CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 gennaio 2024
Cassazione n. 09213/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9552-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), Agente della Riscossione per la Provincia di Caltanissetta - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del Presidente del Consiglio di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al rico rs o , dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Anastasio II n. 130. ricorrente [OSCURATO:PERSONA] F.A.I. ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso i l decreto, emesso in data 19 febbraio 2021 , dal Tribunale di Caltanissetta;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/1/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Caltanissetta, con decreto del 19.3.2021, ha dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del F allimento di [OSCURATO:PERSONA], col quale il G.D. aveva ammesso solo in parte i crediti insinuati dall’opponente a titolo di contributi, per il resto dichiarandoli prescritti in accoglimento dell’eccezione sollevata dal curatore, ed aveva inoltre escluso i crediti insinuati a titolo di interessi, spese di notifica e aggio, per mancanza di prova dell’attività svolta dalla conce ssionari a per la riscossione. 2. Il Tribunale, nella contumacia del curatore,ha rilevato che l’opponente non l’aveva posto in grado di valutare la fondatezza nell’ane nel quantum della pretesaazionata in quanto :i) a fronte dell’ accoglimento da parte del G.D. dell’eccezione di prescrizione dei crediti contributivi, si eralimitata ad opporre un generico richiamo alla documentazione in atti e agli effetti interruttivi determinati dalle notifiche di bendiciannove cartelle di pagamento, relative ad una molteplicità di crediti, maturati in un arco temporale compreso tra il 1993 e il 2009, senza, tuttavia, nulla allegare in merito alle date di ciascun evento interruttivo in rapporto ai singoli crediti dichiarati prescritti;ii) aveva omesso ogni allegazione in ordine all’ammontare dei crediti vantati a titolo di interessi, aggio e spese di notifica. 2.Il decreto è stat o impugnat o da R iscossione [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con i primi due motivi, illustrati sotto i rispettivi profili della violazione dell’art. 2938 c.c.e dell’art. 99 l. fall., la ricorrente lamenta che il tribunale abbia rilevato d’ufficio la prescrizione dei crediti contributivi insinuati, nonostante il curatore fosse rimasto contumace nel giudizio di opposizione. Osserva che tale giudizio è disciplinato, per tutto quanto non previsto specificamente dall’art. 99 l.fall., dalle norme del codice di rito e che pertanto l’eccezione, formulata solo nella fase sommaria, per poter essere accolta avrebbe dovuto essere riproposta dall’organo della procedura mediante appositamemoria di costituzione (che, per l’appunto, ai sensi dell’art. 99 cit., deve contenerele eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio), in difetto della quale non poteva ritenersi devoluta all’esame del giudice dell’opposizione. 1.2 I motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati, posto che, come risulta evidente, il tribunale non ha accolto ex novol’eccezione di prescrizione, ma si è limitato a respingere il motivo di opposizione con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che, contrariamente a quanto accertato dal G.D., il termine di prescrizione dei crediti in contestazione non era ancora decorso, in ragione dell’esistenza di atti interruttivi. Del resto, come già rilevato da questa Corte (cfr. Cass. n. 12933/017, non massimata) la ricostruzione degli oneri incombenti sulle parti, secondo quanto prescritto in ogni giudizio avente natura impugnatoria, non risulta smentita dall’art. 99, 6° e 7° comma, l.fall. che, nello stabilire che i resistenti devono costituirsi almenodieci giorni prima dell’udienza di comparizione mediante il deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, deve intendersi riferito unicamente alle nuove eccezioni, ovvero a quelle che, non avendo formato oggetto di cognizione da parte del G.D., neppure potrebbero formare oggetto di un motivo di opposizione. 3. Con il terzo motivo, che censura il provvedimento impugnatoper “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione tra le parti”, la ricorrente sostiene di aver fornito tutta la documentazione (estratti di ruolo; p ia ni di ripartizione del debito ; avvisi di accertamento, intimazioni di pagamentoe relative notifiche ; visure anagrafiche ) necessaria ad attestare la sussistenza dei crediti vantati , di cui il giudice , immotivatamente,non avrebbe tenuto conto. Ribadisce poi che l’eccezione di prescrizione sarebbe stata illegittimamente rilevata d’ufficio e denuncia la contraddittorietà del decreto impugnato, là dove il tribunale le avrebbe attribuito l’ onere di dedurre e di provare l’interruzione della prescrizione - ancorché la relativa eccezione sia rilevabile d’ufficio-omettendo di esaminare la documentazione già prodotta dalla quale la prova emergeva. 3. Il motivo è inammissibile.. Osserva il Collegio che il pur corretto richiamo del principio secondo cui , contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti(Cass. Sez. U, Sentenza n. 15661 del 27/07/2005; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9810 del 13/04/2023 ) non giova a [OSCURATO:PERSONA], posto che il giudice del merito ha comunque rilevato in fatto che essa aveva allegato le notifiche di ben 19 cartelle di pagamento, relative a una molteplicità di crediti maturati in quasi un ventennio, senza però precisare a quali fra quelli insinuati e dichiarati prescritti dal G.D. si riferisse ciascuna notifica (id est: ciascun, affermato, evento interruttivo) e che aveva invece omesso ogni allegazione in ordine all’ammontare dei crediti vantati a titolo di interessi, aggio e spese,con la conseguenza che non gli era consentito di compiere alcuna valutazione in ordine alla fondatezza dell’opposizione. Ciò precisato, ilmotivo non sembra coglie re la ratio decidendi , in quanto il tribunale, prima ancora di affermare la mancanza di prova dei crediti non ammessi nonché dell’esistenza di atti interruttivi della prescrizione, ha ritenuto che la ricorrente non avesse assolto al proprio onere di allegazione della precisa valenza probatoria dei documenti (confusamente e indistintamente) prodotti, in tal modo precludendogli di procedere a qualsivoglia verifica. La censura avrebbe dunque dovuto, semmai, essere volta a negare che ricorresse il rilevato difetto di allegazione o, in alternativa, a contestare che la disciplina processuale preveda un preciso dovere della parte di illustrare la rilevanza della documentazione prodotta, essendo piuttosto compito del giudice di reperire da sé quella sulla quale può fondarsi l’accoglimento della domanda.Peraltro, anche a voler ritenere che il tribunale sia incorso invece nel vizio di omesso esame denunciato, la ricorrente non poteva limitarsi ad affermarenel motivo, genericamente e apoditticamente , di aver prodotto tutti gli atti interruttivi della prescrizione dei crediti contributivi nonché i documenti da cui appariva chiaramente “l’indicazione… di tutto quanto necessario” per l’identificazione degli importi dei creditivantati ad altro titolo, ma, secondo quanto prescritto dall’art. 366,1° comma, nn . 3, 4 e 6 c.p.c, avrebbe dovuto indicare con precisione quali erano i crediti in contestazione e fra quali, dai documenti prodotti , emergevano i fatti decisivi (interruzione della prescrizione; ammontare dei crediti per interessi, spese e aggi) ignorati dal tribunale che, ove considerati, avrebbero condotto all’accoglimento dell’opposizione. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione del fallimento intimato. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. La Corte dichiarainammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso principale,