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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11075/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto alla integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie contestate ed, in particolare, del profilo soggettivo (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), quanto alle ragioni che ostavano all'assorbimento del reato di lesioni personali in quello di resistenza a pubblico ufficiale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto alla integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie contestate ed, in particolare, del profilo soggettivo (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), quanto alle ragioni che ostavano all'assorbimento del reato di lesioni personali in quello di resistenza a pubblico ufficiale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 11075/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris