, con riguardo al dott.

F erotti (che aveva frequentato il corso di specializzazione a partire dall’anno accademico 1981-1982), ha escluso l’indennizzo per il primo anno (1981-1982), lo ha liquidato per il secondo (1982-1983) limitatamente ai 2/3 di esso (a far tempo dal 1° gennaio 1983) e, interamente, per gli anni successivi; con riguardo al dott.

Abbro (che aveva frequentato il corso di specializzazione a partire dall’anno accademico 1980-1981), ha escluso l’ indennizzo per i primi due anni (1980-1981; 1981-1982), lo ha liquidato per il terzo (1982 - 1983) limitatamente ai 2/3 di esso (a far tempo dal 1° gennaio 1983) e, interamente, per l’anno successivo.

Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso, sorretto daun unico, articolato motivo , le amministrazioni in epigrafe.

Ha risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Non ha svolto difese l’intimato [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti hanno depositato memoria, rimettendosi alla decisione secondo giustizia e invocando la compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata «violazione degli artt. 1173 - 2043 del codice civile, degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Trattato di Roma) nella versione consolidata (GUCE n.

C 325 del 24 dicembre 2002), degli artt. 14 e 16 della Direttiva CEE 82/76, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.».

Le amministrazioni ricorrenti de ducono che, avuto riguardo alla sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di Giustizia (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16), nell’ambito della categoria dei medici che hanno iniziato il corso di specializzazione prima del 31 gennaio 1982 (cc.dd.

“specializzandi a cavallo”) il diritto alla retribuzione , con decorrenzadal 1° gennaio 1983, competerebbe soltanto a coloro che abbiano intrapreso la specializzazionemedesima nel corso del 1982 e non anche a coloro che, come i ricorrenti, abbiano invece iniziato la formazione in anni precedenti.Sostengono che tale principio sarebbe stato recepito nella giurisprudenza di legittimità (vengono citate, oltre ad altre,le pronunce n. 13763 del 2018 e 27471 del 2018 di questa Corte).

Concludono che, pertanto, la domanda dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( che hanno iniziato la formazione, rispettivamente, nell’anno 1981 e nell’anno 1980)avrebbe dovuto essere rigettata. 2.Il ricorso è infondato. 2.1.Viene con esso riproposta la questione se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge – in particolare dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 (lire 13 milioni all’anno per il periodo che va dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990-1991) – per i c.d. medici specializzandi “ a cavallo ”, cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea iniziando nel 1982, o in anni precedenti, e terminando in data ovviamente successiva al 1° gennaio 1983.

La questione era stata già affrontata in sede di legittimità, con una giurisprudenza che aveva conosciuto un interno dissenso; ciò, in quanto, pacifica essendo l’impossibilità di configurare un inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall’art. 16 della direttiva 82/76/CEE), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso si collocava, come nel caso in esame, a cavallo di quella data, per i quali alcune pronunce avevano negato il diritto alla percezione della somma suindicata ed altre l’avevano, invece, riconosciuto.

Tale dissenso (cfr., sul punto, per tutte, le sentenze 10 luglio 2013, n. 17067, e 22 maggio 2015, n. 10612) aveva dato luogo alla rimessione della questione alle Sezioni Unite le quali, con ordinanza interlocutoria 21 novembre 2016, n. 23581, avevano rinviato la relativa questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Quest’ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) aveva stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990, deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.

Alla luce dell’interpretazione proveniente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pertanto, a coloro i quali avessero intrapreso il corso di specializzazione nell’anno 1982 e l’avessero terminato, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avrebbe dovuto riconoscersi il diritto agli emolumenti di cui all’art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Le Sezioni Unite di questa Corte, tornando ad occuparsi della materia con le sentenze 18 luglio 2018, n. 19107, e 31 luglio 2018, n. 20348, hanno interpretato il dictum della Corte europ ea affermando che «occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento».

2.2. La circostanza che il dictum del giudice europeo fosse circoscritto alla categoria di medici specializzandi, cc.dd.

“a cavallo”, che avevano iniziato la specializzazione nel 1982, lasciava aperto il problema per coloro i quali l’avessero invece intrapresa negli anni precedenti, pur proseguendola dopo il 1° gennaio 1983.

