CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 24092/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità "derivata" delle sentenze di primo e di secondo gravo, per l'erronea notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato: la notificazione della citazione è stata effettuata presso la residenza dell'imputato, mentre all'epoca l'imputato era ristretto in carcere "per altra causa", circostanza non risultante dagli atti del processo e non nota al difensore di ufficio. 2.2. Con il secondo e il terzo motivo eccepisce violazione di legge processuale e sostanziale per avere: - il Tribunale riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 495 cocl. pen., reato per il quale è prevista l'udienza preliminare; - la Corte di appello ritenuta la fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen., di cui alla originaria imputazione, quando invece sarebbe stata correl:ta la qualificazione ai sensi dell'art. 495 cod. pen. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile, perché la nullità non è stata eccepita nei termini di legge. Trattandosi di questione processuale, quel che rileva è la correttezza della decisione, mentre è irrilevante il corredo motivazionale che la sostiene. 2.1. Va chiarito che il difensore del ricorrente ha eccepito la nullità della vocatio in ius per difetto di notifica all'imputato. Non ha sollevato questioni, invece, circa la disciplina dell'assenza; neppure ha dedotto il legittimo impedimento dell'imputato perché detenuto per altra causa, circostanza cui fa ripetuto riferimento la sentenza impugnata ma che non ha pertinenza con la natura dell'eccezione coltivata. 2.2. Nella specie risulta che: - l'imputato aveva ricevuto personalmente la prima notifica (quella dell'avviso 415-bis cod. proc. pen.) effettuata presso la residenza, in [OSCURATO:PERSONA] (MI), via Trieste 44; - con il medesimo atto è stata notificata all'imputato l'informazione di garanzia, contenente gli avvertimenti di cui all'art. 161, comma 2, cod. proc. pen.; - dunque quella abitazione va qualificata come "domicilio determinato" ai sensi della norma appena menzionata, che segue le regole del domicilio dichiarato o eletto ex art. 161 cod. proc. pen.; - la notificazione del decreto di citazione a giudizio è stata effettuata al medesimo indirizzo nelle forme della "compiuta giacenza", avendo il postino rilevato la temporanea assenza del destinatario e provveduto ai successivi adempimenti; - in quel momento l'imputato era ristretto in carcere per "altra causa"; circostanza non risultante dagli atti e mai comunicata alla autorità giudiziaria procedente. Pertanto opera il principio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui «le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto [o in quello determinato a norma dell'art. 161, comma 2 cod. proc. peni e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv, 278869). L'eccezione di nullità è stata sollevata dopo la deliberazione della sentenza di primo grado, e dunque oltre il termine di cui all'art. 180 cod. proc. pen.. 2.3. Sotto altro profilo, va rimarcato, comunque, che sono state rispettate tutte le norme idonee a garantire all'imputato la partecipazione al processo. L'imputato risulta presente nel giudizio di secondo grado. Quanto al primo grado, è pacifico che la detenzione dell'imputato era ignota al giudice procedente, non risultava dagli atti e non è mai stata rappresentata. Sul punto vanno richiamati i principi espressi in motivazione dalle Sezioni Unite Costantino (sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022 ): «In assenza della comunicazione o della rilevabilità dagli atti processuali della condizione di restrizione domiciliare, la corretta costituzione del rapporto processuale esclude che il successivo accertamento di tale preesistente condizione possa assumere valenza invalidante dell'attività processuale antecedente a tale conoscenza: all'impossibilità per chi procede di accertare ogni ipotetica causa di assenza, anche se non dedotta, fa da contraltare l'onere, per chi ha ricevuto notizia diretta della citazione, di veicolare al proprio giudice l'informazione inerente alla sua condizione di restrizione, onere che, in difetto di deduzione di cause impeditive della comunicazione entro la prima udienza, esclude ogni rilevabilità successiva di causa di nullità, non esposta, né altrimenti nota ai giudicante. Pertanto, in assenza di risultanze o comunicazioni che giustifichino la presenza di impedimenti, l'accertamento di regolare costituzione delle parti, effetto del c:ontrollo conclusosi con esito positivo sulla conoscenza da parte dell'interessato sia dell'accusa elevata, che della data e del luogo del processo, rende legittimo il procedimento in assenza». 3. Il secondo motivo è inammissibile, poiché l'eccezione processuale si fonda sulla qualificazione del reato ai sensi dell'art. 495 cod. pen. che, però, non è pertinente a quanto deciso con la sentenza di appello che ha qualificato la condotta ai sensi dell'art. 496 cod. pen., in sintonia con l'originaria imputazione. 4. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse, dato che non risponde all'interesse dell'imputato ottenere una riqualificazione del fatto in una fattispecie di reato punita più gravemente. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma d