CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 14946/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 aprile 2025 dalla Corte diappello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1,n. 2 e n. 7, cod. pen.Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito,l'imputato si sarebbe impossessato, «al fine di trarne profitto, …, di un quantitativoimprecisato di energia elettrica, sottraendolo al legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].». Con le aggravanti di avere commesso il fatto con violenza sullecose e su cose destinate a pubblico servizio.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazionedella legge penale, in relazione agli artt. 461, 529 e 531 cod. proc. pen., 25 Cost.,7 CEDU, 157, 624 e 625 cod. pen.Il ricorrente lamenta la contestazione suppletiva dell’aggravante previstadall’art. 625 n. 7 cod. pen., effettuata (all’udienza del 18 marzo 2021) dal pubblicoministero, dopo l’opposizione al decreto penale di condanna, nel corso del giudizioimmediato, senza che fossero emersi nuovi elementi di fatto in dibattimento. Talemodifica avrebbe comportato due conseguenze sfavorevoli: l’aumento del terminemassimo di prescrizione del reato; «l’elusione» dei sopravvenuti effetti favorevolidella riforma Cartabia in ordine alla procedibilità a querela del reato.La parte sostiene che, quando l’imputato aveva deciso di opporsi al decretopenale di condanna, vi erano contrasti giurisprudenziali in ordine all’applicabilitàdell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., quando l’allaccioabusivo avveniva all’interno dell’immobile, senza alcun pericolo per ilfunzionamento della rete elettrica. Proprio perché la giurisprudenza si sarebbeconsolidata sul punto solo successivamente, l’imputato non avrebbe potutoprevedere le conseguenze negative di tale evoluzione interpretativa sulle propriescelte processuali. Secondo il ricorrente, l’applicazione retroattivadell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel tempo determinerebbe una«violazione dei principi di legalità e di prevedibilità della pena sanciti dagli artt. 25Cost., 2 cod. pen. e 7 CEDU».La difesa sostiene, inoltre, che il pubblico ministero avrebbe esercitato lafacoltà di modificare l’imputazione in modo improprio, poiché l’art. 516 cod. proc.pen. consentirebbe la contestazione suppletiva solo quando emergono fatti nuovidurante il dibattimento. Nel caso di specie, invece, il pubblico ministero avevaeffettuato la contestazione suppletiva quando nessun nuovo elemento erasopravvenuto.Il ricorrente sostiene anche che l’aggravante non sarebbe stata contestata inmodo chiaro e puntuale, come evidenziato con i motivi di appello aggiunti, e chela contestazione suppletiva, per gli «effetti significativi» che ha determinato,potrebbe integrare un abuso del processo.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte, con le quali hainsistito per l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.Va, invero, rilevato che sono infondate le censure relative alla contestazionesuppletiva dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.L’aggravante è stata correttamente contestata dal pubblico ministero nelcorso della udienza del 18 marzo 2021 e il Tribunale, stante l'assenzadell'imputato, ha disposto la notifica del verbale a quest'ultimo, con concessionedi un termine a difesa. Alcun abuso del processo è configurabile, avendo il pubblicoministero esercitato un potere riconosciutogli dal codice di rito, rispettando tuttele prescrizioni previste dalla legge a tutela del diritto di difesa. Va evidenziato che,alla data del 18 marzo 2021 il reato, così come originariamente contestato, nonera prescritto ed era, secondo la disciplina all’epoca vigente, procedibile d’ufficio.L’aggravante, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è statacontestata in maniera chiara e precisa, con indicazione della norma che la prevedee con compiuta descrizione in fatto.Del tutto infondata è anche la censura con la quale il ricorrente lamenta ilfatto che il pubblico ministero abbia effettuato la contestazione suppletiva quandonon era emerso ancora alcun elemento nuovo, in base al quale configurarel’aggravante. Infatti, «in tema di nuove contestazioni, va riconosciuto al pubblicoministero il potere di procedere, nel dibattimento, alla modifica dell'imputazione oalla formulazione di nuove contestazioni senza specifici limiti temporali o di fonte,in quanto l'imputato ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastarel'accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove proveo il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l'oblazione»(Sez. 5, n. 8631 del 21/09/2015, Scalia, Rv. 266081; Sez. 6, n. 18749 del11/04/2014, B., Rv. 262614).Per plurime convergenti ragioni è infondata la censura relativa ai presunticontrasti giurisprudenziali in ordine all’applicabilità dell’aggravante di cui all’art.625, comma 1, n. 7, cod. pen., quando l’allaccio abusivo avvenga all’internodell’immobile, senza alcun pericolo per il funzionamento della rete elettrica.Va, in primo luogo, rilevato che la censura appare basata su mere asserzioniin ordine agli elementi di fatto, atteso che non risulta dimostrato che l’allaccioabusivo sia stato realizzato all’interno dell’immobile dell’imputato, senza alcunpregiudizio per il funzionamento della rete elettrica. Dall’imputazione, invero,risulta che il furto è stato realizzato con allaccio diretto alla rete di distribuzione.Va, poi, rilevato che, nei termini espressi dal ricorrente, non risulta alcuneffettivo contrasto giurisprudenziale, avendo questa Corte da tempo affermatoche: «in tema di furto, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod.pen., in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo ediretto alla rete esterna, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbiaarrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti» (Sez. 4, n.1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv. 266229); «in tema di furto di energiaelettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod.pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati inuna proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fededell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa aun pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permaneanche nella ipotesi di una tale condotta» (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021,Mondino, Rv. 282543).Nel caso in esame, dunque, neppure si pone il problema di verificare se la“nuova interpretazione” fosse ragionevolmente prevedibile nel momento in cui laviolazione è stata commessa, atteso che, nei termini esposti dal ricorrente, nonrisulta alcun effettivo mutamento giurisprudenziale.2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 23 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]