Le Sezioni Unite di questa Corte, dunque, con ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, hanno disposto un nuovo rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia, sulla specifica questione se l’art. 189, terzo comma, TUE e gli articoli 13 e 16 della direttiva 82/76 ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dal medesimo art. 13 a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenzaeuropea, spetti anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso al 1° gennaio 1983; nonché sulla conseguente questione se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della direttiva 82/76 da parte dello Stato italiano competa anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983.

La Corte di Giustizia ha deciso la questione con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20).

Il giudice europeo ha statuito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo deldiritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la citata sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, recependo la risposta al quesito interpretativo, hanno enunciato il principiosecondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee. 2.3.Avuto riguardo al principio enunciato dalle Sezioni Unite – cui il Collegio intende dare piena e convinta continuità -, vanno ritenute corrette in iurele statuizioni rese dall’impugnata sentenza della Corte di appello di Roma, con specifico riferimento alle posizioni dei medici [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], le quali resistono al ricorso per cassazione infondatamente proposto dalle amministrazioni indicate in epigrafe, che va dunque rigettato.

3. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra le amministrazioni ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] vanno compensate tra le parti attesa la decisiva sopravvenienza della richiamata decisione delle Sezioni Unite rispetto all’epoca di proposizione del ricorso; non vi è luogo a provvedere, invece,su quelle relative al rapportoprocessuale con l’intimato [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto difese in sede di legittimità.

4. Sussistono, in fine – e deve darsene atto con la presente pronuncia –, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussist

