CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 27772/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];7 Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 10 marzo 2025, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione appellata da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 5, comma 8-bis d.lgs. n. 286 del 1998 e condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, così ridotta per il rito; Ritenuto che con il ricorso si ripropongono i medesimi motivi compiutamente esaminati dal giudice di appello, senza confrontarsi con gli argomenti con i quali la Corte territoriale li ha considerati infondati seguendo un percorso logico immune da vizi; che l'inquadramento della fattispecie è stato correttamente motivato con riguardo al dato incontrovertibile che i documenti utilizzati, 23 ricevute fiscali attestanti prestazioni lavorative mai effettuate, dovevano considerarsi totalmente false, appositamente e materialmente formate per ottenere il permesso di soggiorno come richiesto dalla fattispecie incriminatrice; sicché la costruzione falsa atteneva alla formazione di tali documenti .e pertanto rientrava tra le condotte contemplate dall'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 (Sez. 1, n. 42441 del 21/10/2021, Buzzetti, Rv. 282126 - 01); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2025 C igliere estensore Il P