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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06905/2026

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31177 del Ruolo Generale dell’anno 2019, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d’Acunto e [OSCURATO:PERSONA] d’Acunto. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATO avverso la sentenza n. 5022/19 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, pubblicata in data 4 giugno 2019.

Udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la [OSCURATO:PERSONA] della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3942/18 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di rettifica IMU, anno 2015, relativo ad immobili di sua proprietà.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di impugnazione.

3. Il Comune di Napoli non si costituiva in giudizio, rimanendo intimato.

4. La causa, all’adunanza camerale del 13 gennaio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ opportuno evidenziare, in via preliminare, che l’istanza di rinvio, formulata dal ricorrente sul presupposto di una futura adesione alla “rottamazione delle cartelle pronunciata dal Governo attraverso i canali televisivi” ed in attesa del varo delle relative “disposizioni normative” (cfr. l’istanza depositata in data 21 novembre 2025, a pagina 1), non è suscettibile di accoglimento,a fronte di un giudizio pendente dall’anno 2019, per l’insussistenza di qualsivoglia ulteriore chiarimento, richiesta o manifestazione di volontà -successivamente non fatti pervenire dal contribuente, nonostante l’intervenuta legge n. 199/2025- tali da dare concretezza alla ventilata intenzione di comporre le pendenze in atto.

2. Il ricorso - passando al merito della controversia - è fondato.

3. Con il primo motivo il ricorrente -tra le altre critiche mosse alla sentenza impugnata (inerenti al giudicato esterno che si sarebbe formato con riferimento ad un primo gruppo di immobili, ubicati in Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA], che renderebbe “l’imposizione IMU 2015 … inammissibile”, nonché all’omesso esame delle condizioni dei beni, che sarebbero stati fatiscenti)- si è doluto, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num. 3 e 5, c.p.c., della declaratoria di inammissibilità dell’appello, che i giudici di secondo grado avevano pronunciato malamente applicando gli articoli 53 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e 342 del codice di procedura civile, avendo reputato che il gravame non fosse esaminabile nel merito, perché consistente in una mera riproduzione delle ragioni di doglianza articolate in prime cure(v. pag. 9/10 del ricorso).

4. Il motivo è fondato.

4.1. In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza deimotivi specifici di impugnazione, che, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità deimotivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni, tanto più che il summenzionato articolo deve essere interpretato restrittivamente, in linea con i dettami dell’articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, trattandosi di una norma eccezionale che limita l’accesso alla giustizia e dovendosi consentire, pertanto, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 20379/17, Cass. n. 15519/20, Cass. n. 31551/22, Cass. n. 27745/24 e Cass. n. 11095/25).

Non è nemmeno preclusa, nell’ottica qui riguardata dell’ammissibilità dell’atto di appello, la riproposizione, a supporto del gravame, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado, che assolve all’onere di censurare specificamente la pronuncia gravata, imposto dal suddetto articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel giudizio tributario, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizispecifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (cfr. Cass.n. 30525/18, Cass. n. 14562/21 e Cass. n. 32041/23).

Ed, infatti, in materia di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente o della legittimità dell’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, a confutazione delle argomentazioni sulle quali sia fondata la sentenza di primo grado, deve reputarsi del tutto legittima -e, quindi, rispettosa dell’onere di specificità enucleabile dall’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992 - laddove investa la decisione nella sua interezza o, comunque, dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco - anche per implicito - i motivi di censura avverso le statuizioni emesse in prime cure e l’iter logico - giuridico che le sorregge (cfr. Cass. n. 30341/19, Cass. n. 14582/21, Cass. n. 1030/24 e Cass. n. 32150/25).

4.2. Nel caso di specie, la corte regionale campana - disattendendo i principi or ora illustrati- ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal contribuente solamente perché consistente -a suo dire-in una reiterazione delle ragioni di doglianza già prospettate in prime cure, omettendo, quindi, di esaminare nel merito i motivi di gravame, contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare, non ostando al loro scrutinio l’eventuale riproposizione di difese già svolte in primo grado.

5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto, essendo fondato, per le ragioni testé illustrate, il primo motivo ed essendo assorbiti gli altri due (con i quali il ricorrente, con riferimento ad un secondo gruppo di immobili, destinati a locazione abitativa, ha dedotto: a) ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num . 5, c.p.c. , l’omesso esame delle sue argomentazioni, con le quali aveva perorato la permanenza degli “effetti esonerativi dal pagamento dell’IMU”, previsti dalla legge n. 126 del 2008, nonostante la sua abrogazione; b) ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione della delibera comunale n. 26 del 2014, con la quale era stata disposta la riduzione dell’imposta all’8 per mille per le abitazioni locate a canone calmierato, e l’omessa applicazione dell’articolo 13, comma 6-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, che aveva previsto per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998 la riduzione dell’IMU al 75%) e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio ed attenda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Second