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto aln. 18518/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore; Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore ; domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA] degli Ubaldi n. 272, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e difende, in virtù di procur a in calce alcontroricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- per la cassazione della sentenza n. 7778/2019della CORTE di APPELLO di ROMA,depositata il giorno 13 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza 13 dicembre 2019, n.7778, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale della stessa città, condannò la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare ai dottoriNicola Ferotti ed [OSCURATO:PERSONA] – che, insieme ad altri medici , l’avevano convenuta in giudizio unitamente ai Ministeri indicati in epigrafe –la somma loro dovuta a titolo di risarcimento del danno per la tardiva trasposizione nell ’ ordinamento italiano delle direttive europee in tema di medici specializzandi, con decorrenza « dal 1° gennaio 1983 e fino allaconclusione della formazione», commisurando «l’indennizzo corrispondente al primo anno accademico 1982-1983 – nella misura già stabilita con riferimentoal disposto della L. n. 370 del 1999, art. 11 – alla frazione di anno accademico successiva al 1°.1.1983 e fino alla conclusione dell’anno stesso». In applicazione di tali criteri, precisamente, la Corte territoriale, con riguardo al dott. F erotti (che aveva frequentato il corso di specializzazione a partire dall’anno accademico 1981-1982), ha escluso l’indennizzo per il primo anno (1981-1982), lo ha liquidato per il secondo (1982-1983) limitatamente ai 2/3 di esso (a far tempo dal 1° gennaio 1983) e, interamente, per gli anni successivi; con riguardo al dott. Abbro (che aveva frequentato il corso di specializzazione a partire dall’anno accademico 1980-1981), ha escluso l’ indennizzo per i primi due anni (1980-1981; 1981-1982), lo ha liquidato per il terzo (1982 - 1983) limitatamente ai 2/3 di esso (a far tempo dal 1° gennaio 1983) e, interamente, per l’anno successivo. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso, sorretto daun unico, articolato motivo , le amministrazioni in epigrafe. Ha risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto difese l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti hanno depositato memoria, rimettendosi alla decisione secondo giustizia e invocando la compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata «violazione degli artt. 1173 - 2043 del codice civile, degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Trattato di Roma) nella versione consolidata (GUCE n. C 325 del 24 dicembre 2002), degli artt. 14 e 16 della Direttiva CEE 82/76, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.». Le amministrazioni ricorrenti de ducono che, avuto riguardo alla sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di Giustizia (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16), nell’ambito della categoria dei medici che hanno iniziato il corso di specializzazione prima del 31 gennaio 1982 (cc.dd. “specializzandi a cavallo”) il diritto alla retribuzione , con decorrenzadal 1° gennaio 1983, competerebbe soltanto a coloro che abbiano intrapreso la specializzazionemedesima nel corso del 1982 e non anche a coloro che, come i ricorrenti, abbiano invece iniziato la formazione in anni precedenti.Sostengono che tale principio sarebbe stato recepito nella giurisprudenza di legittimità (vengono citate, oltre ad altre,le pronunce n. 13763 del 2018 e 27471 del 2018 di questa Corte). Concludono che, pertanto, la domanda dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( che hanno iniziato la formazione, rispettivamente, nell’anno 1981 e nell’anno 1980)avrebbe dovuto essere rigettata. 2.Il ricorso è infondato. 2.1.Viene con esso riproposta la questione se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge – in particolare dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 (lire 13 milioni all’anno per il periodo che va dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990-1991) – per i c.d. medici specializzandi “ a cavallo ”, cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea iniziando nel 1982, o in anni precedenti, e terminando in data ovviamente successiva al 1° gennaio 1983. La questione era stata già affrontata in sede di legittimità, con una giurisprudenza che aveva conosciuto un interno dissenso; ciò, in quanto, pacifica essendo l’impossibilità di configurare un inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall’art. 16 della direttiva 82/76/CEE), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso si collocava, come nel caso in esame, a cavallo di quella data, per i quali alcune pronunce avevano negato il diritto alla percezione della somma suindicata ed altre l’avevano, invece, riconosciuto. Tale dissenso (cfr., sul punto, per tutte, le sentenze 10 luglio 2013, n. 17067, e 22 maggio 2015, n. 10612) aveva dato luogo alla rimessione della questione alle Sezioni Unite le quali, con ordinanza interlocutoria 21 novembre 2016, n. 23581, avevano rinviato la relativa questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Quest’ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) aveva stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990, deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. Alla luce dell’interpretazione proveniente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pertanto, a coloro i quali avessero intrapreso il corso di specializzazione nell’anno 1982 e l’avessero terminato, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avrebbe dovuto riconoscersi il diritto agli emolumenti di cui all’art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983. Le Sezioni Unite di questa Corte, tornando ad occuparsi della materia con le sentenze 18 luglio 2018, n. 19107, e 31 luglio 2018, n. 20348, hanno interpretato il dictum della Corte europ ea affermando che «occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento». 2.2. La circostanza che il dictum del giudice europeo fosse circoscritto alla categoria di medici specializzandi, cc.dd. “a cavallo”, che avevano iniziato la specializzazione nel 1982, lasciava aperto il problema per coloro i quali l’avessero invece intrapresa negli anni precedenti, pur proseguendola dopo il 1° gennaio 1983. Le Sezioni Unite di questa Corte, dunque, con ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, hanno disposto un nuovo rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia, sulla specifica questione se l’art. 189, terzo comma, TUE e gli articoli 13 e 16 della direttiva 82/76 ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dal medesimo art. 13 a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenzaeuropea, spetti anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso al 1° gennaio 1983; nonché sulla conseguente questione se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della direttiva 82/76 da parte dello Stato italiano competa anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983. La Corte di Giustizia ha deciso la questione con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20). Il giudice europeo ha statuito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo deldiritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la citata sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, recependo la risposta al quesito interpretativo, hanno enunciato il principiosecondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee. 2.3.Avuto riguardo al principio enunciato dalle Sezioni Unite – cui il Collegio intende dare piena e convinta continuità -, vanno ritenute corrette in iurele statuizioni rese dall’impugnata sentenza della Corte di appello di Roma, con specifico riferimento alle posizioni dei medici [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], le quali resistono al ricorso per cassazione infondatamente proposto dalle amministrazioni indicate in epigrafe, che va dunque rigettato. 3. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra le amministrazioni ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] vanno compensate tra le parti attesa la decisiva sopravvenienza della richiamata decisione delle Sezioni Unite rispetto all’epoca di proposizione del ricorso; non vi è luogo a provvedere, invece,su quelle relative al rapportoprocessuale con l’intimato [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto difese in sede di legittimità. 4. Sussistono, in fine – e deve darsene atto con la presente pronuncia –, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussist