Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28322/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17013-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8438/17/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 04/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 17013 sez.

MT - ud. 25-05-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma , con sentenza n.12684/17 ,sez 7 , accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento 09720150167630861000 per Irpef 2008 Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 8438/17/2018,rigettava l' impugnazione .

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.

Ha resistito con controricorso il contribuente .

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso proposto per violazione degli artt 7 e 8 1.212/2000 e dell'art 36 bis DPR 600/73, in relazione all'art 360 comma 1 n. 3 cpc, l'Amministrazione censura la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento del ricorso del contribuente sulla base della considerazione che " la cartella di pagamento in parte motiva conteneva errori sull'abbinamento delle rate inadempiute in quanto per refuso erano state attribuite all'imposta relativa al quadro RT quattro rate versate per imposta relativa al quadro RM" L'Amministrazione, pur riconoscendo sin dalla fase di merito l'esistenza del predetto errore di redazione della cartella, emessa per il recupero di ratei non pagati di tributi, sostiene che detto errore sia del tutto marginale e pienamente riconoscibile dal contribuente che era consapevole delle rate non pagate considerando che l'importo residuo dovuto non era stato oggetto di contestazione.

Il motivo risulta fondato.

La controversia ha per oggetto una cartella di pagamento relativa all'anno 2008 emessa in base alla differenza tra le somme complessivamente dovute dal contribuente e quelle effettivamente versate a seguito della rateizzazione chiesta dal medesimo.

Non sussiste controversia circa l'ammontare complessivo del residuo dovuto .

Oggetto di contestazione è costituito dal fatto che la cartella contiene un erroneo riferimento alle rate versate per l'imposta in quanto per refuso erano state attribuite all'imposta relativa al quadro RT, concernente la rivalutazione di quote societarie, quattro rate versate per imposta relativa al quadro RM riguardante la rivalutazione di terreni.

Deve escludersi che ciò possa costituire un vizio di motivazione dell'atto impugnato alla luce della costante giurisprudenza di questa corte che ha ripetutamente affermato che in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, che costituisca una mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima.(Cass 8508/19; Cass 14236/17; Cass 11612/17;Cass 25329/14;Cass 26671/09).

Nel caso di specie pertanto deve escludersi l'idoneità del citato errore a rendere non comprensibili al contribuente le ragioni della richiesta dell'Amministrazione, in quanto ferma restando, in assenza di specifica contestazione, l'esattezza della somma richiesta , il Morelli non poteva non essere a conoscenza delle ragioni della pretesa fiscale in quanto derivante dall'omesso versamento da parte sua di alcune rate dei tributi Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio , in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio ,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase Roma 25.5.2021 Il residen e " [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17013-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8438/17/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 04/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 17013 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma , con sentenza n.12684/17 ,sez 7 , accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento 09720150167630861000 per Irpef 2008 Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 8438/17/2018,rigettava l' impugnazione . Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di un motivo. Ha resistito con controricorso il contribuente . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso proposto per violazione degli artt 7 e 8 1.212/2000 e dell'art 36 bis DPR 600/73, in relazione all'art 360 comma 1 n. 3 cpc, l'Amministrazione censura la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento del ricorso del contribuente sulla base della considerazione che " la cartella di pagamento in parte motiva conteneva errori sull'abbinamento delle rate inadempiute in quanto per refuso erano state attribuite all'imposta relativa al quadro RT quattro rate versate per imposta relativa al quadro RM" L'Amministrazione, pur riconoscendo sin dalla fase di merito l'esistenza del predetto errore di redazione della cartella, emessa per il recupero di ratei non pagati di tributi, sostiene che detto errore sia del tutto marginale e pienamente riconoscibile dal contribuente che era consapevole delle rate non pagate considerando che l'importo residuo dovuto non era stato oggetto di contestazione. Il motivo risulta fondato. La controversia ha per oggetto una cartella di pagamento relativa all'anno 2008 emessa in base alla differenza tra le somme complessivamente dovute dal contribuente e quelle effettivamente versate a seguito della rateizzazione chiesta dal medesimo. Non sussiste controversia circa l'ammontare complessivo del residuo dovuto . Oggetto di contestazione è costituito dal fatto che la cartella contiene un erroneo riferimento alle rate versate per l'imposta in quanto per refuso erano state attribuite all'imposta relativa al quadro RT, concernente la rivalutazione di quote societarie, quattro rate versate per imposta relativa al quadro RM riguardante la rivalutazione di terreni. Deve escludersi che ciò possa costituire un vizio di motivazione dell'atto impugnato alla luce della costante giurisprudenza di questa corte che ha ripetutamente affermato che in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, che costituisca una mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima.(Cass 8508/19; Cass 14236/17; Cass 11612/17;Cass 25329/14;Cass 26671/09). Nel caso di specie pertanto deve escludersi l'idoneità del citato errore a rendere non comprensibili al contribuente le ragioni della richiesta dell'Amministrazione, in quanto ferma restando, in assenza di specifica contestazione, l'esattezza della somma richiesta , il Morelli non poteva non essere a conoscenza delle ragioni della pretesa fiscale in quanto derivante dall'omesso versamento da parte sua di alcune rate dei tributi Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio , in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio ,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase Roma 25.5.2021 Il residen e " [OSCURATO:PERSONA]