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31177 del Ruolo Generale dell’anno 2019, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d’Acunto e [OSCURATO:PERSONA] d’Acunto. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATO avverso la sentenza n. 5022/19 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, pubblicata in data 4 giugno 2019. Udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la [OSCURATO:PERSONA] della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3942/18 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di rettifica IMU, anno 2015, relativo ad immobili di sua proprietà. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di impugnazione. 3. Il Comune di Napoli non si costituiva in giudizio, rimanendo intimato. 4. La causa, all’adunanza camerale del 13 gennaio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ opportuno evidenziare, in via preliminare, che l’istanza di rinvio, formulata dal ricorrente sul presupposto di una futura adesione alla “rottamazione delle cartelle pronunciata dal Governo attraverso i canali televisivi” ed in attesa del varo delle relative “disposizioni normative” (cfr. l’istanza depositata in data 21 novembre 2025, a pagina 1), non è suscettibile di accoglimento,a fronte di un giudizio pendente dall’anno 2019, per l’insussistenza di qualsivoglia ulteriore chiarimento, richiesta o manifestazione di volontà -successivamente non fatti pervenire dal contribuente, nonostante l’intervenuta legge n. 199/2025- tali da dare concretezza alla ventilata intenzione di comporre le pendenze in atto. 2. Il ricorso - passando al merito della controversia - è fondato. 3. Con il primo motivo il ricorrente -tra le altre critiche mosse alla sentenza impugnata (inerenti al giudicato esterno che si sarebbe formato con riferimento ad un primo gruppo di immobili, ubicati in Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA], che renderebbe “l’imposizione IMU 2015 … inammissibile”, nonché all’omesso esame delle condizioni dei beni, che sarebbero stati fatiscenti)- si è doluto, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num. 3 e 5, c.p.c., della declaratoria di inammissibilità dell’appello, che i giudici di secondo grado avevano pronunciato malamente applicando gli articoli 53 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e 342 del codice di procedura civile, avendo reputato che il gravame non fosse esaminabile nel merito, perché consistente in una mera riproduzione delle ragioni di doglianza articolate in prime cure(v. pag. 9/10 del ricorso). 4. Il motivo è fondato. 4.1. In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza deimotivi specifici di impugnazione, che, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità deimotivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni, tanto più che il summenzionato articolo deve essere interpretato restrittivamente, in linea con i dettami dell’articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, trattandosi di una norma eccezionale che limita l’accesso alla giustizia e dovendosi consentire, pertanto, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 20379/17, Cass. n. 15519/20, Cass. n. 31551/22, Cass. n. 27745/24 e Cass. n. 11095/25). Non è nemmeno preclusa, nell’ottica qui riguardata dell’ammissibilità dell’atto di appello, la riproposizione, a supporto del gravame, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado, che assolve all’onere di censurare specificamente la pronuncia gravata, imposto dal suddetto articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel giudizio tributario, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizispecifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (cfr. Cass.n. 30525/18, Cass. n. 14562/21 e Cass. n. 32041/23). Ed, infatti, in materia di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente o della legittimità dell’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, a confutazione delle argomentazioni sulle quali sia fondata la sentenza di primo grado, deve reputarsi del tutto legittima -e, quindi, rispettosa dell’onere di specificità enucleabile dall’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992 - laddove investa la decisione nella sua interezza o, comunque, dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco - anche per implicito - i motivi di censura avverso le statuizioni emesse in prime cure e l’iter logico - giuridico che le sorregge (cfr. Cass. n. 30341/19, Cass. n. 14582/21, Cass. n. 1030/24 e Cass. n. 32150/25). 4.2. Nel caso di specie, la corte regionale campana - disattendendo i principi or ora illustrati- ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal contribuente solamente perché consistente -a suo dire-in una reiterazione delle ragioni di doglianza già prospettate in prime cure, omettendo, quindi, di esaminare nel merito i motivi di gravame, contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare, non ostando al loro scrutinio l’eventuale riproposizione di difese già svolte in primo grado. 5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto, essendo fondato, per le ragioni testé illustrate, il primo motivo ed essendo assorbiti gli altri due (con i quali il ricorrente, con riferimento ad un secondo gruppo di immobili, destinati a locazione abitativa, ha dedotto: a) ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num . 5, c.p.c. , l’omesso esame delle sue argomentazioni, con le quali aveva perorato la permanenza degli “effetti esonerativi dal pagamento dell’IMU”, previsti dalla legge n. 126 del 2008, nonostante la sua abrogazione; b) ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione della delibera comunale n. 26 del 2014, con la quale era stata disposta la riduzione dell’imposta all’8 per mille per le abitazioni locate a canone calmierato, e l’omessa applicazione dell’articolo 13, comma 6-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, che aveva previsto per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998 la riduzione dell’IMU al 75%) e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio ed attenda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Second
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